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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12560/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 89/RG. 37126 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche in misura prevalente alle aggravanti sia reiterativa e aspecifica in quanto, come è noto, dette circostanze non costituiscono un diritto dell'imputato soprattutto in assenza di elementi positivi non documentati e alla luce della gravità del fatto (pag. 2) e comunque le statuizione relative al giudizio di applicazione implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione come nella specie; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 89/RG. 37126 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche in misura prevalente alle aggravanti sia reiterativa e aspecifica in quanto, come è noto, dette circostanze non costituiscono un diritto dell'imputato soprattutto in assenza di elementi positivi non documentati e alla luce della gravità del fatto (pag. 2) e comunque le statuizione relative al giudizio di applicazione implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione come nella specie; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo
Sentenza Cassazione n. 12560/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris