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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21837/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 10 luglio 2019, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno di reclusione ed euro duecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato la borsa di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] contenuta nell'au- tovettura di proprietà di quest'ultima, contenente la somma di euro trecento, tessere personali, carte di pagamento ed altri effetti personali.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 625, n. 7, cod. pen..

Si rileva che non ricorrevano gli estremi della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., perché la borsa della persona offesa consisteva in un accessorio femminile, non incluso nella normale dotazione di un autoveicolo ed usualmente de- stinato alla custodia sulla persona del proprietario.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 625, n. 2, cod. peli..

Si deduce che doveva essere esclusa la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen., in quanto il Melia non aveva esercitato energia fisica, provocando la rottura, il guasto o il danneggiamento dell'auto; in proposito, nel corso del dibat- timento, la [OSCURATO:PERSONA] riferiva che il finestrino dell'auto era solamente abbassato e che non presentava segni di effrazione o rottura.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen..

Si rileva che, stante l'esigua entità del danno economico cagionato (di trecento euro oltre al telefono cellulare), poteva essere riconosciuta la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Si osserva che, nonostante la carenza probatoria, era stata erroneamente dispo- sta la liquidazione del danno, per cui sarebbe stato necessario pronunziare condanna generica e rimettere le parti dinanzi al giudice civile per la quantificazione.

La valu- tazione equitativa dei danni non patrimoniali va affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, qualora non abbia soddisfatto l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno e ammontare dell'indennizzo.[OSCURATO:PERSONA], peraltro, aveva denunciato la sottrazione di soli trecento euro, in quanto il resto della refurtiva le era stato riconsegnato dal Melia.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen..

Si deduce che, alla luce dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. e della rite- nuta insussistenza delle circostanze aggravanti, la pena irrogata appariva eccessiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alle statuizioni concernenti le contestate circostanze aggravanti ed infondato nel resto.

Il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, nn. 7, cod. pen. è fondato.

Per risolvere la tematica in esame, va premessa la descrizione degli elementi costitutivi dell'aggravante.

Per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita (Sez. 4, n. 5113 del 07/11/2007, Demma, Rv. 238742); tale nozione si desume dalla ratio dell'aggravamento previsto dall'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., e cioè la volontà del legislatore di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" e che, perciò, pos- sono essere più facilmente sottratte (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119).

Peraltro, la nozione di "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede non ricom- prende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte (Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Felleti, Rv. 267504, in fattispecie peculiare riguardante il furto di un portafogli lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all'imbarcazione medesima).

La nozione di necessità non è un concetto assoluto, ma da valutare volta per volta in relazione al caso concreto.

La destinazione è quella che si evince o dalla destinazione naturale della res o, al limite, dall'utilizzo cui la medesima viene destinata al fine di fornire all'uomo l'au- tentica utilità della quale è capace.

La consuetudine indica le abitudini sociali generali o locali, comuni oppure relative a determinati contesti industriali, commerciali o lavorativi che, proprio in quanto con- sistono in comportamenti statisticamente «standardizzati», e, pertanto, prevedibili secondo un criterio di ordinarietà (specie da parte del cosiddetto «delinquente pro- fessionale») rendono in qualche modo minorata la difesa del possesso.

L'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. ricorre non solo in relazione all'a- zione furtiva avente per oggetto l'auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facil- mente trasportabili ovvero a quegli oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l'uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si al- lontana dall'autovettura (Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Maccio, Rv. 263891, re- lativo ad un caso di asporto "cd" contenuti nel lettore in dotazione dell'auto e borse della spesa; Sez. 5, n. 44580 del 30/06/2015, Usai, Rv. 264744; Sez. 5, n. 34409 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galifi, Rv. 264360 e Sez. 5, n. 44171 del 14/09/2015, Kalis, Rv. 264926, in fattispecie di furto di un navigatore satellitare; Sez. 5, n. 12373 del 03/02/2003, Celletti, Rv. 224066, in relazione ad un casco da moto lasciato sul vei- colo in sosta in area di parcheggio).

In ordine agli accessori o pertinenze dei veicoli, quindi, il furto degli oggetti la- sciati all'interno di una vettura dà vita all'integrazione dell'aggravante de qua allor- quando gli oggetti medesimi possano ritenersi quali accessori o parti essenziali o pertinenze del veicolo.

Ciò posto sui principi operanti in materia, va evidenziato che, al fine di ritenere applicabile l'aggravante occorre tener conto della natura delle cose rubate ed accer- tare se l'averle lasciate all'interno dell'autovettura risponde a reale necessità o a con- suetudine.

Nella fattispecie, nella sentenza impugnata è sviluppata un'analisi di ca- rattere generale circa i bisogni connessi "ai tempi ed alle modalità con i quali si at- tende alle incombenze della propria giornata nella società attuale" e il dato della sottrazione di beni lasciati temporaneamente in auto, ma non è stata verificata in concreto la sussistenza dell'elemento costitutivo della "necessità" di lasciare la borsa incustodita in auto.

2. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui la Melia si duole del riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen. è fondato.

Va ricordato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destina- zione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzio- nalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la pro- pria funzionalità.

Essa, quindi, non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione dell'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio, ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione (Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042, in fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello che aveva riconosciuto l'aggravante in un caso di effrazione di un nastro di nylon che impediva l'accesso ad un locale, senza però verificare se esso fosse stato strappato o sempli- cemente sollevato).

Tanto premesso sulla nozione di violenza sulle cose, venendo all'esame della fat- tispecie de qua, nel capo di imputazione alla Melia risulta contestata "la forzatura dello sportello per impossessarsi della borsa". [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha riconosciuto l'esistenza dell'aggravante, senza de- scrivere le modalità della violenza.

La Corte di appello ha evidenziato che, secondo la persona offesa, il malvivente aveva "aperto il finestrino di dietro con qualcosa, un oggetto".

A fronte degli specifici rilievi della difesa, quindi, la Corte territoriale non ha illu- strato le esatte modalità con le quali sarebbe stata esercitata la violenza sulle cose e quali conseguenze si siano prodotte sul bene oggetto della presunta effrazione.

3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il diniego della circostanza atte- nuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., è infondato.

La Corte di appello ha rilevato che, tenuto conto del rilevante valore dei vari beni sottratti (la somma di euro trecento e il telefonino), la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non può essere riconosciuta.

Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha osservato che il danno patrimoniale, sebbene non quantificabile, non era di speciale tenuità.

La pronuncia impugnata, quindi, sul punto appare correttamente allineata al co- stante dictum di questa Corte, secondo cui la concessione della circostanza atte- nuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo ri- guardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

Il ricorrente si limita a censurare il logico iter motivazionale della sentenza, senza neanche illustrare adeguatamente le ragioni per le quali, nella fattispecie, il danno sarebbe di rilevanza economica minima.4.

Anche il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la statuizione del risarci- mento del danno, è infondato.

Al riguardo, questa Corte ha affermato che, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229).

La liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento (Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450).

Ebbene, nella sentenza impugnata si è ritenuta adeguata la somma di euro 1.800, liquidata equitativamente dal Giudice di primo grado, al fine di ristorare il danno economico e morale subito dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, per tentare di bloccare l'im- putata, era stata persino spintonata, azione violenta che aveva consentito a quest'ul- tima di fuggire; sono state poi ritenute correttamente quantificate la somma di euro 300, integrante il danno economico, e di euro 1.500 in ragione anche dei fastidi e delle perdite di tempo collegati alla necessità di denunciare l'accaduto.

L'apparato argomentativo e i criteri di determinazione del danno adottati ap- paiono quindi del tutto lineari e coerenti ed esenti da vizi deducibili in sede di legitti- mità.

5. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alle statui- zioni inerenti alle contestate aggravanti e, conseguentemente, al trattamento san- zionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, restando assorbito il quinto motivo di ricorso in tema di commisurazione della pena.

Il ricorso va rigettato nel resto.

J, P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alle statuizioni concernenti le cir- costanze aggravanti contestate e conseguentemente il trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 10 luglio 2019, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno di reclusione ed euro duecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato la borsa di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] contenuta nell'au- tovettura di proprietà di quest'ultima, contenente la somma di euro trecento, tessere personali, carte di pagamento ed altri effetti personali. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 625, n. 7, cod. pen.. Si rileva che non ricorrevano gli estremi della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., perché la borsa della persona offesa consisteva in un accessorio femminile, non incluso nella normale dotazione di un autoveicolo ed usualmente de- stinato alla custodia sulla persona del proprietario. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 625, n. 2, cod. peli.. Si deduce che doveva essere esclusa la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen., in quanto il Melia non aveva esercitato energia fisica, provocando la rottura, il guasto o il danneggiamento dell'auto; in proposito, nel corso del dibat- timento, la [OSCURATO:PERSONA] riferiva che il finestrino dell'auto era solamente abbassato e che non presentava segni di effrazione o rottura. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.. Si rileva che, stante l'esigua entità del danno economico cagionato (di trecento euro oltre al telefono cellulare), poteva essere riconosciuta la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Si osserva che, nonostante la carenza probatoria, era stata erroneamente dispo- sta la liquidazione del danno, per cui sarebbe stato necessario pronunziare condanna generica e rimettere le parti dinanzi al giudice civile per la quantificazione. La valu- tazione equitativa dei danni non patrimoniali va affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, qualora non abbia soddisfatto l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno e ammontare dell'indennizzo.[OSCURATO:PERSONA], peraltro, aveva denunciato la sottrazione di soli trecento euro, in quanto il resto della refurtiva le era stato riconsegnato dal Melia. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.. Si deduce che, alla luce dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. e della rite- nuta insussistenza delle circostanze aggravanti, la pena irrogata appariva eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle statuizioni concernenti le contestate circostanze aggravanti ed infondato nel resto. Il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, nn. 7, cod. pen. è fondato. Per risolvere la tematica in esame, va premessa la descrizione degli elementi costitutivi dell'aggravante. Per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita (Sez. 4, n. 5113 del 07/11/2007, Demma, Rv. 238742); tale nozione si desume dalla ratio dell'aggravamento previsto dall'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., e cioè la volontà del legislatore di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" e che, perciò, pos- sono essere più facilmente sottratte (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119). Peraltro, la nozione di "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede non ricom- prende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte (Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Felleti, Rv. 267504, in fattispecie peculiare riguardante il furto di un portafogli lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all'imbarcazione medesima). La nozione di necessità non è un concetto assoluto, ma da valutare volta per volta in relazione al caso concreto. La destinazione è quella che si evince o dalla destinazione naturale della res o, al limite, dall'utilizzo cui la medesima viene destinata al fine di fornire all'uomo l'au- tentica utilità della quale è capace. La consuetudine indica le abitudini sociali generali o locali, comuni oppure relative a determinati contesti industriali, commerciali o lavorativi che, proprio in quanto con- sistono in comportamenti statisticamente «standardizzati», e, pertanto, prevedibili secondo un criterio di ordinarietà (specie da parte del cosiddetto «delinquente pro- fessionale») rendono in qualche modo minorata la difesa del possesso. L'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. ricorre non solo in relazione all'a- zione furtiva avente per oggetto l'auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facil- mente trasportabili ovvero a quegli oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l'uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si al- lontana dall'autovettura (Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Maccio, Rv. 263891, re- lativo ad un caso di asporto "cd" contenuti nel lettore in dotazione dell'auto e borse della spesa; Sez. 5, n. 44580 del 30/06/2015, Usai, Rv. 264744; Sez. 5, n. 34409 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galifi, Rv. 264360 e Sez. 5, n. 44171 del 14/09/2015, Kalis, Rv. 264926, in fattispecie di furto di un navigatore satellitare; Sez. 5, n. 12373 del 03/02/2003, Celletti, Rv. 224066, in relazione ad un casco da moto lasciato sul vei- colo in sosta in area di parcheggio). In ordine agli accessori o pertinenze dei veicoli, quindi, il furto degli oggetti la- sciati all'interno di una vettura dà vita all'integrazione dell'aggravante de qua allor- quando gli oggetti medesimi possano ritenersi quali accessori o parti essenziali o pertinenze del veicolo. Ciò posto sui principi operanti in materia, va evidenziato che, al fine di ritenere applicabile l'aggravante occorre tener conto della natura delle cose rubate ed accer- tare se l'averle lasciate all'interno dell'autovettura risponde a reale necessità o a con- suetudine. Nella fattispecie, nella sentenza impugnata è sviluppata un'analisi di ca- rattere generale circa i bisogni connessi "ai tempi ed alle modalità con i quali si at- tende alle incombenze della propria giornata nella società attuale" e il dato della sottrazione di beni lasciati temporaneamente in auto, ma non è stata verificata in concreto la sussistenza dell'elemento costitutivo della "necessità" di lasciare la borsa incustodita in auto. 2. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui la Melia si duole del riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen. è fondato. Va ricordato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destina- zione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzio- nalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la pro- pria funzionalità. Essa, quindi, non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione dell'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio, ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione (Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042, in fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello che aveva riconosciuto l'aggravante in un caso di effrazione di un nastro di nylon che impediva l'accesso ad un locale, senza però verificare se esso fosse stato strappato o sempli- cemente sollevato). Tanto premesso sulla nozione di violenza sulle cose, venendo all'esame della fat- tispecie de qua, nel capo di imputazione alla Melia risulta contestata "la forzatura dello sportello per impossessarsi della borsa". [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha riconosciuto l'esistenza dell'aggravante, senza de- scrivere le modalità della violenza. La Corte di appello ha evidenziato che, secondo la persona offesa, il malvivente aveva "aperto il finestrino di dietro con qualcosa, un oggetto". A fronte degli specifici rilievi della difesa, quindi, la Corte territoriale non ha illu- strato le esatte modalità con le quali sarebbe stata esercitata la violenza sulle cose e quali conseguenze si siano prodotte sul bene oggetto della presunta effrazione. 3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il diniego della circostanza atte- nuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., è infondato. La Corte di appello ha rilevato che, tenuto conto del rilevante valore dei vari beni sottratti (la somma di euro trecento e il telefonino), la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non può essere riconosciuta. Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha osservato che il danno patrimoniale, sebbene non quantificabile, non era di speciale tenuità. La pronuncia impugnata, quindi, sul punto appare correttamente allineata al co- stante dictum di questa Corte, secondo cui la concessione della circostanza atte- nuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo ri- guardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Il ricorrente si limita a censurare il logico iter motivazionale della sentenza, senza neanche illustrare adeguatamente le ragioni per le quali, nella fattispecie, il danno sarebbe di rilevanza economica minima.4. Anche il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la statuizione del risarci- mento del danno, è infondato. Al riguardo, questa Corte ha affermato che, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229). La liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento (Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450). Ebbene, nella sentenza impugnata si è ritenuta adeguata la somma di euro 1.800, liquidata equitativamente dal Giudice di primo grado, al fine di ristorare il danno economico e morale subito dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, per tentare di bloccare l'im- putata, era stata persino spintonata, azione violenta che aveva consentito a quest'ul- tima di fuggire; sono state poi ritenute correttamente quantificate la somma di euro 300, integrante il danno economico, e di euro 1.500 in ragione anche dei fastidi e delle perdite di tempo collegati alla necessità di denunciare l'accaduto. L'apparato argomentativo e i criteri di determinazione del danno adottati ap- paiono quindi del tutto lineari e coerenti ed esenti da vizi deducibili in sede di legitti- mità. 5. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alle statui- zioni inerenti alle contestate aggravanti e, conseguentemente, al trattamento san- zionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, restando assorbito il quinto motivo di ricorso in tema di commisurazione della pena. Il ricorso va rigettato nel resto. J, P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alle statuizioni concernenti le cir- costanze aggravanti contestate e conseguentemente il trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta il ricorso
Sentenza Cassazione n. 21837/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris