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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07488/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 29/6/2021 la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di assoluzione del 21/1/2020 del Tribunale in sede, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di arresto ed Euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975, accertato in Firenze il 20/3/2017.

Sono stati concessi all'imputato i doppi benefici di legge.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avanzando vari motivi di impugnazione concernenti profili di violazione di legge e di vizio di motivazione

3. Nelle more della trattazione del ricorso, l'imputato - a mezzo del difensore, all'uopo munito di procura speciale - ha fatto pervenire rituale rinuncia all'impugnazione, con dichiarazione del 30/9/2021.

4. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinque- cento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 15 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 29/6/2021 la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di assoluzione del 21/1/2020 del Tribunale in sede, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di arresto ed Euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975, accertato in Firenze il 20/3/2017. Sono stati concessi all'imputato i doppi benefici di legge. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avanzando vari motivi di impugnazione concernenti profili di violazione di legge e di vizio di motivazione 3. Nelle more della trattazione del ricorso, l'imputato - a mezzo del difensore, all'uopo munito di procura speciale - ha fatto pervenire rituale rinuncia all'impugnazione, con dichiarazione del 30/9/2021. 4. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinque- cento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07488/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris