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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 03017/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 novembre 2020 della Corte di appello di Napoli, a seguito di annullamento di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 34181-15 del 23 marzo 2015) limitatamente alla decisione sulla sospensione condizionale della pena, veniva confermata la sentenza del GUP del Tribunale di Salerno del 28 settembre 2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva condannato l'imputato soltanto per il reato di tentata violenza privata, assolvendolo dai reati di tentata estorsione aggravata e truffa aggravata, per non avere commesso il fatto - senza concedere il beneficio ex art. 163 cod. pen.

La Corte territoriale ha valorizzato l'estrema gravità dei fatti in cui si inse- riva il delitto accertato, concordando con il primo giudice circa la partecipazione del Carrafiello all'ideazione della strategia estorsiva commessa da [OSCURATO:PERSONA], avendo presenziato al fatto sia pure non prendendovi parte attiva.

Quanto alla personalità dell'imputato, si sono valorizzato i precedenti penali costituiti da due decreti di condanna, il primo del 2004 per percosse e minaccia continuata, e l'altro per omesso versamento delle ritenute previdenziali continuato dal 2006 al 2007, con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria.

In entrambi i casi, il Carrafiello non aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena; ma la circostanza di avere una precedente condanna per un delitto con violenza alla persona, unitamente alla condotta accertata nel procedimento in esame, hanno indotto la Corte territoriale a confermare l'esclusione del beneficio, non potendosi formulare una prognosi favorevole in ordine all'esclusione del rischio di recidiva.

2. Avverso tale sentenza ha proposto nuovamente ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 546, 597 e 598 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello riproposto l'argomento della estrema gravità dei fatti, senza considerare che il Carrafiello è stato assolto da quei fatti - di estorsione e truffa - con sentenza definitiva, per non avere commesso il fatto.

Nemmeno il richiamo ai precedenti penali, due vetusti decreti penali di condanna, può logicamente giustificare la negazione della sospensione condizio- nale della pena, alla luce del notevole lasso di tempo trascorso tra quelle vicende ed i fatti attuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.1.1.

Risulta corretta la negazione della sospensione condizionale della pena, anche se la motivazione sul punto deve essere rettificata, a tenore dell'art. 619 cod. proc. pen.

Invero — a prescindere dall'erroneo rilievo attribuito al "fondato sospetto" che il Carrafiello avesse partecipato alla ideazione della strategia estorsiva (come si è espresso il GUP nella sentenza di primo grado, pagina 9), trattandosi di una imputazione per la quale il ricorrente è stato definitivamente assolto — le residue valutazioni dei giudici di merito in ordine alla non meritevolezza del beneficio sono corrette ed adeguate a supportare la prognosi infausta circa l'esclusione del rischio di recidiva.

Va considerato altresì che non è spendibile l'argomentazione difensiva che ha eccepito la vetustà dei precedenti penali del Carrafiello, alla stregua del dato che il delitto in questione risulta commesso nel dicembre del 2007, in epoca sostanzialmente coeva a quella del secondo pregiudizio, così da confermare la valutazione di sussistenza del rischio di reiterazione criminosa e la correttezza della decisione negativa in ordine all'invocato beneficio.

2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il giorno 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 novembre 2020 della Corte di appello di Napoli, a seguito di annullamento di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 34181-15 del 23 marzo 2015) limitatamente alla decisione sulla sospensione condizionale della pena, veniva confermata la sentenza del GUP del Tribunale di Salerno del 28 settembre 2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva condannato l'imputato soltanto per il reato di tentata violenza privata, assolvendolo dai reati di tentata estorsione aggravata e truffa aggravata, per non avere commesso il fatto - senza concedere il beneficio ex art. 163 cod. pen. La Corte territoriale ha valorizzato l'estrema gravità dei fatti in cui si inse- riva il delitto accertato, concordando con il primo giudice circa la partecipazione del Carrafiello all'ideazione della strategia estorsiva commessa da [OSCURATO:PERSONA], avendo presenziato al fatto sia pure non prendendovi parte attiva. Quanto alla personalità dell'imputato, si sono valorizzato i precedenti penali costituiti da due decreti di condanna, il primo del 2004 per percosse e minaccia continuata, e l'altro per omesso versamento delle ritenute previdenziali continuato dal 2006 al 2007, con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria. In entrambi i casi, il Carrafiello non aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena; ma la circostanza di avere una precedente condanna per un delitto con violenza alla persona, unitamente alla condotta accertata nel procedimento in esame, hanno indotto la Corte territoriale a confermare l'esclusione del beneficio, non potendosi formulare una prognosi favorevole in ordine all'esclusione del rischio di recidiva. 2. Avverso tale sentenza ha proposto nuovamente ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 546, 597 e 598 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello riproposto l'argomento della estrema gravità dei fatti, senza considerare che il Carrafiello è stato assolto da quei fatti - di estorsione e truffa - con sentenza definitiva, per non avere commesso il fatto. Nemmeno il richiamo ai precedenti penali, due vetusti decreti penali di condanna, può logicamente giustificare la negazione della sospensione condizio- nale della pena, alla luce del notevole lasso di tempo trascorso tra quelle vicende ed i fatti attuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.1.1. Risulta corretta la negazione della sospensione condizionale della pena, anche se la motivazione sul punto deve essere rettificata, a tenore dell'art. 619 cod. proc. pen. Invero — a prescindere dall'erroneo rilievo attribuito al "fondato sospetto" che il Carrafiello avesse partecipato alla ideazione della strategia estorsiva (come si è espresso il GUP nella sentenza di primo grado, pagina 9), trattandosi di una imputazione per la quale il ricorrente è stato definitivamente assolto — le residue valutazioni dei giudici di merito in ordine alla non meritevolezza del beneficio sono corrette ed adeguate a supportare la prognosi infausta circa l'esclusione del rischio di recidiva. Va considerato altresì che non è spendibile l'argomentazione difensiva che ha eccepito la vetustà dei precedenti penali del Carrafiello, alla stregua del dato che il delitto in questione risulta commesso nel dicembre del 2007, in epoca sostanzialmente coeva a quella del secondo pregiudizio, così da confermare la valutazione di sussistenza del rischio di reiterazione criminosa e la correttezza della decisione negativa in ordine all'invocato beneficio. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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