CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15988/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30887-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso a se stesso; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2063/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 30887 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 30887/2019 FATTO e DIRITTO Considerato che: Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno con cui era stato accolto l'appello del contribuente e disposta la compensazione delle spese nei riguardi della pronuncia della CTP di Salerno relativa all'impugnativa dell'avviso di accertamento Tarsu notificatogli n data 2.1.2017 dal Comune di Fisciano per l'anno 2010 in ordine ad un immobile sito in quel territorio. Il ricorrente si duole con un unico motivo/ illustrato da nnemori9 della statuizione in punto spese ritenendo che la compensazione delle spese stabilita nella impugnata sentenza fosse in contrasto con gli art 91 e 92 c.p.c. non essendo state esposte le ragioni giuridiche idonee a giustificare la decisione adottata. Si è costituito il Comune di Fisciano con controricorso e ricorso incidentale denunciando la violazione dell'ad 360,primo comma nr 3 in relazione all'art 149 c.p.c. e dell'art 1 comma 18ì61 della legge 296/2006 Lamenta in particolare che la CTR avrebbe non correttamente interpretato l'art 1 comma 161 della legge nr 296/2006 affermando che il quinquennio deve essere riferito alla data di ricezione dell'atto " dacche atto non processuale" secondo la giurisprudenza della Suprema Corte . Osserva infatti che per la notificazione degli atti tributari sono applicabili le disposizioni previste dagli art 137 e seguenti c.p.c. fatti salvi eventuali adattamenti resi necessarie dalla particolarità della materia tributaria previsti dalle singole leggi di imposta. In particolare sostiene che l'articolo 149 c.p.c. il quale regola la notificazione a mezzo dei servizi postali, è un principio di portata generale non derogato dalle leggi in materia tributaria. i Rileva che la CTR avrebbe ritenuto non correttamente prescritta la pretesa del Comune perché l'atto sarebbe stato notificato oltre il termine di 5 anni previsti dalla legge 296/2006 ad 1 comma 161 richiamando orientamenti giurisprudenziali che non si attaglierebbero al caso in esame. Per priorità logico giuridica deve essere esaminato, la questione veicolata con il ricorso incidentale che deve ritenersi fondata alla luce della recente pronuncia espressa da questa Corte S.U. con sentenza nr 40543/2021 dovendosi escludere proprio in base al principio ivi enunciato che ricorrano le condizioni per la trattazione del procedimento in pubblica udienza. In essa si è affermato che "In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente". Ciò posto sulla scorta di tale indirizzo si deve ritenere che la notifica dell'avviso risulta spedita il 28.12.2016 e quindi prima decorso del quinquennio coincidente con la data del 31.12.2016. La pronuncia va cassata e rinviata alla CTR della Campania per un nuovo esame. Restano assorbite le questione introdotte con il ricorso principale. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquid