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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:881
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0260(01) ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 15 novembre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articoli 94 e 99 del regolamento di procedura della Corte – Procedure di insolvenza – Compensazioni reciproche con un ente creditizio fallito – Modifica retroattiva delle condizioni per l’esecuzione di tali compensazioni – Normativa nazionale dichiarata incostituzionale – Situazione puramente interna – Irricevibilità manifesta» Nella causa C‑260/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okrazhen sad Vidin (Tribunale regionale di Vidin, Bulgaria), con decisione del 21 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2021, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA]

, in liquidazione contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Nona Sezione), composta da L.S.

Rossi, presidente di sezione, J.-C.

Bonichot (relatore) e S. Rodin, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, da A.N.

Donov e K.H.

Marinova, rappresentanti, e

V. Matev, advokat; – per la [OSCURATO:PERSONA] AD, da A. Kolarov e G. Stoychev, advokati; – per la Commissione europea, da M. Mataija, G. von Rintelen e

I. Zaloguin, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, e all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 TUE, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, TUE e l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e degli articoli 26, 27, 63, 114 e 115 TFUE, nonché del principio della certezza del diritto. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione (in prosieguo: la «KTB»), e la [OSCURATO:PERSONA] AD in merito al pagamento mediante compensazione di debiti di quest’ultima nei confronti della KTB.

Contesto normativo 3 L’articolo 59 dello zakon za bankovata nesastoyatelnost (legge sull’insolvenza bancaria, DV n. 92, del 27 settembre 2002; in prosieguo: lo «ZBN»), che prevede le modalità della compensazione dei debiti e dei crediti di una banca in caso di fallimento, è stato modificato dallo zakon za izmenenie i dopalnenie na zakona za bankovata nesastoyatelnost (legge che modifica e integra la legge sull’insolvenza bancaria, DV n. 98, del 28 novembre 2014). 4 I paragrafi 5, 7 e 8 delle disposizioni transitorie e finali dello zakon za izmenenie i dopalnenie na zakona za bankovata nesastoyatelnost (legge che modifica e integra la legge sull’insolvenza bancaria, DV n. 22, del 13 marzo 2018; in prosieguo: lo «ZIDZBN»), prevedono quanto segue: «5. (1) Le cancellazioni dei diritti di garanzia costituiti a favore della [KTB], in stato di fallimento, da debitori o da terzi, effettuate dalle autorità di vigilanza finanziaria e dai curatori fallimentari provvisori e permanenti della banca, tra la data in cui quest’ultima è stata sottoposta a sorveglianza speciale e la data di inizio della procedura di realizzazione degli attivi della banca, sono nulle.

I diritti di garanzia costituiti sono considerati validi e mantengono il loro rango. (...)

7. La presente legge si applica anche alle procedure fallimentari avviate prima della sua entrata in vigore.

8. I paragrafi 5, 6 e 7 dell’articolo 59 si applicano a partire dal 20 giugno 2014».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 5 La KTB, ricorrente nel procedimento principale, è un istituto bancario bulgaro sottoposto a una procedura fallimentare ai sensi dello ZBN. 6 [OSCURATO:PERSONA], convenuta nella causa principale, è un’impresa bulgara sottoposta a una procedura fallimentare, ai sensi delle norme del Targovski zakon (codice di commercio bulgaro), dinanzi all’Okrazhen sad Vidin (Tribunale regionale di Vidin, Bulgaria). 7 Nei mesi di ottobre e novembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha compensato una parte dei propri debiti nei confronti della KTB, derivanti da due contratti di mutuo, conformemente alle disposizioni dello ZBN vigenti in tali periodi (in prosieguo: le «compensazioni controverse»). 8 Nel novembre 2014 il legislatore bulgaro ha modificato le condizioni per la dichiarazione di opponibilità di tali operazioni previste dallo ZBN. 9 Nel marzo 2018 il legislatore bulgaro ha attribuito efficacia retroattiva a tali modifiche mediante le disposizioni transitorie e finali dello ZIDZBN. 10 L’8 giugno 2018 i curatori della KTB hanno fatto valere i crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in forza dei due contratti di mutuo che quest’ultima aveva sottoscritto presso tale banca. 11 Nell’ambito della procedura fallimentare della [OSCURATO:PERSONA], i curatori della KTB si sono basati sulle disposizioni transitorie e finali dello ZIDZBN per sostenere che tali crediti, che erano stati oggetto delle compensazioni controverse, sarebbero stati «ripristinati» per effetto di dette disposizioni. 12 Il curatore della [OSCURATO:PERSONA] ritiene, invece, che detti crediti siano stati definitivamente soddisfatti mediante le compensazioni controverse e che la normativa invocata dalla KTB a sostegno della sua domanda sia contraria al diritto dell’Unione. 13 Il giudice del rinvio esprime dubbi sulla conformità di tale normativa al diritto dell’Unione. 14 In tale contesto, l’Okrazhen sad Vidin (Tribunale regionale di Vidin, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 63 TFUE, che disciplina la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti debba essere interpretato nel senso che ricomprende la realizzazione di una compensazione con un istituto bancario, nel contesto della quale una società commerciale, che è debitrice di un istituto bancario, adempie alle proprie obbligazioni per mezzo di compensazione con crediti reciproci, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della stessa banca. 2) Se l’articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che la modifica delle condizioni per l’efficacia di compensazioni già legalmente effettuate tra una società commerciale e un istituto bancario, dichiarando l’inefficacia delle compensazioni effettuate sulla base di nuove condizioni che si applicano retroattivamente alle compensazioni già effettuate, rappresenti una restrizione ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, laddove tale modifica conduca ad una limitazione della possibilità di adempiere alle obbligazioni nei confronti di altre società, il cui capitale è detenuto da persone di altri Stati membri dell’Unione europea, che siano detentori di azioni o quote di dette società, o da cui detengano prestiti. 3) Se l’articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, che modifica retroattivamente le condizioni relative all’efficacia di compensazioni già effettuate tra una società commerciale ed un istituto bancario, in forza delle quali vengono dichiarate inefficaci le compensazioni effettuate sulla base di nuove condizioni, che vengono applicate retroattivamente alle compensazioni già effettuate. 4) Se l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) nonché gli articoli 26, 27, 114 e 115 TFUE, che disciplinano il mercato interno dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, anche nei casi in cui i rapporti giuridici riguardano solo soggetti della stessa nazionalità, e possono pertanto essere qualificati come relazioni interne dello Stato, in assenza di elementi di connessione transfrontalieri diretti con il mercato interno dell’Unione europea, dette disposizioni non ostano a una normativa nazionale che ha modificato retroattivamente le condizioni per l’efficacia di compensazioni di crediti già legalmente effettuate tra una società commerciale e un istituto bancario in uno Stato membro, dichiarando inefficaci le compensazioni effettuate sulla base di condizioni nuove, che vengono applicate retroattivamente alle compensazioni già effettuate. 5) Se l’articolo 2 [TUE] in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, TUE nonché l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che consentano l’adozione di una normativa nazionale che modifichi le condizioni di efficacia di compensazioni di crediti nei rapporti con un istituto bancario, conferendo espressamente efficacia retroattiva alle nuove condizioni e dichiarando inefficaci le compensazioni legalmente effettuate in passato, mentre nello Stato membro interessato è aperto un procedimento di insolvenza nei confronti dell’istituto bancario e sono pendenti procedimenti giudiziari intesi a far dichiarare l’inefficacia di compensazioni effettuate nei confronti della banca, per le quali valevano al momento della loro esecuzione altre condizioni giuridiche. 6) Se il principio di certezza del diritto debba essere interpretato come principio generale del diritto dell’Unione nel senso che non osta a una normativa nazionale che modifichi le condizioni di efficacia di compensazioni di crediti nei rapporti con un istituto bancario, conferendo espressamente alle nuove condizioni effetti retroattivi e dichiarando inefficaci le compensazioni effettuate legalmente in passato, mentre nello Stato membro interessato è aperto un procedimento di insolvenza nei confronti dell’istituto bancario e sono pendenti procedimenti giudiziari, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia di compensazioni effettuate nei confronti della banca, per le quali valevano al momento della loro esecuzione altre condizioni giuridiche».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 15 Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se la normativa di uno Stato membro che disciplina la compensazione, mediante la quale un’impresa paga i propri debiti verso un istituto bancario compensandoli nei confronti di quest’ultimo con i crediti da essa vantati nei suoi riguardi, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 63 TFUE e, dall’altro, se tale articolo 63, l’articolo 2 TUE, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, TUE e l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e gli articoli 26, 27, 114 e 115 TFUE nonché il principio della certezza del diritto ostino a una modifica retroattiva delle condizioni per l’esecuzione di una simile operazione di compensazione. 16 Secondo consolidata giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, ordinanza del 26 marzo 2021, Fedasil, C‑92/21 , EU:C:2021:258 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 17 Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza.

Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, ordinanza del 26 marzo 2021, Fedasil, C‑92/21 , EU:C:2021:258 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 18 Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che le disposizioni del diritto bulgaro applicabili alla controversia di cui al procedimento principale, vale a dire i paragrafi da 5 a 8 delle disposizioni transitorie e finali dello ZIDZBN, sono state dichiarate incostituzionali, quantomeno in parte, con decisione del Konstitutsionen sad (Corte costituzionale, Bulgaria) del 27 maggio 2021. 19 Nella sua risposta alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dalla Corte ai sensi dell’articolo 101 del suo regolamento di procedura, il giudice del rinvio afferma che le sue questioni rimangono tuttavia rilevanti ai fini della risoluzione della controversia di cui al procedimento principale, segnatamente in quanto la decisione di cui al punto precedente produce effetti soltanto per il futuro. 20 In tali circostanze, gli elementi di cui dispone la Corte non le consentono di considerare la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile in quanto irrilevante.

Sulle questioni pregiudiziali 21 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 22 Inoltre, a norma dell’articolo 99 di tale regolamento, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 23 Tali disposizioni devono essere applicate nella presente causa.

Sulla prima, sulla seconda e sulla terza questione 24 Per quanto riguarda le prime tre questioni, relative all’articolo 63 TFUE, occorre ricordare che le disposizioni del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei capitali non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15 , EU:C:2016:874 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio, prima di qualsiasi applicazione dell’articolo 63 TFUE, verificare se, nel procedimento in cui è chiamato a pronunciarsi, sussista una situazione transfrontaliera che comporta l’esercizio della libertà di circolazione dei capitali tra gli Stati membri o tra questi ultimi e i paesi terzi (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑339/19 , EU:C:2020:709 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 25 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che tutti gli elementi della controversia di cui al procedimento principale si collocano all’interno dello Stato membro interessato. 26 Infatti, la KTB e la [OSCURATO:PERSONA] hanno sede in Bulgaria e le compensazioni controverse riguardano debiti e crediti che esse avevano direttamente l’una nei confronti dell’altra, essendo peraltro irrilevante, a tale riguardo, la mera circostanza che i loro attivi siano costituiti da titoli di società aventi sede in altri Stati membri. 27 Quanto agli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo i quali la modifica retroattiva, per via legislativa, degli effetti delle compensazioni controverse con la KTB comporterebbe il ripristino dei suoi debiti, il che avrebbe un’incidenza sui suoi rapporti finanziari, e su quelli della sua società madre, con creditori aventi sede in altri Stati membri o in paesi terzi o il cui capitale è detenuto da soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], va considerato che una simile incidenza, quand’anche fosse dimostrata, sarebbe troppo aleatoria e troppo indiretta per presentare un collegamento con la libertà di circolazione dei capitali sancita all’articolo 63 TFUE. 28 Inoltre, sebbene sia vero che, nei casi elencati ai punti da 50 a 53 della sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten ( C‑268/15 , EU:C:2016:874 ), la Corte ha considerato ricevibili domande di pronuncia pregiudiziale vertenti sull’interpretazione delle disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali ancorché tutti gli elementi della controversia di cui al procedimento principale si collocassero all’interno di un solo Stato membro, occorre constatare che il giudice del rinvio non ha fornito alla Corte alcuna indicazione che consentisse a quest’ultima di ritenere che le questioni vertenti sull’interpretazione dell’articolo 63 TFUE rientrassero in uno di tali casi. 29 Ne consegue che le prime tre questioni sono manifestamente irricevibili.

Sulla quarta questione 30 Per quanto riguarda la quarta questione, relativa all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e agli articoli 26, 27, 114 e 115 TFUE, occorre ricordare che il giudice nazionale è tenuto a chiarire, nella decisione di rinvio, il contesto di fatto e di diritto della controversia principale e a fornire le spiegazioni necessarie sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione nonché sul collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito [v., in tal senso, in particolare, sentenza del 4 giugno 2020, C.F. (Verifica fiscale), C‑430/19 , EU:C:2020:429 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata]. 31 Tali requisiti concernenti il contenuto di una decisione di rinvio figurano in modo esplicito nell’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente (v., in tal senso, ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14 , EU:C:2014:2049 , punto 21 ).

Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale ( GU 2019, C 380, pag. 1 ). 32 Nel caso di specie, la decisione di rinvio non soddisfa manifestamente i requisiti di cui all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura. 33 Infatti, tale decisione non contiene l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e degli articoli 26, 27, 114 e 115 TFUE, né illustra il collegamento che esisterebbe tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia principale, ragion per cui la Corte non può valutare in quale misura una risposta alla quarta questione sia necessaria per la risoluzione della controversia principale. 34 Di conseguenza, la quarta questione è manifestamente irricevibile.

Sulla quinta questione 35 Per quanto riguarda la quinta questione, relativa all’interpretazione dell’articolo 2 TUE, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, TUE e l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta, dalla decisione di rinvio risulta in particolare che la modifica retroattiva risultante dalle disposizioni transitorie e finali dello ZIDZBN pregiudicherebbe l’esito di diverse controversie pendenti, il che violerebbe segnatamente il principio costituzionale della separazione dei poteri sancito dalla Costituzione bulgara e, pertanto, comprometterebbe l’indipendenza dei giudici nazionali chiamati a pronunciarsi su tali controversie nei confronti del potere legislativo. 36 Occorre ricordare che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21 , EU:C:2022:99 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

Detta disposizione riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19 , EU:C:2021:311 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 37 Pertanto, ogni Stato membro deve, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, assicurare che gli organi che possono essere chiamati a statuire, in quanto «giudici» nel senso definito dal diritto dell’Unione, su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui, in particolare, quello dell’indipendenza [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21 , EU:C:2022:99 , punti 40 e 81 ]. 38 A tale riguardo, il requisito dell’indipendenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri, che deriva dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e che deve essere garantito segnatamente nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo, conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, presenta due aspetti [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21 , EU:C:2022:99 , punti 41 e 42 nonché giurisprudenza ivi citata]. 39 Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni [sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18 , EU:C:2019:531 , punto 72 , e del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21 , EU:C:2022:99 , punto 41 ]. 40 Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima.

Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica [sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18 , EU:C:2019:531 , punto 73 , e del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21 , EU:C:2022:99 , punto 41 ]. 41 Nel caso di specie, occorre constatare che l’adozione, da parte di uno Stato membro, di disposizioni generali di diritto civile o commerciale relative al regime della compensazione nell’ambito di un fallimento bancario, quand’anche fossero retroattive, non è idonea, di per sé, a violare i requisiti di cui ai punti 39 e 40 della presente ordinanza, fatta salva la loro conformità al diritto nazionale, la cui valutazione spetta soltanto ai giudici nazionali. 42 Di conseguenza, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme generali relative alla compensazione nell’ambito di un fallimento bancario, quand’anche fossero retroattive.

Sulla sesta questione 43 Per quanto riguarda, infine, la sesta questione, relativa al principio della certezza del diritto, occorre ricordare che, quando gli Stati membri adottano misure tramite le quali danno attuazione al diritto dell’Unione, essi sono tenuti a rispettare i principi generali di tale diritto, tra i quali figura, in particolare, il principio della certezza del diritto [v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e a., C‑798/18 e C‑799/18 , EU:C:2021:280 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata]. 44 Orbene, come si è rilevato al punto 25 della presente ordinanza, la controversia di cui al procedimento principale riguarda una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.

Inoltre, la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione che consenta di ritenere che tale controversia verta su una normativa nazionale che attua il diritto dell’Unione. 45 Ne consegue che la sesta questione è manifestamente irricevibile.

Sulle spese 46 Nei confronti delle parti del procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: 1) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme generali relative alla compensazione nell’ambito di un fallimento bancario, quand’anche fossero retroattive. 2) La prima, la seconda, la terza, la quarta e la sesta questione sollevate dall’Okrazhen sad Vidin (Tribunale regionale di Vidin, Bulgaria) sono manifestamente irricevibili.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0260(01) ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 15 novembre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articoli 94 e 99 del regolamento di procedura della Corte – Procedure di insolvenza – Compensazioni reciproche con un ente creditizio fallito – Modifica retroattiva delle condizioni per l’esecuzione di tali compensazioni – Normativa nazionale dichiarata incostituzionale – Situazione puramente interna – Irricevibilità manifesta» Nella causa C‑260/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okrazhen sad Vidin (Tribunale regionale di Vidin, Bulgaria), con decisione del 21 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2021, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] , in liquidazione contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Nona Sezione), composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore) e S. Rodin, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, da A.N. Donov e K.H. Marinova, rappresentanti, e V. Matev, advokat; – per la [OSCURATO:PERSONA] AD, da A. Kolarov e G. Stoychev, advokati; – per la Commissione europea, da M. Mataija, G. von Rintelen e I. Zaloguin, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, e all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 TUE, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, TUE e l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e degli articoli 26, 27, 63, 114 e 115 TFUE, nonché del principio della certezza del diritto. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione (in prosieguo: la «KTB»), e la [OSCURATO:PERSONA] AD in merito al pagamento mediante compensazione di debiti di quest’ultima nei confronti della KTB. Contesto normativo 3 L’articolo 59 dello zakon za bankovata nesastoyatelnost (legge sull’insolvenza bancaria, DV n. 92, del 27 settembre 2002; in prosieguo: lo «ZBN»), che prevede le modalità della compensazione dei debiti e dei crediti di una banca in caso di fallimento, è stato modificato dallo zakon za izmenenie i dopalnenie na zakona za bankovata nesastoyatelnost (legge che modifica e integra la legge sull’insolvenza bancaria, DV n. 98, del 28 novembre 2014). 4 I paragrafi 5, 7 e 8 delle disposizioni transitorie e finali dello zakon za izmenenie i dopalnenie na zakona za bankovata nesastoyatelnost (legge che modifica e integra la legge sull’insolvenza bancaria, DV n. 22, del 13 marzo 2018; in prosieguo: lo «ZIDZBN»), prevedono quanto segue: «5. (1) Le cancellazioni dei diritti di garanzia costituiti a favore della [KTB], in stato di fallimento, da debitori o da terzi, effettuate dalle autorità di vigilanza finanziaria e dai curatori fallimentari provvisori e permanenti della banca, tra la data in cui quest’ultima è stata sottoposta a sorveglianza speciale e la data di inizio della procedura di realizzazione degli attivi della banca, sono nulle. I diritti di garanzia costituiti sono considerati validi e mantengono il loro rango. (...) 7. La presente legge si applica anche alle procedure fallimentari avviate prima della sua entrata in vigore. 8. I paragrafi 5, 6 e 7 dell’articolo 59 si applicano a partire dal 20 giugno 2014». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 5 La KTB, ricorrente nel procedimento principale, è un istituto bancario bulgaro sottoposto a una procedura fallimentare ai sensi dello ZBN. 6 [OSCURATO:PERSONA], convenuta nella causa principale, è un’impresa bulgara sottoposta a una procedura fallimentare, ai sensi delle norme del Targovski zakon (codice di commercio bulgaro), dinanzi all’Okrazhen sad Vidin (Tribunale regionale di Vidin, Bulgaria). 7 Nei mesi di ottobre e novembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha compensato una parte dei propri debiti nei confronti della KTB, derivanti da due contratti di mutuo, conformemente alle disposizioni dello ZBN vigenti in tali periodi (in prosieguo: le «compensazioni controverse»). 8 Nel novembre 2014 il legislatore bulgaro ha modificato le condizioni per la dichiarazione di opponibilità di tali operazioni previste dallo ZBN. 9 Nel marzo 2018 il legislatore bulgaro ha attribuito efficacia retroattiva a tali modifiche mediante le disposizioni transitorie e finali dello ZIDZBN. 10 L’8 giugno 2018 i curatori della KTB hanno fatto valere i crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in forza dei due contratti di mutuo che quest’ultima aveva sottoscritto presso tale banca. 11 Nell’ambito della procedura fallimentare della [OSCURATO:PERSONA], i curatori della KTB si sono basati sulle disposizioni transitorie e finali dello ZIDZBN per sostenere che tali crediti, che erano stati oggetto delle compensazioni controverse, sarebbero stati «ripristinati» per effetto di dette disposizioni. 12 Il curatore della [OSCURATO:PERSONA] ritiene, invece, che detti crediti siano stati definitivamente soddisfatti mediante le compensazioni controverse e che la normativa invocata dalla KTB a sostegno della sua domanda sia contraria al diritto dell’Unione. 13 Il giudice del rinvio esprime dubbi sulla conformità di tale normativa al diritto dell’Unione. 14 In tale contesto, l’Okrazhen sad Vidin (Tribunale regionale di Vidin, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 63 TFUE, che disciplina la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti debba essere interpretato nel senso che ricomprende la realizzazione di una compensazione con un istituto bancario, nel contesto della quale una società commerciale, che è debitrice di un istituto bancario, adempie alle proprie obbligazioni per mezzo di compensazione con crediti reciproci, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della stessa banca. 2) Se l’articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che la modifica delle condizioni per l’efficacia di compensazioni già legalmente effettuate tra una società commerciale e un istituto bancario, dichiarando l’inefficacia delle compensazioni effettuate sulla base di nuove condizioni che si applicano retroattivamente alle compensazioni già effettuate, rappresenti una restrizione ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, laddove tale modifica conduca ad una limitazione della possibilità di adempiere alle obbligazioni nei confronti di altre società, il cui capitale è detenuto da persone di altri Stati membri dell’Unione europea, che siano detentori di azioni o quote di dette società, o da cui detengano prestiti. 3) Se l’articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, che modifica retroattivamente le condizioni relative all’efficacia di compensazioni già effettuate tra una società commerciale ed un istituto bancario, in forza delle quali vengono dichiarate inefficaci le compensazioni effettuate sulla base di nuove condizioni, che vengono applicate retroattivamente alle compensazioni già effettuate. 4) Se l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) nonché gli articoli 26, 27, 114 e 115 TFUE, che disciplinano il mercato interno dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, anche nei casi in cui i rapporti giuridici riguardano solo soggetti della stessa nazionalità, e possono pertanto essere qualificati come relazioni interne dello Stato, in assenza di elementi di connessione transfrontalieri diretti con il mercato interno dell’Unione europea, dette disposizioni non ostano a una normativa nazionale che ha modificato retroattivamente le condizioni per l’efficacia di compensazioni di crediti già legalmente effettuate tra una società commerciale e un istituto bancario in uno Stato membro, dichiarando inefficaci le compensazioni effettuate sulla base di condizioni nuove, che vengono applicate retroattivamente alle compensazioni già effettuate. 5) Se l’articolo 2 [TUE] in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, TUE nonché l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che consentano l’adozione di una normativa nazionale che modifichi le condizioni di efficacia di compensazioni di crediti nei rapporti con un istituto bancario, conferendo espressamente efficacia retroattiva alle nuove condizioni e dichiarando inefficaci le compensazioni legalmente effettuate in passato, mentre nello Stato membro interessato è aperto un procedimento di insolvenza nei confronti dell’istituto bancario e sono pendenti procedimenti giudiziari intesi a far dichiarare l’inefficacia di compensazioni effettuate nei confronti della banca, per le quali valevano al momento della loro esecuzione altre condizioni giuridiche. 6) Se il principio di certezza del diritto debba essere interpretato come principio generale del diritto dell’Unione nel senso che non osta a una normativa nazionale che modifichi le condizioni di efficacia di compensazioni di crediti nei rapporti con un istituto bancario, conferendo espressamente alle nuove condizioni effetti retroattivi e dichiarando inefficaci le compensazioni effettuate legalmente in passato, mentre nello Stato membro interessato è aperto un procedimento di insolvenza nei confronti dell’istituto bancario e sono pendenti procedimenti giudiziari, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia di compensazioni effettuate nei confronti della banca, per le quali valevano al momento della loro esecuzione altre condizioni giuridiche». Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 15 Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se la normativa di uno Stato membro che disciplina la compensazione, mediante la quale un’impresa paga i propri debiti verso un istituto bancario compensandoli nei confronti di quest’ultimo con i crediti da essa vantati nei suoi riguardi, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 63 TFUE e, dall’altro, se tale articolo 63, l’articolo 2 TUE, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, TUE e l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e gli articoli 26, 27, 114 e 115 TFUE nonché il principio della certezza del diritto ostino a una modifica retroattiva delle condizioni per l’esecuzione di una simile operazione di compensazione. 16 Secondo consolidata giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, ordinanza del 26 marzo 2021, Fedasil, C‑92/21 , EU:C:2021:258 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 17 Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, ordinanza del 26 marzo 2021, Fedasil, C‑92/21 , EU:C:2021:258 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 18 Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che le disposizioni del diritto bulgaro applicabili alla controversia di cui al procedimento principale, vale a dire i paragrafi da 5 a 8 delle disposizioni transitorie e finali dello ZIDZBN, sono state dichiarate incostituzionali, quantomeno in parte, con decisione del Konstitutsionen sad (Corte costituzionale, Bulgaria) del 27 maggio 2021. 19 Nella sua risposta alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dalla Corte ai sensi dell’articolo 101 del suo regolamento di procedura, il giudice del rinvio afferma che le sue questioni rimangono tuttavia rilevanti ai fini della risoluzione della controversia di cui al procedimento principale, segnatamente in quanto la decisione di cui al punto precedente produce effetti soltanto per il futuro. 20 In tali circostanze, gli elementi di cui dispone la Corte non le consentono di considerare la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile in quanto irrilevante. Sulle questioni pregiudiziali 21 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 22 Inoltre, a norma dell’articolo 99 di tale regolamento, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 23 Tali disposizioni devono essere applicate nella presente causa. Sulla prima, sulla seconda e sulla terza questione 24 Per quanto riguarda le prime tre questioni, relative all’articolo 63 TFUE, occorre ricordare che le disposizioni del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei capitali non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15 , EU:C:2016:874 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio, prima di qualsiasi applicazione dell’articolo 63 TFUE, verificare se, nel procedimento in cui è chiamato a pronunciarsi, sussista una situazione transfrontaliera che comporta l’esercizio della libertà di circolazione dei capitali tra gli Stati membri o tra questi ultimi e i paesi terzi (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑339/19 , EU:C:2020:709 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 25 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che tutti gli elementi della controversia di cui al procedimento principale si collocano all’interno dello Stato membro interessato. 26 Infatti, la KTB e la [OSCURATO:PERSONA] hanno sede in Bulgaria e le compensazioni controverse riguardano debiti e crediti che esse avevano direttamente l’una nei confronti dell’altra, essendo peraltro irrilevante, a tale riguardo, la mera circostanza che i loro attivi siano costituiti da titoli di società aventi sede in altri Stati membri. 27 Quanto agli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo i quali la modifica retroattiva, per via legislativa, degli effetti delle compensazioni controverse con la KTB comporterebbe il ripristino dei suoi debiti, il che avrebbe un’incidenza sui suoi rapporti finanziari, e su quelli della sua società madre, con creditori aventi sede in altri Stati membri o in paesi terzi o il cui capitale è detenuto da soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], va considerato che una simile incidenza, quand’anche fosse dimostrata, sarebbe troppo aleatoria e troppo indiretta per presentare un collegamento con la libertà di circolazione dei capitali sancita all’articolo 63 TFUE. 28 Inoltre, sebbene sia vero che, nei casi elencati ai punti da 50 a 53 della sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten ( C‑268/15 , EU:C:2016:874 ), la Corte ha considerato ricevibili domande di pronuncia pregiudiziale vertenti sull’interpretazione delle disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali ancorché tutti gli elementi della controversia di cui al procedimento principale si collocassero all’interno di un solo Stato membro, occorre constatare che il giudice del rinvio non ha fornito alla Corte alcuna indicazione che consentisse a quest’ultima di ritenere che le questioni vertenti sull’interpretazione dell’articolo 63 TFUE rientrassero in uno di tali casi. 29 Ne consegue che le prime tre questioni sono manifestamente irricevibili. Sulla quarta questione 30 Per quanto riguarda la quarta questione, relativa all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e agli articoli 26, 27, 114 e 115 TFUE, occorre ricordare che il giudice nazionale è tenuto a chiarire, nella decisione di rinvio, il contesto di fatto e di diritto della controversia principale e a fornire le spiegazioni necessarie sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione nonché sul collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito [v., in tal senso, in particolare, sentenza del 4 giugno 2020, C.F. (Verifica fiscale), C‑430/19 , EU:C:2020:429 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata]. 31 Tali requisiti concernenti il contenuto di una decisione di rinvio figurano in modo esplicito nell’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente (v., in tal senso, ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14 , EU:C:2014:2049 , punto 21 ). Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale ( GU 2019, C 380, pag. 1 ). 32 Nel caso di specie, la decisione di rinvio non soddisfa manifestamente i requisiti di cui all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura. 33 Infatti, tale decisione non contiene l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e degli articoli 26, 27, 114 e 115 TFUE, né illustra il collegamento che esisterebbe tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia principale, ragion per cui la Corte non può valutare in quale misura una risposta alla quarta questione sia necessaria per la risoluzione della controversia principale. 34 Di conseguenza, la quarta questione è manifestamente irricevibile. Sulla quinta questione 35 Per quanto riguarda la quinta questione, relativa all’interpretazione dell’articolo 2 TUE, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, TUE e l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta, dalla decisione di rinvio risulta in particolare che la modifica retroattiva risultante dalle disposizioni transitorie e finali dello ZIDZBN pregiudicherebbe l’esito di diverse controversie pendenti, il che violerebbe segnatamente il principio costituzionale della separazione dei poteri sancito dalla Costituzione bulgara e, pertanto, comprometterebbe l’indipendenza dei giudici nazionali chiamati a pronunciarsi su tali controversie nei confronti del potere legislativo. 36 Occorre ricordare che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21 , EU:C:2022:99 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata]. Detta disposizione riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19 , EU:C:2021:311 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 37 Pertanto, ogni Stato membro deve, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, assicurare che gli organi che possono essere chiamati a statuire, in quanto «giudici» nel senso definito dal diritto dell’Unione, su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui, in particolare, quello dell’indipendenza [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21 , EU:C:2022:99 , punti 40 e 81 ]. 38 A tale riguardo, il requisito dell’indipendenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri, che deriva dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e che deve essere garantito segnatamente nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo, conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, presenta due aspetti [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21 , EU:C:2022:99 , punti 41 e 42 nonché giurisprudenza ivi citata]. 39 Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni [sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18 , EU:C:2019:531 , punto 72 , e del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21 , EU:C:2022:99 , punto 41 ]. 40 Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica [sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18 , EU:C:2019:531 , punto 73 , e del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21 , EU:C:2022:99 , punto 41 ]. 41 Nel caso di specie, occorre constatare che l’adozione, da parte di uno Stato membro, di disposizioni generali di diritto civile o commerciale relative al regime della compensazione nell’ambito di un fallimento bancario, quand’anche fossero retroattive, non è idonea, di per sé, a violare i requisiti di cui ai punti 39 e 40 della presente ordinanza, fatta salva la loro conformità al diritto nazionale, la cui valutazione spetta soltanto ai giudici nazionali. 42 Di conseguenza, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme generali relative alla compensazione nell’ambito di un fallimento bancario, quand’anche fossero retroattive. Sulla sesta questione 43 Per quanto riguarda, infine, la sesta questione, relativa al principio della certezza del diritto, occorre ricordare che, quando gli Stati membri adottano misure tramite le quali danno attuazione al diritto dell’Unione, essi sono tenuti a rispettare i principi generali di tale diritto, tra i quali figura, in particolare, il principio della certezza del diritto [v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e a., C‑798/18 e C‑799/18 , EU:C:2021:280 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata]. 44 Orbene, come si è rilevato al punto 25 della presente ordinanza, la controversia di cui al procedimento principale riguarda una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. Inoltre, la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione che consenta di ritenere che tale controversia verta su una normativa nazionale che attua il diritto dell’Unione. 45 Ne consegue che la sesta questione è manifestamente irricevibile. Sulle spese 46 Nei confronti delle parti del procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: 1) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme generali relative alla compensazione nell’ambito di un fallimento bancario, quand’anche fossero retroattive. 2) La prima, la seconda, la terza, la quarta e la sesta questione sollevate dall’Okrazhen sad Vidin (Tribunale regionale di Vidin, Bulgaria) sono manifestamente irricevibili. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris