CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 51248/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 14.11.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Latina aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di detenzione, finalizzata alla cessione a terzi, e trasporto di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale, a lui ascritti per cui, con le circostanze attenuanti generiche e ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 18.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di appello di Roma, con sentenza del 21.10.2021 aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconducendo il fatto di cui al capo 1) nella ipotesi contemplata dal comrna 5 dell'art. 73 DPR 309 del 1990 ed aveva di conseguenza rideterminato la pena in anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 700 di multa, con conferma nel resto; 3. con sentenza del 4.7.2022 la Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso articolato in punto di difetto di motivazione dell'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 81, comma secondo, aveva annullato la sentenza della Corte territoriale limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto; 4. la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta al Petrillone in anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione; 5. ricorre nuovamente per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto inviato all'indirizzo PEC avvmaurizioforte@domiciliopecit diverso da quello del difensore di fiducia, [OSCURATO:EMAIL], dove, peraltro, erano state inviate tutte le precedenti comunicazioni; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e richiamando, a tal fine, la costante giurisprudenza di questa Corte in punto di omessa citazione del difensore di fiducia nel giudizio di appello. 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 4.1 Dalla verifica del fascicolo, consentita e, anzi, imposta dalla natura processuale della censura, risulta che il Petrillone era difeso, di fiducia, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva rinunciato al mandato difensivo soltanto in data 23.5.2023, ovvero successivamente alla definizione del giudizio di appello in vista del quale, tuttavia, era stato ritualmente e tempestivamente avvisato a mezzo PEC; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi "in presenza", non era comparso nessuno dei due difensori di fiducia e la Corte aveva nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., che nulla aveva eccepito in rito. 4.2 Tanto premesso, questa Corte ha più volte ribadito che l'omesso avviso della data fissata per il giudizio di appello ad uno dei due difensori di fiducia integra una ipotesi di nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, dello stesso codice non potendo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr., Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, Castellana, Rv. 261529 - 01; Sez. 4, n. 21449 del 23.3.2023, Libero; Sez. 2, n. 56682 del 21.11.2017, D'Anca). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell