CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06392/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per i reati cui agli artt. 494 e 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unica doglianza - afferente alla congruità del trattamento sanzionatorio - riproduce analoga questione già ampiamente vagliata dal giudice di merito e si rivela intrinsecamente generica laddove non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a mitigare una pena già prossima ai minimi edittali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ¶ilorosini Stef7