Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 35052/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancatapronuncia di una sentenza di assoluzione dell’imputato per non aver commesso ilfatto di cui al capo B) della rubrica della sentenza impugnata, è privo dispecificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già puntualmentevagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (sivedano, a tal riguardo, pagg. 2-4, sugli elementi probatori tra loro convergenti eprivi di contraddizioni, fra cui le dichiarazioni delle persone offese);osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente sicontesta il mancato riconoscimento, mediante giudizio di equivalenza rispettoalla recidiva contestata, delle circostanze attenuanti generiche e la mancataesclusione della recidiva, è manifestamente infondato poiché, rispetto al diniegodelle predette circostanze attenuanti, non è necessario che il giudice di meritoprenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalleparti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementinegativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, inproposito, a pag. 5, il riferimento all’inidoneità di un contesto familiareconflittuale ad attenuare l’accertata gravità della condotta, nonché la richiamatapresenza di precedenti penali);che, la censura relativa all’omessa esclusione della recidiva contestata, nonrisulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (come emergedal riepilogo dei motivi di appello, in alcun modo contestato Sez. 2, n. 31650 del03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep.2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025,Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile,n.m.) con evidente interruzione della catena devolutiva sul punto poiché,secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, deveritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di leggeex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sededi legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi digravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato ilprovvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto alquale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere statointenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancatapronuncia di una sentenza di assoluzione dell’imputato per non aver commesso ilfatto di cui al capo B) della rubrica della sentenza impugnata, è privo dispecificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già puntualmentevagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (sivedano, a tal riguardo, pagg. 2-4, sugli elementi probatori tra loro convergenti eprivi di contraddizioni, fra cui le dichiarazioni delle persone offese);osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente sicontesta il mancato riconoscimento, mediante giudizio di equivalenza rispettoalla recidiva contestata, delle circostanze attenuanti generiche e la mancataesclusione della recidiva, è manifestamente infondato poiché, rispetto al diniegodelle predette circostanze attenuanti, non è necessario che il giudice di meritoprenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalleparti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementinegativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, inproposito, a pag. 5, il riferimento all’inidoneità di un contesto familiareconflittuale ad attenuare l’accertata gravità della condotta, nonché la richiamatapresenza di precedenti penali);che, la censura relativa all’omessa esclusione della recidiva contestata, nonrisulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (come emergedal riepilogo dei motivi di appello, in alcun modo contestato Sez. 2, n. 31650 del03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep.2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025,Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile,n.m.) con evidente interruzione della catena devolutiva sul punto poiché,secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, deveritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di leggeex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sededi legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi digravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato ilprovvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto alquale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere statointenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35052/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris