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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:T:2009:211
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 giugno 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑269/03) «Concorrenza – Concentrazioni – Mercato dei sistemi di telematica stradale – Ricorrente dichiarata fallita in corso di causa – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a provvedere» Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso diretto all’annullamento di una decisione della Commissione che dichiara la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune – Ricorso proposto da un concorrente delle parti dell’operazione posto in liquidazione nel corso del procedimento (Art. 230 CE) (v. punti 20, 36‑41, 43, 47) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 30 aprile 2003, 2003/792/CE, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso COMP/M.2903 – DaimlerChrysler/[OSCURATO:PERSONA]/JV) (GU L 300, pag. 62).

Dispositivo 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. 2) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & Technology GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione, dalla [OSCURATO:PERSONA] AG, dalla [OSCURATO:PERSONA] AG, dalla [OSCURATO:PERSONA] AG e dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH. 3) [OSCURATO:PERSONA] Europe BV sopporterà le proprie spese. 4) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 giugno 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑269/03) «Concorrenza – Concentrazioni – Mercato dei sistemi di telematica stradale – Ricorrente dichiarata fallita in corso di causa – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a provvedere» Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso diretto all’annullamento di una decisione della Commissione che dichiara la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune – Ricorso proposto da un concorrente delle parti dell’operazione posto in liquidazione nel corso del procedimento (Art. 230 CE) (v. punti 20, 36‑41, 43, 47) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 30 aprile 2003, 2003/792/CE, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso COMP/M.2903 – DaimlerChrysler/[OSCURATO:PERSONA]/JV) (GU L 300, pag. 62). Dispositivo 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. 2) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & Technology GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione, dalla [OSCURATO:PERSONA] AG, dalla [OSCURATO:PERSONA] AG, dalla [OSCURATO:PERSONA] AG e dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH. 3) [OSCURATO:PERSONA] Europe BV sopporterà le proprie spese. 4) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.
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