CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39068/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato ex art.648 cod. pen., non è consentito in questa sede, poiché l'odierno ricorrente — con profili di censura tra l'altro riproduttivi di quelli già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e che devono dunque ritenersi privi del necessario carattere della specificità, dovendosi ritenere solamente apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso — pur avendo formalmente espresso contestazioni riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, invero, non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, prospettando una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a fronte della preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,3akani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente dai vizi lamentati, ha esplicitato adeguatamente le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 11-12 della impugnata sentenza) facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024