CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 12128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata disapplicazione della recidiva, richiesta con l'appello, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché il ricorrente non deduce quale specifico interesse derivi dall'accoglimento della deduzione, ritenuta assorbita dalla Corte territoriale che, in accoglimento dei motivi nuovi d'appello, ha unificato i fatti con il precedente giudicato, giustificando l'incremento sanzionatorio sulla pena già irrogata in virtù della gravità dei fatti e non già sulla pericolosità dell'agente di cui si è, anzi, rimarcata l'ammissione degli addebiti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente