CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04307/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo ed unico del ricorso, che contesta l’omessa, contraddittoria ed apparente motivazione relativamente al reato di ricettazione, non è consentito poiché, innanzitutto, fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (pag.5 dell’impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che detto motivo di ricorso contesta, inoltre, la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e tale doglianza non è consentita dalla legge in sede di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, peraltro, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sul rinvenimento dell’imputato in possesso di un’autovettura di origine furtiva (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/20