CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 32133/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici e, peraltro, reiterativi dei motivi di appello. 2. Per il rispetto dei termini, come rappresentato nello stesso ricorso in cassazione, l'udienza è stata differita; conseguentemente nessun rinnovo della citazione era necessario: "In tema di impugnazioni, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito" (Sez. 5 - , Sentenza n. 8896 del 18/01/2021 Ud. (dep. 04/03/2021 ) Rv. 281136 - 01). 3. 1. ay.da responsabilità il ricorso in cassazione risulta" generico ed in fatto; inoltre, non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata che richiama gli accertamenti di P.G. e valuta la costruzione - con accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità - un nuovo complesso edilizio e non una ristrutturazione, peraltro in zona doppiamente vincolata (sismica e idrogeologica). L'assenza di sanatoria, accertata dalle decisioni di mnerito, neanche contestata dal ricorrente, esclude qualsiasi estinzione del reato. 4. Anche sul trattamento sanzionatorio la decisione risulta adeguatamente motivata, rilevando la gravità del fatto in relazione alle dimensioni del manufatto realizzato ex novo, nell'assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende