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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 36238/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle p;--t-i3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]'INNOCENTI avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod.proc. pen. dopo il 3/8/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con L. n. 103 del 2017, lamentando l'omessa verifica di possibili cause di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen., rilievo precluso dall'istituto del concordato sulla pena nel processo di appello, reintrodotto con la legge citata (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Da qui l'inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., cui conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/5/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] St,atoogini -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle p;--t-i3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]'INNOCENTI avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod.proc. pen. dopo il 3/8/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con L. n. 103 del 2017, lamentando l'omessa verifica di possibili cause di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen., rilievo precluso dall'istituto del concordato sulla pena nel processo di appello, reintrodotto con la legge citata (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Da qui l'inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., cui conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] St,atoogini -
Sentenza Cassazione n. 36238/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris