CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 06086/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla denunciata eccessività della pena per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha determinato la pena in misura non prossima al minimo edittale (anni tre di reclusione) ma motivando la scelta del trattamento sanzionatoria sulla scorta del dato lordo di droga (pari a un chilogrammo di hashish) e delle modalità di confezionamento (in vari involucri) e valorizzando, ai fini del diniego di applicazione della circostanze attenuanti generiche la mancanza di elementi positivi tali non potendo ritenersi né la incensuratezza né il comportamento processuale, affatto sintomatico di resipiscenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA],p