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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26305/2026

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appello di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza del 4 febbraio 2026, la Corte d’appello di Bologna hadichiarato inammissibile l’appello, proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, resa in data 15 luglio 2024, checondannava l’imputato per il concorso nel delitto di ricettazione e per il reato dicui all’art. 651 cod. pen.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con motivo unico di ricorso, variamente articolato, si deduce violazionedi legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.,per avere la Corte territoriale affermato che non fosse stato proposto motivod’appello circa l’ascrizione di responsabilità per il reato di cui all’art.651 cod. pen.Inoltre, con riguardo allo specifico motivo d’appello circa la condanna per ilreato di ricettazione ‒ con cui la difesa evidenziava, in particolare, la necessità diuna più adeguata valutazione sul profilo dell’asserito concorso con gli altri duecomplici, peraltro assolti ‒, la difesa censura la disamina nel merito, effettuatanella motivazione della gravata sentenza, che sarebbe incompatibile con quantoprevisto dall’art. 591 del codice di rito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate.2.

Il motivo unico di ricorso è fondato, in entrambe le sue articolazioni.2.1 Si osserva, in primo luogo, che per quanto aspecifici fossero i motividedotti con l’atto di impugnazione ‒ in vista del mancato confronto con lasentenza di primo grado ‒, non può anche ritenersi, come invece sostenuto dallaCorte distrettuale, che mancasse del tutto il motivo relativo all’art. 651 cod. pen.Sebbene concentrata nello spazio di poche parole, la doglianza sull’art. 651 cod.pen., introdotta da un’autonoma epigrafe, chiudeva l’atto d’impugnazione, conuna critica relativa alla condanna dell’imputato per rifiuto di declinare la propriaidentità alle autorità, basata su un’alternativa ricostruzione rispetto allavalutazione delle risultanze effettuata in primo grado.2.2 Per quel che ha riguardo al motivo d’appello incentrato sulla ricettazione,la Corte distrettuale, nel confutare la tesi difensiva della sussistenza del reato dicui all’art. 712 cod. pen., in luogo della ritenuta ricettazione, e nellostigmatizzare il mancato confronto con la sentenza di primo grado, ha seguito,tuttavia, un percorso motivazionale che, di fatto, fornisce una replica nel meritorispetto a un motivo d’appello ritenuto inammissibile.Deve ritenersi, pertanto, che la Corte territoriale abbia disatteso il principio,che si intende in tal sede ribadire, secondo cui «il giudice d'appello, a seguitodella riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n.103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motividifettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o nonaffrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando sianoritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparatomotivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado» (Sez.4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 – 01: in applicazione delprincipio, la Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che,al contempo, aveva dichiarato inammissibile l'appello, per genericità delle ragioniindicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, erisposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha, appunto, elencatopuntualmente le ragioni dell’inidoneità, pur manifesta, delle censuredell’appellante a confutare la motivazione resa dal giudice di primo grado circal’ascritto reato di ricettazione.

La ritenuta inammissibilità dell’appello deveritenersi, quindi, pronunciata al di fuori dei casi previsti dall’art. 591 del codice dirito, come lamentato dal ricorrente.3.

Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio la sentenzaimpugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Bologna perl'ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza del 4 febbraio 2026, la Corte d’appello di Bologna hadichiarato inammissibile l’appello, proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, resa in data 15 luglio 2024, checondannava l’imputato per il concorso nel delitto di ricettazione e per il reato dicui all’art. 651 cod. pen.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con motivo unico di ricorso, variamente articolato, si deduce violazionedi legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.,per avere la Corte territoriale affermato che non fosse stato proposto motivod’appello circa l’ascrizione di responsabilità per il reato di cui all’art.651 cod. pen.Inoltre, con riguardo allo specifico motivo d’appello circa la condanna per ilreato di ricettazione ‒ con cui la difesa evidenziava, in particolare, la necessità diuna più adeguata valutazione sul profilo dell’asserito concorso con gli altri duecomplici, peraltro assolti ‒, la difesa censura la disamina nel merito, effettuatanella motivazione della gravata sentenza, che sarebbe incompatibile con quantoprevisto dall’art. 591 del codice di rito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate.2. Il motivo unico di ricorso è fondato, in entrambe le sue articolazioni.2.1 Si osserva, in primo luogo, che per quanto aspecifici fossero i motividedotti con l’atto di impugnazione ‒ in vista del mancato confronto con lasentenza di primo grado ‒, non può anche ritenersi, come invece sostenuto dallaCorte distrettuale, che mancasse del tutto il motivo relativo all’art. 651 cod. pen.Sebbene concentrata nello spazio di poche parole, la doglianza sull’art. 651 cod.pen., introdotta da un’autonoma epigrafe, chiudeva l’atto d’impugnazione, conuna critica relativa alla condanna dell’imputato per rifiuto di declinare la propriaidentità alle autorità, basata su un’alternativa ricostruzione rispetto allavalutazione delle risultanze effettuata in primo grado.2.2 Per quel che ha riguardo al motivo d’appello incentrato sulla ricettazione,la Corte distrettuale, nel confutare la tesi difensiva della sussistenza del reato dicui all’art. 712 cod. pen., in luogo della ritenuta ricettazione, e nellostigmatizzare il mancato confronto con la sentenza di primo grado, ha seguito,tuttavia, un percorso motivazionale che, di fatto, fornisce una replica nel meritorispetto a un motivo d’appello ritenuto inammissibile.Deve ritenersi, pertanto, che la Corte territoriale abbia disatteso il principio,che si intende in tal sede ribadire, secondo cui «il giudice d'appello, a seguitodella riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n.103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motividifettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o nonaffrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando sianoritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparatomotivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado» (Sez.4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 – 01: in applicazione delprincipio, la Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che,al contempo, aveva dichiarato inammissibile l'appello, per genericità delle ragioniindicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, erisposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha, appunto, elencatopuntualmente le ragioni dell’inidoneità, pur manifesta, delle censuredell’appellante a confutare la motivazione resa dal giudice di primo grado circal’ascritto reato di ricettazione. La ritenuta inammissibilità dell’appello deveritenersi, quindi, pronunciata al di fuori dei casi previsti dall’art. 591 del codice dirito, come lamentato dal ricorrente.3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio la sentenzaimpugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Bologna perl'ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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