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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12089/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 1°/7/2024 la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 29/3/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli dei delitti loro ascritti in rubrica.

2. Rilevato che propongono distinto ricorso per cassazione gli imputati con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, che sarebbe stata motivata con argomenti errati e non conformi alle condizioni oggi vigenti alla luce del d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150.

3. Considerato che i ricorsi sono inammissibili, perché trascurano che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

In particolare, ed a prescindere dalla condizione ostativa soggettiva richiamata in sentenza ma effettivamente ad oggi non più applicabile al Pagano (la cd. riforma Cartabia ha eliminato dall'art. 59,

I. n. 689 del 1981, il riferimento alla condanna "più di due volte per reati della stessa indole"), la sentenza ha sottolineato che entrambi gli imputati non risultavano meritevoli della richiesta sostituzione alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., espressamente richiamato al comma 1 dell'art. 58, I, n. 689 del 1981, in tema di potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive.

In particolare, la Corte ha evidenziato che gli imputati sono soggetti pluripregiudicati, anche per delitti in materia di stupefacenti, "il che induce ad una valutazione della capacità a delinquere di entrambi in termini ostativi all'applicazione delle sanzioni sostitutive, che si ritiene non possano rivestire, nei casi in esame, i necessari caratteri di prevenzione del rischio di commissione di analoghi reati."

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle" spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 14 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 1°/7/2024 la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 29/3/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli dei delitti loro ascritti in rubrica. 2. Rilevato che propongono distinto ricorso per cassazione gli imputati con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, che sarebbe stata motivata con argomenti errati e non conformi alle condizioni oggi vigenti alla luce del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. 3. Considerato che i ricorsi sono inammissibili, perché trascurano che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, ed a prescindere dalla condizione ostativa soggettiva richiamata in sentenza ma effettivamente ad oggi non più applicabile al Pagano (la cd. riforma Cartabia ha eliminato dall'art. 59, I. n. 689 del 1981, il riferimento alla condanna "più di due volte per reati della stessa indole"), la sentenza ha sottolineato che entrambi gli imputati non risultavano meritevoli della richiesta sostituzione alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., espressamente richiamato al comma 1 dell'art. 58, I, n. 689 del 1981, in tema di potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive. In particolare, la Corte ha evidenziato che gli imputati sono soggetti pluripregiudicati, anche per delitti in materia di stupefacenti, "il che induce ad una valutazione della capacità a delinquere di entrambi in termini ostativi all'applicazione delle sanzioni sostitutive, che si ritiene non possano rivestire, nei casi in esame, i necessari caratteri di prevenzione del rischio di commissione di analoghi reati." 4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle" spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 febbraio
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