CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di CALTANISSETTA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale, riportandosi ai motivi, insiste per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna, emessa in sede di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309 (in concorso con altri due soggetti giudicati separatamente). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce l'apparenza della motivazione circa la confermata responsabilità dell'imputato in merito alla fattispecie contestatagli mostrandosi il percorso argomentativo oltre che privo dei criteri di valutazione delle prove e non considerante le prospettazioni difensive anche tale da non rendere percepibile l'iter logico-giuridico sotteso alla decisione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali nella parte in cui la Corte territoriale non avrebbe indicato alcuna ragione logico-giuridica sottesa alla conferma della commisurazione giudiziale della pena di cui alla sentenza di primo grado né spiegato il perché dell'irrilevanza, ai fini della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, di quanto evidenziato dalla difesa circa modalità della condotta, giovane età, incensuratezza dell'imputato e sue precarie condizioni economiche. 3. Le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile non essendosi le censure confrontate con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta conferma della responsabilità dell'imputato oltre che in merito all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche ed alla commisurazione giudiziale della pena. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. Nella specie, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, l'apparato argomentativo della decisione impugnata lungi dall'essere inconducente rispetto all'iter logico-giuridico sotteso alla decisione di rigetto di tutti i motivi d'appello (esplicitamente richiamati dalla stessa Corte territoriale). Il giudice di merito, infatti, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», «fotografa» lo svolgimento dei fatti e in particolare la condotta dell'imputato, sulla base degli elementi emergenti dagli atti acquisiti al giudizio abbreviato e redatti da appartenenti alla polizia giudiziaria all'esito di servizio di osservazione e controllo mirato, in quanto eseguito a riscontro di segnalata attività di spaccio nei pressi dell'abitazione sita in via Gravina 34 di Caltanissetta. È stata in particolare valorizzata l'accertata attività di «palo» svolta da [OSCURATO:PERSONA], così valutata in ragione delle modalità di estrinsecazione della sua presenza nelle vicinanze dell'abitazione monitorata, munita di finestre al primo piano con grate in ferro e con accesso impedito da una porta in ferro chiusa dall'esterno con un lucchetto. Notato il sopraggiungere di un soggetto e dopo aver assistito ad uno scambio, attuato tramite la finestra, tra questi ed altra persona presente nell'abitazione, la polizia giudiziaria è intervenuta proprio nel mentre l'imputato, terminato lo scambio di cui innanzi, ha aperto con chiavi in suo possesso la porta in ferro accedendo all'abitazione. All'interno sono stati rinvenuti circa 98,8 gr di hashish, già in parte suddivisi in stecche, per un totale di 312 dosi medie singole, oltre che 4,7 gr circa ci marijuana, pari ad 11 dosi medie singole, euro 1.087,00 in banconote di vario taglio e materiale per la predisposizione delle dosi ed il confezionamento tra cui: bilancino di precisione; due cutter ed un paio di forbici con lama annerita e un rotolo di cellophane. Non si pongono in rapporto critico con la statuizione impugnata neanche le censure con le quali si deducono gli stessi difetti di mancanza di motivazione ma in merito ai motivi d'appello inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. Dopo aver fatto specifico riferimento alle doglianze mosse dall'appellante sul punto, la Corte territoriale ha difatti confutato le deduzioni difensive convenendo con il giudice di primo grado in merito sia alla commisurazione della pena, di poco al di sopra del minimo edittale, sia alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche. Queste ultima, in particolare, sono state ritenute non concedibili in ragione della mera incensuratezza, ex art. 62 -bis, comma 3, cod. pen., oltre che in forza del descritto ruolo assunto dall'imputato, peraltro, a dire dello stesso ricorrente, versante in precarie situazioni economiche circa fonti lecite di reddito. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C