CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 32978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 9891/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] A Mordini 14 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, la [OSCURATO:PERSONA] in persona del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] spa in persona del legale rappresentante Exd› pro tempore, quest'ultima a sua volta quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] srl, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1400/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dai cons. Lina [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il [OSCURATO:PERSONA]. Coop. (già società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), quale mandataria in nome e per conto del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., creditore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA] 5;.r.l.ed primo anche amrninistratore unico della società, si rivolgeva al Tribunale di Cremona per sentir dichiarare l'inefficacia, nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale del 4.5.2009 e della scrittura privata autenticata del 14.5.2009 istitutiva del [OSCURATO:PERSONA], intervenuti tra i due fideiussori e ai quali partecipavano anche i figli della coppia, [OSCURATO:PERSONA], Michela ed Andrea,. 2. Il Tribunale di Cremona, con ordinanza dei 10.01.2014, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava inefficaci nei confronti della Banca l'atto di costituzione del fondo patrimoniale e l'atto istitutivo del [OSCURATO:PERSONA]. 3. I soccombenti Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (primo trustee del trust Ruma) proponevano appello. In particolare, lamentavano la carenza di motivazione e l'errata interpretazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento alla declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, avendo il Tribunale ritenuto sussistere l'eventus damni senza considerare che al momento del compimento dell'atto dispositivo il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dFICOrd comunicato alle [OSCURATO:PERSONA] e di RUbdgOtti id revoca degli affidamenti, nè richiesto loro lo spontaneo adempimento del debito. A parere degli appellanti, la Banca per soddisfare il proprio credito avrebbe potuto contare sul patrimonio della [OSCURATO:PERSONA]. Gli appellanti censuravano, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui riteneva dimostrata la scientia fraudis del debitore al momento della stipulazione dei due negozi, atteso che ai momento della costituzione del Trust non vi era alcun credito della Banca e che i coniugi Rubagotti/Roda non potevano immaginare che sarebbero stati costretti a far fronte all'impegno fideiussorio. Con il secondo motivo gli appellanti lamentavano la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la dichiarazione di inefficacia dell'atto istitutivo del [OSCURATO:PERSONA] per avere il Giudice di prime cure individuato in tale atto, privo di effetto dispositivo, e non nell'atto di trasferimento dei beni in esso contenuti, l'atto capace di recare pregiudizio alle ragioni creditorie. 4. Non si costituivano in giudizio gli appellati, dichiarati contumaci. 5. La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza n. 1400 pubblicata il 13 settembre 2018, rigettava l'impugnazione. In ordine al primo motivo, affermava che presupposto fondante l'azione revocatoria è la mera esistenza del debito e non anche la sua esigibilità. Affermava pertanto che gli atti del fideiussore successivi alla messa a disposizione del denaro da parte della Banca al debitore garantito, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ex art.2901 c.c. n. 1 in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditore, non essendo necessari a tal rine l'esigibilità dei debito restitutorio o il recesso dal contratto. Da ciò, correttamente il Tribunale aveva ritenuto sufficiente la preesistenza del credito rispetto agli atti dispositivi e non necessaria la prova della dolosa preordinazione. Rilevava, altresì, la Corte come i coniugi Rubagotti/Roda, in ogni caso, in virtù delle qualifiche rivestite all'interno della [OSCURATO:PERSONA], stanti le difficoltà in cui versava la società, non potevano non avere consapevolezza dell'incidenza degli atti conclusi nel maggio 2009 sulla garanzia patrimoniale dei creditori. La Corte territoriale respingeva anche il secondo motivo di appello. Riteneva che l'azione revocatoria dovesse essere indirizzata nei confronti dell'atto di disposizione patrimoniale, contenente effetti traslativi, mediante il quale il bene viene intestato ai trustee e non nei confronti dell'atto istitutivo dei trust. Precisava altresì come, nel caso di specie, l'atto impugnato contenesse in sè entrambi i suddetti negozi, in quanto era riferibile tanto alla parte dispositiva quanto alla parte istitutiva, contenente le regole di funzionamento del trust, e rilevava come fosse intento della Banca ottenere la declaratoria di inefficacia dell'intero programma contrattuale relativo ai beni dei disponenti. Precisava quindi che era stato impugnato l'atto contenente effetti traslativi, rimanendo sostanzialmente irrilevante che la contestazione avesse avuto ad oggetto l'intero documento contenente i due negozi. La Corte adita rigettava quindi l'appello e confermava l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. 6. Avverso tale decisione propongono ricorso per Cassazione i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. 7. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e per essa Hoist italia s.r.I., quale mandatario con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , a sua volta incaricata di svolgere, per Marte, in qualità di Servicer, l'attività di gestione dei crediti e di loro recupero, premettendo che il [OSCURATO:PERSONA] cooperativa, già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cedeva a Marte una serie di crediti a sofferenza individuabili in blocco, tra i quali quelli alla base dei giudizio pendente. 8. Gli altri soggetti, regolarmente intimati, non hanno svolto attività difensive in questa sede. 9. La causa è stata avviata alla trattazione in Camera di Consiglio in data 28 giugno 2022. 10. Le parti non hanno depositato memorie né il Procuratore generale ha formulato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 11. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la "violazione e falsa applicazione da parte della Corte d'appello di Brescia di norme di diritto ex art. 360, Co. i n: 4 rod,prnrsiv: con riferimento all'art.132 c.p.c. per omessa e /o contraddittoria e/o apparente motivazione". In particolare, i ricorrenti censurano l'error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello, stante la contraddittorietà tra la sentenza di appello e le argomentazioni dalla stessa addotte a supporto della decisione, laddove da una parte la sentenza della Corte d'Appello ha confermato quanto statuito dal Giudice di primo grado che aveva accolto la domanda di declaratoria di inefficacia nei confronti dei Banco BPM dell'atto istitutivo dei [OSCURATO:PERSONA] e dall'altro ha dedotto la non revocabilità dell'atto istitutivo del Trust. 12. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la "nullità della sentenza di II grado e/o del procedimento ex art. 360 co.1 n. 4 c.p.c. con specifico riguardo all'art. 112 c.p.c., per aver dichiarato inefficaci nei confronti del Banco BPM gli atti di disposizione compiuti dai convenuti in assenza di specifica domanda dell'Istituto di Credito". 13. Di fatto, rilevano i ricorrenti che il Banco BPM ha richiesto la declaratoria di inefficacia nei propri confronti del Trust e non degli atti dispositivi compiuti contestualmente all'istituzione del Trust, per cui il Giudice di prime cure e di conseguenza anche la Corte d'Appello revocando l'atto istitutivo del Trust, limitatamente alla quota dei beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], è incorsa in un vizio di ultra petita. Segnalano che l'atto istitutivo del Trust, con il quale si esprime la volontà di costituire un Trust, non può essere identificato con gli atti dispositivi nel medesimo contenuti, con i quali il disponente trasferisce i beni al trustee. Gli atti dispositivi del trust costituiscono, dunque, un negozio diverso dall'atto istitutivo, che di per sé non è revocabile. Pertanto, la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica domanda dell'Istituto di credito. 14. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la "violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. da parte della Corte d'appello di Brescia di norme di diritto (art. 2901 c.c.) in relazione all'assoggettabilità a revocatoria dell'atto istitutivo del Trust "Ruma", poiché oggetto dell'azione revocatoria non poteva essere l'atto istitutivo del Trust, ma unicamente l'atto di disposizione con il quale i beni sono trasferiti ai fiduciario. Pertanto, a detta dei ricorrenti la domanda del Banco BPM avrebbe dovuto essere respinta. 15. Il ricorso è complessivamente infondato. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono in parte inammissibili, laddove censurano la motivazione della sentenza impugnata facendo riferimento ad una nozione di vizio di motivazione non più vigente e ben più lata dell'attuale, né può prendersi in considerazione la censura reinterpretandola in rapporto alla attuale nozione che consente di censurare la motivazione laddove la stessa non rispetti, nel suo contenuto, il minimo costituzionale, perché la sentenza impugnata non si colloca al di sotto del limite. Sono infondati laddove propongono una interpretazione della domanda contrastante con quella espressa dalla Corte d'appello, che ha ricostruito ed interpretato la domanda proposta della parte creditrice nel senso che fin dall'inizio essa fosse volta a far dichiarare l'inefficacia dell'atto pubblico che era ai contempo istitutivo e regolamentativo del trust e contenente le disposizioni traslative relativamente ad alcuni immobili che sarebbero stati gestiti dal trust. Va in questa sede ribadito che la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in ipotesi ben precise : a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nei qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma i, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 11103 del 2020). Nel caso di specie, l'errore di interpretazione è correttamente ricondotto all'interno della ipotesi, astrattamente ammissibile, della mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la violazione lamentata non sussiste. La Corte d'appello ha correttamente chiarito che, in sé, l'atto istitutivo dei trust non è soggetto ad azione revocatoria in quanto l'istituzione e la regolamentazione del trust sono indifferenti rispetto al creditore, e tuttavia ha interpretato la domanda proposta fin dall'inizio dal creditore come non limitata a denunciare di inefficacia l'atto istitutivo del trust, in sé neutro, bensì anche comprensiva della declaratoria di inefficacia dei negozi traslativi, aventi potenzialità lesiva degli interessi del creditore.In ciò l'affermazione della corte d'appello si pone in linea con i precedenti di questa Corte di legittimità secondo i quali in materia di "trust", l'atto avente natura dispositiva è quello mediante il quale il bene conferito viene intestato al "trustee", ma tanto non comporta che la domanda revocatoria debba essere necessariamente rivolta avverso questo negozio e non possa, invece, essere utilmente proposta nei confronti dell'atto istitutivo del "trust", in quanto l'inefficacia dell'atto istitutivo, conseguente al vittorioso esperimento di un'azione revocatoria, comporta anche l'inefficacia dell'atto dispositivo (Cass. n. 10498 del 2019; Cass. n. 13883 del 2020). Per cui, la proposizione della domanda di inefficacia nei confronti del negozio istitutivo del trust, contenente al contempo la dotazione patrimoniale del trust stesso, con l'intestazione al trustee dei beni immobili che venivano a costituire la dotazione del trust, deve ragionevolmente intendersi non come volta a contestare esclusivamente l'atto istitutivo del trust, in sé inidoneo a recar pregiudizio alle ragioni dei creditori, ma anche gli atti di conferimento patrimoniale, contestualmente con unico atto disposti. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 6.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver