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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 25 febbraio 2026

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:863
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 2011/96/UE – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi – Esenzione dalla ritenuta alla fonte per i dividendi distribuiti da una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] residente – Articolo 1, paragrafi 2 e 3 – Disposizione antiabuso – Costruzione non genuina – Fasi di una costruzione – Catena di operazioni – Analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti – Beneficiario effettivo dei dividendi – Vantaggio fiscale – Irrilevanza dello Stato membro o della fase in cui tale vantaggio è ottenuto – Elemento soggettivo – Dimostrazione della sua esistenza nei confronti di uno dei partecipanti alla catena di operazioni in esame – Principio di proporzionalità – [OSCURATO:PERSONA] bilaterale per evitare le doppie imposizioni » Nella causa C‑203/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (Commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 26 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2025, nel procedimento

«[OSCURATO:PERSONA]» UAB

contro [OSCURATO:PERSONA]ė mokesčių inspekcija prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da

I. Jarukaitis, presidente di sezione, R. Frendo (relatrice), N. Jääskinen, M. Condinanzi e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: C. Strömholm, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 febbraio 2026, considerate le osservazioni presentate: – per la «[OSCURATO:PERSONA]» UAB, da P. Likša e A. Medelienė, advokatai, nonché A. Venius, advokato padėjėjas; – per il governo lituano, da K. Dieninis e

V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti; – per il governo spagnolo, da P. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da P.P.

Huurnink e J. Langer, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da J. Jokubauskaitė e W. Roels, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 21 maggio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, nonché dell’articolo 5 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi (GU 2011, L 345, pag. 8), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015 (GU 2015, L 21, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva sulle società madri e figlie»), nonché sul principio di proporzionalità. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «[OSCURATO:PERSONA]» UAB (in prosieguo: la «NEO»), una società di diritto lituano, e la Valstybinė mokesčių inspekcija prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos (Ispettorato tributario nazionale del Ministero delle Finanze della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«Ispettorato»), in merito alla tassazione dei dividendi pagati dalla NEO alla sua società madre [OSCURATO:PERSONA] limited (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), registrata a Cipro.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 I considerando da 3 a 6 della direttiva sulle società madri e figlie così recitano: «(3) La presente direttiva intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre. (4) I raggruppamenti di società di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi possono essere necessari per creare nell’Unione [europea] condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per assicurare così il buon funzionamento del mercato interno.

Queste operazioni non dovrebbero essere intralciate da particolari restrizioni, svantaggi e distorsioni derivanti dalle disposizioni fiscali degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Occorre quindi prevedere per questi raggruppamenti norme fiscali che siano neutre nei riguardi della concorrenza al fine di permettere alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato interno, di accrescere la loro produttività e di rafforzare la loro posizione concorrenziale sul piano internazionale. (5) I raggruppamenti in questione possono risolversi nella creazione di gruppi di società madri e figlie. (6) Prima dell’entrata in vigore della direttiva 90/435/CEE [del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di [OSCURATO:PERSONA] diversi (GU 1990, L 225, pag. 6)], le disposizioni fiscali che disciplinavano le relazioni tra società madri e società figlie di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi variavano sensibilmente da uno Stato membro all’altro ed erano, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro.

La cooperazione tra società di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi veniva perciò penalizzata rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro.

Occorreva eliminare questa penalizzazione instaurando un regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello dell’Unione». 4 Ai sensi dei considerando 1, 2 e da 4 a 8 della direttiva 2015/121: «(1) La direttiva [2011/96] esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre. (2) Occorre garantire che i contribuenti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva [2011/96] non abusino della stessa. (…) (4) [L]e disposizioni [nazionali o convenzionali volte a combattere, in generale o nello specifico l’evasione fiscale, la frode fiscale o le pratiche abusive] possono avere diversi livelli di rigore e, in ogni caso, sono concepite per riflettere le specificità del sistema fiscale di ciascun Stato membro.

Inoltre, alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno alcuna disposizione nazionale o convenzionale per la prevenzione dell’abuso. (5) (…) l’inclusione di una norma minima comune antiabuso nella direttiva [2011/96] sarebbe molto utile per evitare l’uso improprio di tale direttiva e garantire maggiore coerenza nella sua applicazione nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri. (6) È opportuno che l’applicazione di norme antiabuso sia proporzionata e sia funzionale allo scopo specifico di combattere una costruzione o una serie di costruzioni che non è genuina, vale a dire che non rispecchia la realtà economica. (7) A tal fine, nel valutare se una costruzione o una serie di costruzioni sia abusiva, è opportuno che le amministrazioni fiscali degli [OSCURATO:PERSONA] membri intraprendano un’analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti. (8) È opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri usino la clausola antiabuso per combattere le costruzioni che sono, nella loro totalità, non genuine, ma possono anche esserci casi in cui singole fasi o parti di una costruzione sono, isolatamente considerate, non genuine. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero poter usare la clausola antiabuso anche per combattere tali fasi o parti specifiche, fatte salve le restanti fasi o parti genuine della costruzione.

Questo massimizzerebbe l’efficacia della clausola antiabuso garantendone la proporzionalità. (…)». 5 L’articolo 1 della direttiva sulle società madri e figlie prevede quanto segue: «1.

Ogni Stato membro applica la presente direttiva: (…)

b) alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato membro a società di altri [OSCURATO:PERSONA] membri di cui esse sono filiali; (…)

2. [OSCURATO:PERSONA] membri non applicano i benefici della presente direttiva a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.

3. Ai fini del paragrafo 2, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica.

4. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare l’evasione fiscale, la frode fiscale o l’abuso». 6 L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone: «Ai fini dell’applicazione della presente direttiva:

a) la qualità di società madre è riconosciuta:

i) almeno a una società di uno Stato membro (…) che detenga una partecipazione minima del 10% nel capitale di una società di un altro Stato membro (…); (…)

b) “società figlia”: la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata alla lettera a)». 7 Ai sensi dell’articolo 5 della suddetta direttiva: «Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte». [OSCURATO:PERSONA]Cipro 8 [OSCURATO:PERSONA] per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale conclusa tra il governo lituano e il governo cipriota il 21 giugno 2013 (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]Cipro») disciplina, all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, il riparto della competenza impositiva in materia di dividendi tra i due [OSCURATO:PERSONA] contraenti. 9 L’articolo 10, paragrafo 1, di tale [OSCURATO:PERSONA] prevede che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato. 10 L’articolo 10, paragrafo 2, di detta convenzione prevede che tali dividendi siano imponibili anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga detti dividendi e secondo le leggi di tale Stato.

Tuttavia, se il beneficiario effettivo degli stessi dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere lo 0% dell’importo lordo dei medesimi dividendi, qualora il beneficiario effettivo sia una società che detiene direttamente almeno il 10% del capitale della società che paga questi ultimi, o il 5% di tale importo, in tutti gli altri casi.

Diritto lituano 11 [OSCURATO:PERSONA] pelno mokesčio įstatymas n.

IX-675 (legge della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] relativa all’imposta sulle società n.

IX-675), del 20 dicembre 2001, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sulle società»), definisce, al suo articolo 2, punto 3, l’«entità imponibile estera» (in prosieguo: l’«entità estera») come una persona giuridica o un’organizzazione estera con sede in uno Stato estero e che è costituita o organizzata in altro modo secondo la legislazione di tale Stato estero, nonché qualsiasi altra entità imponibile costituita, dotata di personalità giuridica o organizzata in altro modo all’estero, compresi gli organismi di investimento collettivo. 12 L’articolo 3, paragrafo 1, di detta legge stabilisce che l’imposta sulle società è dovuta sia dalle entità lituane sia dalle entità straniere. 13 L’articolo 4, paragrafo 3, punto 2, di detta legge dispone che la base imponibile di un’entità estera è costituita dai redditi generati in [OSCURATO:PERSONA] e percepiti da tale entità con modalità diverse da una stabile organizzazione situata nel territorio lituano. 14 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, punto 2, della medesima legge, i redditi generati in [OSCURATO:PERSONA] e percepiti da un’entità estera con modalità diverse da una stabile organizzazione situata nel territorio di tale Stato comprendono i redditi derivanti dalla distribuzione degli utili. 15 L’articolo 34, paragrafo 1, della legge relativa all’imposta sulle società dispone che i dividendi percepiti da entità estere per le azioni, le quote di capitale o altri diritti detenuti in una società lituana sono soggetti a un’aliquota dell’imposta sulle società pari al 15%. 16 L’articolo 34, paragrafo 2, di tale legge dispone che non sono soggetti a imposizione i dividendi corrisposti da un’entità lituana a un’entità estera che detenga, per un periodo ininterrotto di almeno dodici mesi, comprensivo del momento della distribuzione dei dividendi, almeno il 10% delle azioni dell’entità lituana. 17 L’articolo 32, paragrafo 6, di detta legge (in prosieguo: la «disposizione antiabuso lituana») prevede che le disposizioni relative alla non imposizione dei dividendi contenute segnatamente nell’articolo 34, paragrafo 2, della medesima legge non si applicano a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo state poste in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità della direttiva sulle società madri e figlie, non sono genuine, avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

Tale disposizione precisa che una costruzione può comprendere più di una fase o parte e che una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 18 Il capitale della NEO è detenuto al 100%, dal 10 agosto 2008 e fino alla data della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, dalla [OSCURATO:PERSONA]. 19 [OSCURATO:PERSONA] detiene altresì il 100% del capitale di un’altra società lituana, la «[OSCURATO:PERSONA]» UAB (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] LT»). 20 Nel 2016 e nel 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dividendi dalla NEO, per un importo pari a EUR 15 000 000, e dalla [OSCURATO:PERSONA] LT, per un importo pari a EUR 13 485 032, per un totale di EUR 28 485

032. 21 La NEO ha ritenuto che i dividendi da essa pagati alla [OSCURATO:PERSONA] non dovessero essere assoggettati all’imposta sulle società prevista dall’articolo 34, paragrafo 1, della legge relativa all’imposta sulle società, in quanto erano esenti dalla ritenuta alla fonte sulla base dell’articolo 34, paragrafo 2, di tale legge. 22 A seguito di una verifica fiscale relativa agli anni 2016 e 2017, il 30 ottobre 2024, l’Ispettorato ha adottato una decisione (in prosieguo: la «decisione controversa») che constatava, in sostanza, l’esistenza di una catena di operazioni la quale comportava che PG, una persona fisica residente a Cipro, era il «beneficiario finale» dei dividendi che la NEO e la [OSCURATO:PERSONA] LT avevano pagato alla [OSCURATO:PERSONA], senza applicare la ritenuta alla fonte prevista all’articolo 34, paragrafo 2, della legge relativa all’imposta sulle società.

Secondo l’Ispettorato, tale catena di operazioni costituisce una costruzione realizzata al fine di ottenere il vantaggio fiscale consistente nell’eludere l’imposta sulle società per i dividendi percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e rientra quindi nell’ambito di applicazione della disposizione antiabuso lituana. 23 Pertanto, con la decisione controversa, l’Ispettorato ha sottoposto la NEO ad una rettifica fiscale concernente l’imposta sulle società per un importo pari a EUR 2 250 000, oltre agli interessi di mora, e le ha inflitto una sanzione. 24 La NEO ha contestato la decisione controversa dinanzi alla Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (Commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 25 Tale giudice ritiene che, al fine di stabilire se la disposizione antiabuso lituana si applichi a una situazione come quella di cui è investito, occorra interpretare la disposizione antiabuso di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva sulle società madri e figlie (in prosieguo: la «disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie»). 26 Detto giudice indica che la Corte, in particolare nella sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark (C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135), ha già esaminato situazioni connesse a costruzioni non genuine che utilizzano società interposte che trasferiscono i dividendi da esse ricevuti a un’altra società del gruppo, che ne è il beneficiario effettivo.

Tuttavia, il procedimento di cui è investito presenterebbe caratteristiche che renderebbero necessari ulteriori chiarimenti sulla portata di tale disposizione oltre a quelli forniti da tale sentenza. 27 A tal riguardo, in primo luogo, ad avviso del giudice del rinvio, dalla sentenza menzionata al punto precedente discende che il fatto che la società che riceve dividendi non eserciti un’attività economica reale, ma sia una società interposta, avente come unica attività la percezione dei dividendi e il loro trasferimento al beneficiario effettivo o ad altre società interposte, è pertinente per constatare l’esistenza di un abuso. 28 Orbene, nel caso di specie, l’Ispettorato non avrebbe messo in discussione l’esercizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un’attività economica reale, ma avrebbe fondato la sua constatazione di un abuso sull’esistenza di una costruzione non genuina risultante da diversi elementi. 29 In particolare, il giudice del rinvio osserva che l’Ispettorato ha ritenuto che costituisse una costruzione non genuina la catena di operazioni in cui la società [OSCURATO:PERSONA]., registrata in Belize, che controllava il 100% del capitale della [OSCURATO:PERSONA], ha venduto tutte le azioni di quest’ultima alla società cipriota PPH [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «PPH»), creata meno di tre mesi prima, per la somma di EUR 310 400

000. 30 Tale giudice spiega che, secondo l’Ispettorato, il pagamento del prezzo di acquisto del capitale della [OSCURATO:PERSONA] è stato differito al 2027 e il credito che ne derivava è stato ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] a PG, che era già il beneficiario effettivo sia della [OSCURATO:PERSONA] sia della PPH.

In tal modo, sarebbe stato creato un debito della PPH nei confronti di PG.

Infine, PG avrebbe percepito, a seguito di tutte tali operazioni, un’ingente somma di denaro dalla PPH, mediante prestiti e cessione di diritti, che proveniva dai dividendi pagati dalle società lituane e che è stata utilizzata per estinguere il debito della PPH nei confronti di PG.

In tale contesto, l’Ispettorato ritiene che dette operazioni rivelino l’esistenza di una costruzione non genuina che avrebbe lo scopo di ottenere il vantaggio fiscale consistente nell’eludere la tassazione di tali dividendi in [OSCURATO:PERSONA]. 31 Il giudice del rinvio aggiunge che, dinanzi ad esso, la NEO sostiene, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA], in quanto impresa che esercita un’attività economica reale, è il beneficiario effettivo, ai sensi segnatamente della [OSCURATO:PERSONA]Cipro, basata sul modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio, elaborato dal Comitato degli affari fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (in prosieguo: il «modello di convenzione OCSE»). 32 Secondo detto giudice, occorre, in tale contesto, stabilire se la prassi nazionale consistente nell’applicare la disposizione antiabuso lituana a dividendi che, pur essendo stati pagati a una società che esercita effettivamente un’attività economica, sono successivamente utilizzati al fine di realizzare operazioni non genuine, sia compatibile con gli obiettivi della direttiva sulle società madri e figlie. 33 In secondo luogo, tale giudice rileva che, nella decisione controversa, l’Ispettorato ha sottolineato che la maggior parte dei dividendi percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2016 e nel 2017 era costituita dai dividendi pagati dalla NEO e dalla [OSCURATO:PERSONA] LT.

Inoltre, l’Ispettorato si sarebbe fondato sull’esiguo divario tra, da un lato, l’importo dei dividendi pagati dalla NEO e dalla [OSCURATO:PERSONA] LT alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, l’importo dei dividendi pagati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla PPH, nonché sulla corrispondenza dell’importo delle obbligazioni della PPH nei confronti di PG con l’importo delle obbligazioni della PPH nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. 34 Pertanto, lo stesso giudice si chiede se la corrispondenza tra gli importi dei dividendi trasferiti in fasi diverse di una catena di operazioni consenta di presumere l’esistenza di una «catena di trasferimento di dividendi». 35 In terzo luogo, il giudice del rinvio osserva che l’Ispettorato ha applicato la disposizione antiabuso lituana alla NEO a causa di operazioni non genuine effettuate al di fuori della [OSCURATO:PERSONA] tra persone fisiche e giuridiche non residenti in [OSCURATO:PERSONA]. 36 Tale giudice chiede, in sostanza, se una siffatta applicazione di tale disposizione sia compatibile con gli obiettivi della direttiva sulle società madri e figlie e con il principio di proporzionalità. 37 In quarto luogo, detto giudice ricorda che una delle condizioni richieste per l’applicazione sia della disposizione antiabuso lituana sia della disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie è l’ottenimento di un vantaggio fiscale.

Pertanto, esso si chiede se si possa ritenere che la NEO abbia ottenuto un siffatto vantaggio ancorché, a seguito della catena di operazioni alla quale la NEO ha partecipato, sia stato PG, vale a dire una persona fisica non residente in [OSCURATO:PERSONA], ad ottenere un vantaggio fiscale utilizzando i dividendi pagati dalla NEO. 38 In quinto luogo, il giudice del rinvio riferisce che, secondo la sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark (C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punto 101), costituisce un indizio dell’esistenza di una costruzione diretta a procurare indebitamente a un’entità l’esenzione prevista dall’articolo 5 della direttiva sulle società madri e figlie il fatto che i dividendi vengano ritrasferiti, integralmente o quasi ed entro un lasso di tempo molto breve, dalla società che li ha percepiti ad entità non rispondenti ai requisiti d’applicazione di detta direttiva. 39 Pertanto, tale giudice ritiene che occorra stabilire se, per constatare l’esistenza di una costruzione non genuina, sia pertinente che i dividendi della [OSCURATO:PERSONA] siano stati ritrasferiti non in un’unica soluzione, bensì in modo continuativo per un certo periodo. 40 In sesto e ultimo luogo, detto giudice rileva che l’Ispettorato non ha esaminato se la NEO, in quanto società figlia appartenente a un gruppo di società e dipendente dalle decisioni adottate dal suo azionista, fosse o potesse essere a conoscenza dell’esistenza di operazioni non genuine effettuate all’interno di tale gruppo.

Pertanto, lo stesso giudice si chiede in che misura una siffatta conoscenza incida sull’applicazione della disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie a una tale società figlia. 41 In tale contesto, la Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (Commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, in circostanze come quelle del caso di specie, sia compatibile con gli obiettivi della norma antiabuso di cui alla direttiva [sulle società madri e figlie] una prassi nazionale che escluda, nello Stato del pagatore dei dividendi, la possibilità di un’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi, qualora i dividendi siano versati alla società madre del pagatore, che esercita effettivamente un’attività in un altro Stato membro dell’Unione, e che, in quanto tale, non è un ente non autentico poiché esercita un’attività e i dividendi le sono versati in qualità di beneficiario effettivo dei dividendi, ma che l’amministrazione tributaria qualifica come partecipante ad una catena di operazioni non autentiche a causa del versamento/trasferimento dei dividendi operato tramite quest’ultima al beneficiario effettivo dell’intero gruppo societario. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la corrispondenza tra gli importi dei dividendi (simili e identici) nell’ambito di una catena di operazioni consenta di concludere per il trasferimento dei dividendi in tale catena. 3) Se, in circostanze come quelle del caso di specie, sia compatibile con gli obiettivi della norma antiabuso di cui alla direttiva [sulle società madri e figlie], ivi compreso il principio di proporzionalità di cui ai considerando della direttiva [2015/121], una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria applica la norma antiabuso nello Stato di pagamento dei dividendi, mentre le operazioni in base alle quali la catena di operazioni è stata qualificata come costruzione (che l’amministrazione tributaria ha ritenuto non autentiche) sono state effettuate in un altro Stato membro dell’Unione da residenti fiscali di un altro Stato membro dell’Unione. 4) Se la norma antiabuso consenta di tassare i dividendi alla fonte nello Stato del pagatore indipendentemente dalla fase della catena di operazioni in cui si ottiene il vantaggio fiscale.

Se si possa ritenere che la ricorrente abbia ottenuto un vantaggio fiscale contrario all’oggetto e all’obiettivo della direttiva [sulle società madri e figlie] qualora, al termine di tale catena di operazioni, il beneficiario effettivo ottenga un vantaggio fiscale utilizzando a tal fine i dividendi pagati dalla ricorrente. 5) Se, in circostanze come quelle del caso di specie, le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva [sulle società madri e figlie] possano essere interpretate nel senso che l’applicazione della regola dell’“esenzione da partecipazione”, che recepisce nel diritto nazionale le disposizioni dell’articolo 5 della medesima direttiva, possa essere esclusa per abuso di diritto sulla base dell’utilizzazione dei dividendi percepiti, qualora la riscossione e l’utilizzazione dei dividendi (successiva distribuzione di utili) abbiano avuto luogo in modo continuativo per un certo periodo. 6) Se, in circostanze come quelle del caso di specie, sia compatibile con gli obiettivi della norma antiabuso prevista dalla direttiva [sulle società madri e figlie] una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria applica la norma antiabuso al pagatore dei dividendi senza che sia dimostrato che questi era o poteva essere a conoscenza dell’esistenza di una catena di operazioni fittizie».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 42 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie debba essere interpretata nel senso che essa osta a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] con la motivazione che tale società madre partecipa a una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, e a seguito di detta catena tali dividendi sono trasferiti alla persona fisica o giuridica che controlla, direttamente o indirettamente, tutte le società coinvolte, sebbene detta società madre eserciti effettivamente un’attività economica e non sia quindi una società interposta. 43 In via preliminare, si deve ricordare che, conformemente ai suoi considerando da 3 a 6, la direttiva sulle società madri e figlie intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre, al fine di facilitare i raggruppamenti di società a livello dell’Unione (sentenza del 24 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑257/20, EU:C:2022:125, punto 59). 44 Tale direttiva tende così ad assicurare, sotto il profilo fiscale, la neutralità della distribuzione di utili da parte di una società con sede in uno Stato membro alla sua società madre con sede in un altro Stato membro (sentenza del 24 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑257/20, EU:C:2022:125, punto 60). 45 A tal fine, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva prevede che essa si applichi alla distribuzione degli utili effettuata, in un rapporto transfrontaliero, da una società figlia alla sua società madre, mentre l’articolo 5 della medesima direttiva prevede l’esenzione di tali utili dalla ritenuta alla fonte. 46 Tuttavia, esiste un principio generale del diritto dell’Unione secondo il quale i singoli non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme di tale diritto.

In forza di tale principio, uno Stato membro deve negare il beneficio di tali disposizioni laddove queste vengano invocate non al fine di realizzare le finalità delle disposizioni medesime, bensì al fine di godere di un vantaggio sebbene le condizioni per poterne godere siano rispettate solo formalmente (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punti da 70 a 72). 47 Come risulta dai considerando 1, 2 e 5 della direttiva 2015/121, è al fine di garantire il rispetto di detto principio che il legislatore dell’Unione ha inserito la disposizione antiabuso nella direttiva sulle società madri e figlie. 48 Ai sensi di tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non applicano i benefici di quest’ultima direttiva a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità della stessa direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

Detta disposizione precisa che una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica. 49 Secondo una giurisprudenza costante, per interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della formulazione della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 30 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] am Main (Esportazione di denaro contante in Russia), C‑246/24, EU:C:2025:295, punto 18 nonché giurisprudenza citata]. 50 Per quanto riguarda la formulazione della disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie, da essa emerge che, affinché i benefici di tale direttiva siano negati devono sussistere due condizioni.

Da un lato, la costruzione di cui trattasi deve essere non genuina, nel senso precisato da tale disposizione.

Dall’altro, la costruzione deve essere stata posta in essere per ottenere, come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali, un vantaggio fiscale in contrasto con l’oggetto di detta direttiva (sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 45). 51 Questa seconda condizione sarà esaminata nell’ambito delle risposte fornite, da un lato, alle questioni terza e quarta e, dall’altro, alla sesta questione. 52 Per quanto riguarda la prima condizione enunciata nella disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie, vale a dire la qualificazione di una catena di operazioni come «costruzione non genuina», il tenore letterale di tale disposizione non prevede che essa sia applicabile soltanto a casi o a tipi di costruzione specifici.

Esso adotta, al contrario, una prospettiva complessiva consistente nell’individuare l’eventuale carattere non genuino di una costruzione alla luce di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, poiché tale costruzione è caratterizzata dall’assenza di valide ragioni commerciali che riflettano la realtà economica (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 25). 53 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie nonché l’obiettivo di tale disposizione, dai considerando 4 e 5 della direttiva 2015/121 risulta che detta disposizione è molto utile, in particolare alla luce della diversità dei regimi fiscali nazionali, per evitare qualsiasi uso improprio della direttiva sulle società madri e figlie.

Occorre considerare che, sia alla luce della sua collocazione, vale a dire all’interno del primo articolo di quest’ultima direttiva, sia dell’obiettivo così espresso, la stessa disposizione riveste un carattere trasversale, il che depone parimenti a favore di un’interpretazione che ne consenta l’applicazione senza limitazioni a talune circostanze specifiche.

Un’interpretazione più restrittiva non sarebbe coerente con l’obiettivo di evitare qualsiasi uso improprio (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 26). 54 Inoltre, si deve ricordare che, secondo il considerando 7 della direttiva 2015/121, è opportuno che le amministrazioni fiscali degli [OSCURATO:PERSONA] membri intraprendano un’analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti nel valutare se una costruzione o una serie di costruzioni sia abusiva.

Tale formulazione è ripresa in sostanza all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie, ai sensi del quale i benefici di tale direttiva non devono essere applicati a costruzioni che, avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti, non sono genuine (sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 39). 55 Ne consegue che, in una situazione in cui una costruzione è costituita da più fasi, l’insieme dei fatti e delle circostanze pertinenti deve essere preso in considerazione per accertare l’esistenza di una o più fasi non genuine.

Nella disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie non vi è alcun elemento che induca a ritenere che i fatti e le circostanze pertinenti il cui esame è necessario a tal fine siano circoscritti alla situazione esistente alla data di una delle fasi della costruzione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 41). 56 Risulta quindi dall’interpretazione letterale, contestuale e teleologica della disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie che tale disposizione si applica in modo trasversale a qualsiasi tipo di costruzione non genuina, e non soltanto a costruzioni che presentano configurazioni specifiche. 57 Pertanto, spetta al giudice del rinvio verificare alla luce dell’insieme dei fatti di cui al procedimento principale, nel caso di specie, la sussistenza degli elementi costitutivi di una pratica abusiva (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punti 30 e 40). 58 Sebbene non spetti alla Corte procedere alla valutazione dei fatti del procedimento principale, essa può tuttavia, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale, fornire indicazioni al giudice nazionale al fine di guidarlo nella valutazione del caso di specie sottoposto al suo esame (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punto 99). 59 A tal riguardo, in via preliminare, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’esistenza di elementi costitutivi di una pratica abusiva grava sull’amministrazione tributaria dello Stato membro che intende negare l’esenzione prevista dall’articolo 5 della direttiva sulle società madri e figlie a una società che ha versato dividendi a una società con sede in un altro Stato membro.

Tuttavia, non può pretendersi dall’amministrazione medesima di produrre prove che essa sia impossibilitata a fornire (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punti 117 e 118). 60 Si deve anche rammentare, in primo luogo e al pari del giudice del rinvio, che, per quanto riguarda un’esenzione dalla ritenuta alla fonte come quella prevista dall’articolo 5 della direttiva sulle società madri e figlie, è vero che la Corte ha considerato quale costruzione non genuina un gruppo di società costituito non per motivi che riflettono la realtà economica bensì caratterizzato da una struttura puramente formale ed avente quale obiettivo principale ovvero uno degli obiettivi principali il conseguimento di un vantaggio fiscale in contrasto con l’oggetto o la finalità della normativa tributaria.

La Corte ha precisato che ciò si verifica, in particolare, quando, grazie ad un’entità interposta inserita all’interno della struttura del gruppo tra la società erogatrice dei dividendi e la società del gruppo che ne è la beneficiaria effettiva, viene evitato il versamento di imposte sui dividendi stessi (sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punto 100). 61 Tuttavia, da tali considerazioni non si può dedurre che la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie si applichi unicamente alle costruzioni comprendenti società interposte e che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non vi rientri, in quanto non implica l’intervento di una società interposta nella catena di operazioni in esame.

Al contrario, dal medesimo punto 100 della sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark (C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135), risulta che l’ipotesi di una società interposta è solo uno dei vari esempi di applicazione del principio del divieto di abuso, il che è segnalato dall’uso dell’espressione «in particolare» (sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 28). 62 Di conseguenza, il fatto che, in una costruzione articolata in più fasi, la prima operazione consista nel pagamento di dividendi da parte di una società figlia ad una società madre che esercita effettivamente un’attività economica non consente, di per sé, di constatare l’assenza di una pratica abusiva.

Infatti, analizzare unicamente l’attività economica di tale società madre, senza prendere in considerazione gli altri elementi pertinenti, non sarebbe conforme alla necessità di procedere ad un esame complessivo, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti da 52 a 55 della presente sentenza. 63 Tali altri elementi da valutare includono quelli indicati dall’Ispettorato dinanzi al giudice del rinvio, vale a dire la vendita di azioni di una società, la stipulazione di contratti di prestito e la cessione di crediti, come risulta dai punti 29 e 30 della presente sentenza. 64 In secondo luogo, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]Cipro, menzionata dal giudice del rinvio, occorre ricordare che, certamente, secondo la giurisprudenza, la Corte non è competente a pronunciarsi sull’eventuale violazione, da parte di uno Stato membro, delle disposizioni di una convenzione conclusa con uno o più altri [OSCURATO:PERSONA] membri diretta ad eliminare o ad attenuare gli effetti negativi derivanti dalla coesistenza di sistemi tributari nazionali.

Essa non è nemmeno competente ad esaminare il rapporto tra una misura nazionale e le disposizioni di una convenzione adottata al fine di evitare le doppie imposizioni, poiché tale questione non rientra nell’interpretazione del diritto dell’Unione (sentenza del 12 marzo 2026, Marhaux, C‑150/25, EU:C:2026:188, punto 22 e giurisprudenza citata). 65 Tuttavia, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione alla luce della situazione di fatto e di diritto descritta dal giudice del rinvio nella sua domanda (sentenza del 12 marzo 2026, Marhaux, C‑150/25, EU:C:2026:188, punto 23). 66 Pertanto, quando un giudice del rinvio menziona l’esistenza di una convenzione diretta ad evitare le doppie imposizioni come elemento del quadro normativo pertinente, la Corte deve prendere in considerazione tale convenzione e l’interpretazione che ne fa il giudice del rinvio, al fine di fornire a quest’ultimo un’interpretazione del diritto dell’Unione che gli sia utile (sentenza del 12 marzo 2026, Marhaux, C‑150/25, EU:C:2026:188, punto 24 e giurisprudenza citata). 67 Nel caso di specie, dall’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della [OSCURATO:PERSONA]‑Cipro risulta che, nel caso in cui una società figlia versi dividendi alla sua società madre, l’amministrazione tributaria dello Stato in cui ha sede detta società figlia non può tassare tali dividendi, qualora detta società madre ne sia il «beneficiario effettivo». 68 A tal riguardo, il giudice del rinvio, al quale spetta interpretare il diritto nazionale e la [OSCURATO:PERSONA]Cipro, ritiene che quest’ultima debba essere interpretata alla luce del commentario al modello di convenzione OCSE.

Orbene, dal punto 12.5 del commentario all’articolo 10 del modello di convenzione OCSE si evince che la circostanza che il percettore dei dividendi sia il «beneficiario effettivo» di questi ultimi non implica che l’esenzione fiscale prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, di detto modello debba essere automaticamente concessa.

Infatti, tale esenzione non deve essere applicata qualora ci si avvalga abusivamente della disposizione contenuta in detto paragrafo. 69 In ogni caso, dalla giurisprudenza risulta che le convenzioni tra [OSCURATO:PERSONA] membri, anche qualora siano state concluse sulla base del modello di convenzione OCSE, non possono essere invocate per giungere ad un risultato contrario al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑170/05, EU:C:2006:783, punto 53, e del 29 luglio 2024, Keva e a., C‑39/23, EU:C:2024:648, punto 48). 70 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] con la motivazione che tale società madre partecipa ad una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, e a seguito di detta catena tali dividendi sono trasferiti alla persona fisica o giuridica che controlla, direttamente o indirettamente, tutte le società coinvolte, sebbene detta società madre eserciti effettivamente un’attività economica e non sia quindi una società interposta.

Sulle questioni seconda e quinta 71 Con le sue questioni seconda e quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie debba essere interpretata nel senso che costituiscono indizi pertinenti affinché l’amministrazione tributaria di uno Stato membro constati l’esistenza di una costruzione non genuina, da un lato, il fatto che gli importi trasferiti in una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, siano simili, o addirittura identici, agli importi dei dividendi pagati da una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e, dall’altro, il fatto che tali trasferimenti abbiano avuto luogo non a breve distanza di tempo dopo il pagamento di tali dividendi, bensì in modo continuativo per un certo periodo. 72 In via preliminare, poiché la NEO contesta i fatti quali considerati dal giudice del rinvio, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il giudice nazionale è l’unico competente ad esaminare e a valutare i fatti del procedimento principale.

Pertanto, la Corte è unicamente legittimata a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità di un testo dell’Unione riguardo alla situazione di fatto e di diritto descritta dal giudice del rinvio, al fine di fornire a quest’ultimo gli elementi utili alla soluzione della controversia di cui è investito.

Di conseguenza, anche qualora elementi di fatto contenuti nella decisione di rinvio siano contestati da una parte nel procedimento principale, è sulla base degli elementi indicati dal giudice del rinvio che occorre rispondere alle questioni sollevate (sentenza del 5 giugno 2025, Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad, C‑310/24, EU:C:2025:406, punto 38 e giurisprudenza citata). 73 Alla luce degli elementi esposti nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, in primo luogo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, costituisce un indizio dell’esistenza di una costruzione diretta a beneficiare indebitamente dell’esenzione prevista all’articolo 5 della direttiva sulle società madri e figlie il fatto che i dividendi pagati da una società figlia alla società madre vengano ritrasferiti, integralmente o quasi ed entro un lasso di tempo molto breve successivo al loro percepimento, dalla società che li ha percepiti a entità non rispondenti ai requisiti d’applicazione di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punti 101 e 103). 74 Di conseguenza, nella sua valutazione dell’esistenza di un abuso, il giudice del rinvio può tener conto, quale indizio di tale esistenza, della corrispondenza tra gli importi dei dividendi percepiti dalla società madre e gli importi di cui, a seguito della catena di operazioni in esame, beneficia la persona fisica o giuridica che controlla le società coinvolte in tale catena. 75 Tuttavia, occorre precisare, al pari della Commissione europea, che tali elementi non possono dar luogo a una presunzione generale di abuso. 76 In secondo luogo, sebbene il fatto che la società madre ritrasferisca dopo un breve lasso di tempo ad altre persone fisiche o giuridiche i dividendi che essa ha percepito dalla sua società figlia possa parimenti costituire un indizio pertinente dell’esistenza di un abuso, non ne consegue che tale breve lasso di tempo sia richiesto ai fini di una siffatta dimostrazione. 77 Infatti, la circostanza che trasferimenti di somme all’interno di un gruppo di società, direttamente o indirettamente controllate da una stessa persona fisica o giuridica, abbiano avuto luogo a intervalli regolari e per un certo periodo di tempo non consente di escludere l’esistenza di una costruzione non genuina posta in essere al fine di consentire a tale persona di ottenere un vantaggio fiscale contrario all’oggetto o alla finalità della direttiva sulle società madri e figlie.

In proposito, occorre precisare che una costruzione non genuina i cui effetti siano ripetuti per un certo periodo di tempo non è meno contraria a tale oggetto o finalità rispetto a una costruzione istantanea. 78 Pertanto, al fine di effettuare un’analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, l’amministrazione tributaria dello Stato membro in cui ha sede la società figlia che versa dividendi non può essere obbligata a limitare il suo esame ad un breve periodo.

Al contrario, quando la costruzione che può condurre all’abuso di un diritto conferito dalla direttiva sulle società madri e figlie comprende, come nel caso di specie, la modifica della struttura del gruppo cui appartiene tale società figlia e la realizzazione di diverse operazioni giuridiche di concessione di prestiti, detta amministrazione tributaria deve includere nella sua indagine tutti gli elementi che contribuiscono alla realizzazione di tale possibile abuso. 79 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla quinta questione dichiarando che la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie deve essere interpretata nel senso che costituiscono indizi pertinenti affinché l’amministrazione tributaria di uno Stato membro constati l’esistenza di una costruzione non genuina, da un lato, il fatto che gli importi trasferiti in una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, siano simili, o addirittura identici, agli importi dei dividendi pagati da una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e, dall’altro, il fatto che tali trasferimenti abbiano avuto luogo non a breve distanza di tempo dopo il pagamento di tali dividendi, bensì in modo continuativo per un certo periodo, fatta salva la necessità, per l’amministrazione tributaria, di procedere all’analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti al fine di verificare se sussistano gli elementi costitutivi di una pratica abusiva.

Sulle questioni terza e quarta 80 Con le sue questioni terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie, letta alla luce del principio di proporzionalità, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nel caso in cui le operazioni considerate non genuine non abbiano avuto luogo nel primo Stato membro, ma siano state effettuate da persone fisiche o giuridiche non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ivi compresa la persona che beneficia di un vantaggio fiscale grazie all’esenzione di tali dividendi a seguito di tutte le operazioni di cui trattasi, e indipendentemente dalla fase della catena di operazioni in cui il vantaggio fiscale è ottenuto. 81 A tal riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che la direttiva sulle società madri e figlie riguarda situazioni transfrontaliere, che coinvolgono sempre società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], le situazioni che possono rientrare nell’ambito di applicazione della disposizione antiabuso di tale direttiva devono essere oggetto di un esame complessivo che includa operazioni che si svolgono al di fuori dello Stato membro in cui l’amministrazione tributaria intende constatare l’esistenza di un abuso di diritto alla luce di detta direttiva e provvedere di conseguenza. 82 In secondo luogo, secondo la giurisprudenza, tenuto conto in particolare del considerando 8 della direttiva 2015/121, da cui risulta che singole fasi o parti di una costruzione potrebbero essere non genuine e, pertanto, rientrare nella disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie, non si può escludere che una costruzione, originariamente posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica, debba essere considerata non genuina a partire dal momento in cui è mantenuta nonostante un mutamento delle circostanze in seguito al quale risulta che detta costruzione non è più giustificata da tali ragioni (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punti da 34 a 36). 83 Pertanto, la possibilità di applicare la disposizione antiabuso a fasi non genuine di una costruzione deve essere intesa nel senso che possono essere prese in considerazione circostanze successive alla creazione della costruzione per valutare la genuinità o meno della fase della costruzione in questione (sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 37). 84 Di conseguenza, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, tenuto conto anche del fatto che, come risulta dal punto 56 della presente sentenza, l’esistenza di un abuso deve essere accertata mediante un’analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, l’amministrazione tributaria dello Stato membro di residenza della società figlia deve effettuare un esame complessivo che includa le operazioni realizzate al di fuori di tale Stato membro, anteriormente o successivamente al pagamento dei dividendi da parte della società figlia alla società madre. 85 Infatti, la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie non richiede che sia accertata l’esistenza di un vantaggio fiscale in contrasto con l’oggetto o la finalità di tale direttiva nei confronti della società figlia che ha inizialmente pagato i dividendi e che ha cercato di beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte.

Un siffatto vantaggio può essere ottenuto dalla persona fisica che controlla il gruppo di società nell’ambito del quale viene effettuata la catena di operazioni diretta a ottenere tale vantaggio e che risiede in uno Stato membro diverso da quello della società figlia che ha inizialmente pagato tali dividendi.

In proposito, occorre rilevare che siffatti vantaggi indebiti non potrebbero essere eliminati se lo Stato membro che ha concesso a una società figlia residente il beneficio dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte di detti dividendi non potesse tener conto anche delle operazioni effettuate, al di fuori di tale Stato membro, mediante gli importi percepiti a seguito del pagamento degli stessi dividendi. 86 Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, menzionato dal giudice del rinvio, occorre ricordare che esso, da un lato, è richiamato al considerando 6 della direttiva 2015/121 e, dall’altro, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito all’articolo 5, paragrafo 4, TUE.

Al fine di rispettare tale principio, i provvedimenti adottati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri devono essere idonei a realizzare il loro scopo e non devono andare oltre quanto necessario per raggiungerlo (sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑504/16 e C‑613/16, EU:C:2017:1009, punto 56 e giurisprudenza citata).

Pertanto, i provvedimenti che le autorità nazionali adottano per evitare le frodi e gli abusi dei diritti conferiti dalla direttiva sulle società madri e figlie devono essere conformi a tali condizioni. 87 Orbene, un’interpretazione della disposizione antiabuso di tale direttiva in base alla quale l’esistenza di un abuso può essere accertata mediante un’analisi che includa le operazioni realizzate al di fuori dello Stato membro di residenza della società figlia, da un lato, è chiaramente idonea a realizzare detto obiettivo.

Dall’altro lato, tale interpretazione è indispensabile alla lotta contro le costruzioni il cui carattere abusivo può essere accertato solo a seguito di una siffatta analisi. 88 Peraltro, nei limiti in cui la NEO sostiene che detta interpretazione dà luogo ad una restrizione ingiustificata della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali, dalla giurisprudenza risulta che, tenuto conto del principio generale di divieto dell’abuso di diritto ricordato al punto 46 della presente sentenza, una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] può rivendicare il beneficio delle libertà sancite dal Trattato FUE per mettere in discussione la normativa posta a disciplina della tassazione dei dividendi corrisposti ad una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], qualora sia dimostrato che l’applicazione di tale normativa consente di evitare un siffatto abuso (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punto 122). 89 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie, letta alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nel caso in cui le operazioni considerate non genuine non abbiano avuto luogo nel primo Stato membro, ma siano state effettuate da persone fisiche o giuridiche non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ivi compresa la persona che beneficia di un vantaggio fiscale grazie all’esenzione di tali dividendi a seguito di tutte le operazioni di cui trattasi, e indipendentemente dalla fase della catena di operazioni in cui il vantaggio fiscale è ottenuto.

Sulla sesta questione 90 Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie debba essere interpretata nel senso che essa osta a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], senza accertare che tale società figlia fosse o avesse potuto essere a conoscenza del fatto che tale pagamento faceva parte di una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine. 91 Come risulta, in sostanza, dal punto 50 della presente sentenza, non si può ritenere che la qualificazione di una catena di operazioni come «costruzione non genuina» sia sufficiente per negare l’esenzione dall’imposta sulle società per i dividendi percepiti, in forza della disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 49).

Occorre inoltre che la costruzione sia posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con l’oggetto o con la finalità di quest’ultima direttiva (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 46). 92 Si deve altresì ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la prova di una pratica abusiva richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non è stato conseguito e, dall’altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 47 e giurisprudenza citata). 93 Ne consegue che l’applicazione della disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie richiede che sia soddisfatta la condizione relativa alla presenza di un tale elemento soggettivo. 94 Al fine di determinare il modo in cui tale condizione deve essere valutata, occorre rilevare che qualsiasi pagamento di dividendi contemplato da tale direttiva è un’operazione nella quale sono coinvolte almeno due società. 95 In particolare, alla luce delle definizioni di «società madre» e di «società figlia» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, il quale prevede che la prima detenga una partecipazione di almeno il 10% nel capitale della seconda, è possibile che un pagamento dei dividendi derivi da una decisione della società madre. 96 Peraltro, una siffatta decisione potrebbe far parte di una serie di decisioni adottate all’interno del gruppo al quale appartengono la società figlia che procede a detto pagamento e la sua società madre. 97 Orbene, se la condizione relativa alla presenza dell’elemento soggettivo di cui al punto 92 della presente sentenza dovesse essere valutata unicamente a livello di tale società figlia, verificando se quest’ultima fosse o potesse essere a conoscenza del fatto che lo stesso pagamento rientrava in una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale contrario all’oggetto o alla finalità della direttiva sulle società madri e figlie, sarebbero pregiudicati l’effetto utile della disposizione antiabuso di detta direttiva nonché l’obiettivo di tale disposizione, che traduce il principio generale di divieto dell’abuso di diritto ricordato al punto 46 della presente sentenza. 98 Di conseguenza, è sufficiente che l’esistenza dell’elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento sia accertata nei confronti di almeno una delle società del gruppo che partecipano a tale catena di operazioni o della persona fisica che, a seguito di detta catena di operazioni, beneficia di tale vantaggio, senza che sia necessario che la società figlia stessa sia stata a conoscenza di tale volontà. 99 Sulla base di quanto precede, occorre rispondere alla sesta questione dichiarando che la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], senza accertare che tale società figlia fosse o avesse potuto essere a conoscenza del fatto che tale pagamento faceva parte di una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale contrario all’oggetto o alla finalità di detta direttiva, purché sia dimostrato che almeno una delle società del gruppo che partecipano a tale catena di operazioni o la persona fisica che, a seguito di detta catena di operazioni, beneficia di tale vantaggio, era o avrebbe potuto essere a conoscenza dell’esistenza della stessa.

Sulle spese 100 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta, in linea di principio, a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] con la motivazione che tale società madre partecipa ad una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, e a seguito di detta catena tali dividendi sono trasferiti alla persona fisica o giuridica che controlla, direttamente o indirettamente, tutte le società coinvolte, sebbene detta società madre eserciti effettivamente un’attività economica e non sia quindi una società interposta. 2) L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/96, come modificata dalla direttiva 2015/121, deve essere interpretato nel senso che: costituiscono indizi pertinenti affinché l’amministrazione tributaria di uno Stato membro constati l’esistenza di una costruzione non genuina, da un lato, il fatto che gli importi trasferiti in una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, siano simili, o addirittura identici, agli importi dei dividendi pagati da una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e, dall’altro, il fatto che tali trasferimenti abbiano avuto luogo non a breve distanza di tempo dopo il pagamento di tali dividendi, bensì in modo continuativo per un certo periodo, fatta salva la necessità, per l’amministrazione tributaria, di procedere all’analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti al fine di verificare se sussistano gli elementi costitutivi di una pratica abusiva. 3) L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/96, come modificata dalla direttiva 2015/121, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nel caso in cui le operazioni considerate non genuine non abbiano avuto luogo nel primo Stato membro, ma siano state effettuate da persone fisiche o giuridiche non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ivi compresa la persona che beneficia di un vantaggio fiscale grazie all’esenzione di tali dividendi a seguito di tutte le operazioni di cui trattasi, e indipendentemente dalla fase della catena di operazioni in cui il vantaggio fiscale è ottenuto. 4) L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/96, come modificata dalla direttiva 2015/121, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], senza accertare che tale società figlia fosse o avesse potuto essere a conoscenza del fatto che tale pagamento faceva parte di una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale contrario all’oggetto o alla finalità della direttiva 2011/96, come modificata, purché sia dimostrato che almeno una delle società del gruppo che partecipano a tale catena di operazioni o la persona fisica che, a seguito di detta catena di operazioni, beneficia di tale vantaggio, era o avrebbe potuto essere a conoscenza dell’esistenza della stessa.

Firme * Lingua processuale: il lituano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 2011/96/UE – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi – Esenzione dalla ritenuta alla fonte per i dividendi distribuiti da una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] residente – Articolo 1, paragrafi 2 e 3 – Disposizione antiabuso – Costruzione non genuina – Fasi di una costruzione – Catena di operazioni – Analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti – Beneficiario effettivo dei dividendi – Vantaggio fiscale – Irrilevanza dello Stato membro o della fase in cui tale vantaggio è ottenuto – Elemento soggettivo – Dimostrazione della sua esistenza nei confronti di uno dei partecipanti alla catena di operazioni in esame – Principio di proporzionalità – [OSCURATO:PERSONA] bilaterale per evitare le doppie imposizioni » Nella causa C‑203/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (Commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 26 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2025, nel procedimento «[OSCURATO:PERSONA]» UAB contro [OSCURATO:PERSONA]ė mokesčių inspekcija prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, R. Frendo (relatrice), N. Jääskinen, M. Condinanzi e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: C. Strömholm, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 febbraio 2026, considerate le osservazioni presentate: –        per la «[OSCURATO:PERSONA]» UAB, da P. Likša e A. Medelienė, advokatai, nonché A. Venius, advokato padėjėjas; –        per il governo lituano, da K. Dieninis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti; –        per il governo spagnolo, da P. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; –        per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da P.P. Huurnink e J. Langer, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da J. Jokubauskaitė e W. Roels, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 21 maggio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, nonché dell’articolo 5 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi (GU 2011, L 345, pag. 8), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015 (GU 2015, L 21, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva sulle società madri e figlie»), nonché sul principio di proporzionalità. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «[OSCURATO:PERSONA]» UAB (in prosieguo: la «NEO»), una società di diritto lituano, e la Valstybinė mokesčių inspekcija prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos (Ispettorato tributario nazionale del Ministero delle Finanze della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«Ispettorato»), in merito alla tassazione dei dividendi pagati dalla NEO alla sua società madre [OSCURATO:PERSONA] limited (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), registrata a Cipro. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 I considerando da 3 a 6 della direttiva sulle società madri e figlie così recitano: «(3)      La presente direttiva intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre. (4)      I raggruppamenti di società di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi possono essere necessari per creare nell’Unione [europea] condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per assicurare così il buon funzionamento del mercato interno. Queste operazioni non dovrebbero essere intralciate da particolari restrizioni, svantaggi e distorsioni derivanti dalle disposizioni fiscali degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Occorre quindi prevedere per questi raggruppamenti norme fiscali che siano neutre nei riguardi della concorrenza al fine di permettere alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato interno, di accrescere la loro produttività e di rafforzare la loro posizione concorrenziale sul piano internazionale. (5)      I raggruppamenti in questione possono risolversi nella creazione di gruppi di società madri e figlie. (6)      Prima dell’entrata in vigore della direttiva 90/435/CEE [del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di [OSCURATO:PERSONA] diversi (GU 1990, L 225, pag. 6)], le disposizioni fiscali che disciplinavano le relazioni tra società madri e società figlie di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi variavano sensibilmente da uno Stato membro all’altro ed erano, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro. La cooperazione tra società di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi veniva perciò penalizzata rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro. Occorreva eliminare questa penalizzazione instaurando un regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello dell’Unione». 4 Ai sensi dei considerando 1, 2 e da 4 a 8 della direttiva 2015/121: «(1)      La direttiva [2011/96] esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre. (2)      Occorre garantire che i contribuenti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva [2011/96] non abusino della stessa. (…) (4)      [L]e disposizioni [nazionali o convenzionali volte a combattere, in generale o nello specifico l’evasione fiscale, la frode fiscale o le pratiche abusive] possono avere diversi livelli di rigore e, in ogni caso, sono concepite per riflettere le specificità del sistema fiscale di ciascun Stato membro. Inoltre, alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno alcuna disposizione nazionale o convenzionale per la prevenzione dell’abuso. (5)      (…) l’inclusione di una norma minima comune antiabuso nella direttiva [2011/96] sarebbe molto utile per evitare l’uso improprio di tale direttiva e garantire maggiore coerenza nella sua applicazione nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri. (6)      È opportuno che l’applicazione di norme antiabuso sia proporzionata e sia funzionale allo scopo specifico di combattere una costruzione o una serie di costruzioni che non è genuina, vale a dire che non rispecchia la realtà economica. (7)      A tal fine, nel valutare se una costruzione o una serie di costruzioni sia abusiva, è opportuno che le amministrazioni fiscali degli [OSCURATO:PERSONA] membri intraprendano un’analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti. (8)      È opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri usino la clausola antiabuso per combattere le costruzioni che sono, nella loro totalità, non genuine, ma possono anche esserci casi in cui singole fasi o parti di una costruzione sono, isolatamente considerate, non genuine. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero poter usare la clausola antiabuso anche per combattere tali fasi o parti specifiche, fatte salve le restanti fasi o parti genuine della costruzione. Questo massimizzerebbe l’efficacia della clausola antiabuso garantendone la proporzionalità. (…)». 5 L’articolo 1 della direttiva sulle società madri e figlie prevede quanto segue: «1.      Ogni Stato membro applica la presente direttiva: (…) b)      alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato membro a società di altri [OSCURATO:PERSONA] membri di cui esse sono filiali; (…) 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri non applicano i benefici della presente direttiva a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte. 3.      Ai fini del paragrafo 2, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica. 4.      La presente direttiva non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare l’evasione fiscale, la frode fiscale o l’abuso». 6 L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone: «Ai fini dell’applicazione della presente direttiva: a)      la qualità di società madre è riconosciuta: i)      almeno a una società di uno Stato membro (…) che detenga una partecipazione minima del 10% nel capitale di una società di un altro Stato membro (…); (…) b)      “società figlia”: la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata alla lettera a)». 7 Ai sensi dell’articolo 5 della suddetta direttiva: «Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte». [OSCURATO:PERSONA]Cipro 8 [OSCURATO:PERSONA] per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale conclusa tra il governo lituano e il governo cipriota il 21 giugno 2013 (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]Cipro») disciplina, all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, il riparto della competenza impositiva in materia di dividendi tra i due [OSCURATO:PERSONA] contraenti. 9 L’articolo 10, paragrafo 1, di tale [OSCURATO:PERSONA] prevede che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato. 10 L’articolo 10, paragrafo 2, di detta convenzione prevede che tali dividendi siano imponibili anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga detti dividendi e secondo le leggi di tale Stato. Tuttavia, se il beneficiario effettivo degli stessi dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere lo 0% dell’importo lordo dei medesimi dividendi, qualora il beneficiario effettivo sia una società che detiene direttamente almeno il 10% del capitale della società che paga questi ultimi, o il 5% di tale importo, in tutti gli altri casi. Diritto lituano 11 [OSCURATO:PERSONA] pelno mokesčio įstatymas n. IX-675 (legge della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] relativa all’imposta sulle società n. IX-675), del 20 dicembre 2001, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sulle società»), definisce, al suo articolo 2, punto 3, l’«entità imponibile estera» (in prosieguo: l’«entità estera») come una persona giuridica o un’organizzazione estera con sede in uno Stato estero e che è costituita o organizzata in altro modo secondo la legislazione di tale Stato estero, nonché qualsiasi altra entità imponibile costituita, dotata di personalità giuridica o organizzata in altro modo all’estero, compresi gli organismi di investimento collettivo. 12 L’articolo 3, paragrafo 1, di detta legge stabilisce che l’imposta sulle società è dovuta sia dalle entità lituane sia dalle entità straniere. 13 L’articolo 4, paragrafo 3, punto 2, di detta legge dispone che la base imponibile di un’entità estera è costituita dai redditi generati in [OSCURATO:PERSONA] e percepiti da tale entità con modalità diverse da una stabile organizzazione situata nel territorio lituano. 14 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, punto 2, della medesima legge, i redditi generati in [OSCURATO:PERSONA] e percepiti da un’entità estera con modalità diverse da una stabile organizzazione situata nel territorio di tale Stato comprendono i redditi derivanti dalla distribuzione degli utili. 15 L’articolo 34, paragrafo 1, della legge relativa all’imposta sulle società dispone che i dividendi percepiti da entità estere per le azioni, le quote di capitale o altri diritti detenuti in una società lituana sono soggetti a un’aliquota dell’imposta sulle società pari al 15%. 16 L’articolo 34, paragrafo 2, di tale legge dispone che non sono soggetti a imposizione i dividendi corrisposti da un’entità lituana a un’entità estera che detenga, per un periodo ininterrotto di almeno dodici mesi, comprensivo del momento della distribuzione dei dividendi, almeno il 10% delle azioni dell’entità lituana. 17 L’articolo 32, paragrafo 6, di detta legge (in prosieguo: la «disposizione antiabuso lituana») prevede che le disposizioni relative alla non imposizione dei dividendi contenute segnatamente nell’articolo 34, paragrafo 2, della medesima legge non si applicano a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo state poste in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità della direttiva sulle società madri e figlie, non sono genuine, avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Tale disposizione precisa che una costruzione può comprendere più di una fase o parte e che una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 18 Il capitale della NEO è detenuto al 100%, dal 10 agosto 2008 e fino alla data della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, dalla [OSCURATO:PERSONA]. 19 [OSCURATO:PERSONA] detiene altresì il 100% del capitale di un’altra società lituana, la «[OSCURATO:PERSONA]» UAB (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] LT»). 20 Nel 2016 e nel 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dividendi dalla NEO, per un importo pari a EUR 15 000 000, e dalla [OSCURATO:PERSONA] LT, per un importo pari a EUR 13 485 032, per un totale di EUR 28 485 032. 21 La NEO ha ritenuto che i dividendi da essa pagati alla [OSCURATO:PERSONA] non dovessero essere assoggettati all’imposta sulle società prevista dall’articolo 34, paragrafo 1, della legge relativa all’imposta sulle società, in quanto erano esenti dalla ritenuta alla fonte sulla base dell’articolo 34, paragrafo 2, di tale legge. 22 A seguito di una verifica fiscale relativa agli anni 2016 e 2017, il 30 ottobre 2024, l’Ispettorato ha adottato una decisione (in prosieguo: la «decisione controversa») che constatava, in sostanza, l’esistenza di una catena di operazioni la quale comportava che PG, una persona fisica residente a Cipro, era il «beneficiario finale» dei dividendi che la NEO e la [OSCURATO:PERSONA] LT avevano pagato alla [OSCURATO:PERSONA], senza applicare la ritenuta alla fonte prevista all’articolo 34, paragrafo 2, della legge relativa all’imposta sulle società. Secondo l’Ispettorato, tale catena di operazioni costituisce una costruzione realizzata al fine di ottenere il vantaggio fiscale consistente nell’eludere l’imposta sulle società per i dividendi percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e rientra quindi nell’ambito di applicazione della disposizione antiabuso lituana. 23 Pertanto, con la decisione controversa, l’Ispettorato ha sottoposto la NEO ad una rettifica fiscale concernente l’imposta sulle società per un importo pari a EUR 2 250 000, oltre agli interessi di mora, e le ha inflitto una sanzione. 24 La NEO ha contestato la decisione controversa dinanzi alla Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (Commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 25 Tale giudice ritiene che, al fine di stabilire se la disposizione antiabuso lituana si applichi a una situazione come quella di cui è investito, occorra interpretare la disposizione antiabuso di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva sulle società madri e figlie (in prosieguo: la «disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie»). 26 Detto giudice indica che la Corte, in particolare nella sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark (C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135), ha già esaminato situazioni connesse a costruzioni non genuine che utilizzano società interposte che trasferiscono i dividendi da esse ricevuti a un’altra società del gruppo, che ne è il beneficiario effettivo. Tuttavia, il procedimento di cui è investito presenterebbe caratteristiche che renderebbero necessari ulteriori chiarimenti sulla portata di tale disposizione oltre a quelli forniti da tale sentenza. 27 A tal riguardo, in primo luogo, ad avviso del giudice del rinvio, dalla sentenza menzionata al punto precedente discende che il fatto che la società che riceve dividendi non eserciti un’attività economica reale, ma sia una società interposta, avente come unica attività la percezione dei dividendi e il loro trasferimento al beneficiario effettivo o ad altre società interposte, è pertinente per constatare l’esistenza di un abuso. 28 Orbene, nel caso di specie, l’Ispettorato non avrebbe messo in discussione l’esercizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un’attività economica reale, ma avrebbe fondato la sua constatazione di un abuso sull’esistenza di una costruzione non genuina risultante da diversi elementi. 29 In particolare, il giudice del rinvio osserva che l’Ispettorato ha ritenuto che costituisse una costruzione non genuina la catena di operazioni in cui la società [OSCURATO:PERSONA]., registrata in Belize, che controllava il 100% del capitale della [OSCURATO:PERSONA], ha venduto tutte le azioni di quest’ultima alla società cipriota PPH [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «PPH»), creata meno di tre mesi prima, per la somma di EUR 310 400 000. 30 Tale giudice spiega che, secondo l’Ispettorato, il pagamento del prezzo di acquisto del capitale della [OSCURATO:PERSONA] è stato differito al 2027 e il credito che ne derivava è stato ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] a PG, che era già il beneficiario effettivo sia della [OSCURATO:PERSONA] sia della PPH. In tal modo, sarebbe stato creato un debito della PPH nei confronti di PG. Infine, PG avrebbe percepito, a seguito di tutte tali operazioni, un’ingente somma di denaro dalla PPH, mediante prestiti e cessione di diritti, che proveniva dai dividendi pagati dalle società lituane e che è stata utilizzata per estinguere il debito della PPH nei confronti di PG. In tale contesto, l’Ispettorato ritiene che dette operazioni rivelino l’esistenza di una costruzione non genuina che avrebbe lo scopo di ottenere il vantaggio fiscale consistente nell’eludere la tassazione di tali dividendi in [OSCURATO:PERSONA]. 31 Il giudice del rinvio aggiunge che, dinanzi ad esso, la NEO sostiene, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA], in quanto impresa che esercita un’attività economica reale, è il beneficiario effettivo, ai sensi segnatamente della [OSCURATO:PERSONA]Cipro, basata sul modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio, elaborato dal Comitato degli affari fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (in prosieguo: il «modello di convenzione OCSE»). 32 Secondo detto giudice, occorre, in tale contesto, stabilire se la prassi nazionale consistente nell’applicare la disposizione antiabuso lituana a dividendi che, pur essendo stati pagati a una società che esercita effettivamente un’attività economica, sono successivamente utilizzati al fine di realizzare operazioni non genuine, sia compatibile con gli obiettivi della direttiva sulle società madri e figlie. 33 In secondo luogo, tale giudice rileva che, nella decisione controversa, l’Ispettorato ha sottolineato che la maggior parte dei dividendi percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2016 e nel 2017 era costituita dai dividendi pagati dalla NEO e dalla [OSCURATO:PERSONA] LT. Inoltre, l’Ispettorato si sarebbe fondato sull’esiguo divario tra, da un lato, l’importo dei dividendi pagati dalla NEO e dalla [OSCURATO:PERSONA] LT alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, l’importo dei dividendi pagati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla PPH, nonché sulla corrispondenza dell’importo delle obbligazioni della PPH nei confronti di PG con l’importo delle obbligazioni della PPH nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. 34 Pertanto, lo stesso giudice si chiede se la corrispondenza tra gli importi dei dividendi trasferiti in fasi diverse di una catena di operazioni consenta di presumere l’esistenza di una «catena di trasferimento di dividendi». 35 In terzo luogo, il giudice del rinvio osserva che l’Ispettorato ha applicato la disposizione antiabuso lituana alla NEO a causa di operazioni non genuine effettuate al di fuori della [OSCURATO:PERSONA] tra persone fisiche e giuridiche non residenti in [OSCURATO:PERSONA]. 36 Tale giudice chiede, in sostanza, se una siffatta applicazione di tale disposizione sia compatibile con gli obiettivi della direttiva sulle società madri e figlie e con il principio di proporzionalità. 37 In quarto luogo, detto giudice ricorda che una delle condizioni richieste per l’applicazione sia della disposizione antiabuso lituana sia della disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie è l’ottenimento di un vantaggio fiscale. Pertanto, esso si chiede se si possa ritenere che la NEO abbia ottenuto un siffatto vantaggio ancorché, a seguito della catena di operazioni alla quale la NEO ha partecipato, sia stato PG, vale a dire una persona fisica non residente in [OSCURATO:PERSONA], ad ottenere un vantaggio fiscale utilizzando i dividendi pagati dalla NEO. 38 In quinto luogo, il giudice del rinvio riferisce che, secondo la sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark (C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punto 101), costituisce un indizio dell’esistenza di una costruzione diretta a procurare indebitamente a un’entità l’esenzione prevista dall’articolo 5 della direttiva sulle società madri e figlie il fatto che i dividendi vengano ritrasferiti, integralmente o quasi ed entro un lasso di tempo molto breve, dalla società che li ha percepiti ad entità non rispondenti ai requisiti d’applicazione di detta direttiva. 39 Pertanto, tale giudice ritiene che occorra stabilire se, per constatare l’esistenza di una costruzione non genuina, sia pertinente che i dividendi della [OSCURATO:PERSONA] siano stati ritrasferiti non in un’unica soluzione, bensì in modo continuativo per un certo periodo. 40 In sesto e ultimo luogo, detto giudice rileva che l’Ispettorato non ha esaminato se la NEO, in quanto società figlia appartenente a un gruppo di società e dipendente dalle decisioni adottate dal suo azionista, fosse o potesse essere a conoscenza dell’esistenza di operazioni non genuine effettuate all’interno di tale gruppo. Pertanto, lo stesso giudice si chiede in che misura una siffatta conoscenza incida sull’applicazione della disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie a una tale società figlia. 41 In tale contesto, la Mokestinių ginčų komisija prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (Commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se, in circostanze come quelle del caso di specie, sia compatibile con gli obiettivi della norma antiabuso di cui alla direttiva [sulle società madri e figlie] una prassi nazionale che escluda, nello Stato del pagatore dei dividendi, la possibilità di un’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi, qualora i dividendi siano versati alla società madre del pagatore, che esercita effettivamente un’attività in un altro Stato membro dell’Unione, e che, in quanto tale, non è un ente non autentico poiché esercita un’attività e i dividendi le sono versati in qualità di beneficiario effettivo dei dividendi, ma che l’amministrazione tributaria qualifica come partecipante ad una catena di operazioni non autentiche a causa del versamento/trasferimento dei dividendi operato tramite quest’ultima al beneficiario effettivo dell’intero gruppo societario. 2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la corrispondenza tra gli importi dei dividendi (simili e identici) nell’ambito di una catena di operazioni consenta di concludere per il trasferimento dei dividendi in tale catena. 3)      Se, in circostanze come quelle del caso di specie, sia compatibile con gli obiettivi della norma antiabuso di cui alla direttiva [sulle società madri e figlie], ivi compreso il principio di proporzionalità di cui ai considerando della direttiva [2015/121], una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria applica la norma antiabuso nello Stato di pagamento dei dividendi, mentre le operazioni in base alle quali la catena di operazioni è stata qualificata come costruzione (che l’amministrazione tributaria ha ritenuto non autentiche) sono state effettuate in un altro Stato membro dell’Unione da residenti fiscali di un altro Stato membro dell’Unione. 4)      Se la norma antiabuso consenta di tassare i dividendi alla fonte nello Stato del pagatore indipendentemente dalla fase della catena di operazioni in cui si ottiene il vantaggio fiscale. Se si possa ritenere che la ricorrente abbia ottenuto un vantaggio fiscale contrario all’oggetto e all’obiettivo della direttiva [sulle società madri e figlie] qualora, al termine di tale catena di operazioni, il beneficiario effettivo ottenga un vantaggio fiscale utilizzando a tal fine i dividendi pagati dalla ricorrente. 5)      Se, in circostanze come quelle del caso di specie, le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva [sulle società madri e figlie] possano essere interpretate nel senso che l’applicazione della regola dell’“esenzione da partecipazione”, che recepisce nel diritto nazionale le disposizioni dell’articolo 5 della medesima direttiva, possa essere esclusa per abuso di diritto sulla base dell’utilizzazione dei dividendi percepiti, qualora la riscossione e l’utilizzazione dei dividendi (successiva distribuzione di utili) abbiano avuto luogo in modo continuativo per un certo periodo. 6)      Se, in circostanze come quelle del caso di specie, sia compatibile con gli obiettivi della norma antiabuso prevista dalla direttiva [sulle società madri e figlie] una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria applica la norma antiabuso al pagatore dei dividendi senza che sia dimostrato che questi era o poteva essere a conoscenza dell’esistenza di una catena di operazioni fittizie». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 42 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie debba essere interpretata nel senso che essa osta a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] con la motivazione che tale società madre partecipa a una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, e a seguito di detta catena tali dividendi sono trasferiti alla persona fisica o giuridica che controlla, direttamente o indirettamente, tutte le società coinvolte, sebbene detta società madre eserciti effettivamente un’attività economica e non sia quindi una società interposta. 43 In via preliminare, si deve ricordare che, conformemente ai suoi considerando da 3 a 6, la direttiva sulle società madri e figlie intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre, al fine di facilitare i raggruppamenti di società a livello dell’Unione (sentenza del 24 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑257/20, EU:C:2022:125, punto 59). 44 Tale direttiva tende così ad assicurare, sotto il profilo fiscale, la neutralità della distribuzione di utili da parte di una società con sede in uno Stato membro alla sua società madre con sede in un altro Stato membro (sentenza del 24 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑257/20, EU:C:2022:125, punto 60). 45 A tal fine, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva prevede che essa si applichi alla distribuzione degli utili effettuata, in un rapporto transfrontaliero, da una società figlia alla sua società madre, mentre l’articolo 5 della medesima direttiva prevede l’esenzione di tali utili dalla ritenuta alla fonte. 46 Tuttavia, esiste un principio generale del diritto dell’Unione secondo il quale i singoli non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme di tale diritto. In forza di tale principio, uno Stato membro deve negare il beneficio di tali disposizioni laddove queste vengano invocate non al fine di realizzare le finalità delle disposizioni medesime, bensì al fine di godere di un vantaggio sebbene le condizioni per poterne godere siano rispettate solo formalmente (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punti da 70 a 72). 47 Come risulta dai considerando 1, 2 e 5 della direttiva 2015/121, è al fine di garantire il rispetto di detto principio che il legislatore dell’Unione ha inserito la disposizione antiabuso nella direttiva sulle società madri e figlie. 48 Ai sensi di tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non applicano i benefici di quest’ultima direttiva a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità della stessa direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Detta disposizione precisa che una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica. 49 Secondo una giurisprudenza costante, per interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della formulazione della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 30 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] am Main (Esportazione di denaro contante in Russia), C‑246/24, EU:C:2025:295, punto 18 nonché giurisprudenza citata]. 50 Per quanto riguarda la formulazione della disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie, da essa emerge che, affinché i benefici di tale direttiva siano negati devono sussistere due condizioni. Da un lato, la costruzione di cui trattasi deve essere non genuina, nel senso precisato da tale disposizione. Dall’altro, la costruzione deve essere stata posta in essere per ottenere, come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali, un vantaggio fiscale in contrasto con l’oggetto di detta direttiva (sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 45). 51 Questa seconda condizione sarà esaminata nell’ambito delle risposte fornite, da un lato, alle questioni terza e quarta e, dall’altro, alla sesta questione. 52 Per quanto riguarda la prima condizione enunciata nella disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie, vale a dire la qualificazione di una catena di operazioni come «costruzione non genuina», il tenore letterale di tale disposizione non prevede che essa sia applicabile soltanto a casi o a tipi di costruzione specifici. Esso adotta, al contrario, una prospettiva complessiva consistente nell’individuare l’eventuale carattere non genuino di una costruzione alla luce di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, poiché tale costruzione è caratterizzata dall’assenza di valide ragioni commerciali che riflettano la realtà economica (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 25). 53 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie nonché l’obiettivo di tale disposizione, dai considerando 4 e 5 della direttiva 2015/121 risulta che detta disposizione è molto utile, in particolare alla luce della diversità dei regimi fiscali nazionali, per evitare qualsiasi uso improprio della direttiva sulle società madri e figlie. Occorre considerare che, sia alla luce della sua collocazione, vale a dire all’interno del primo articolo di quest’ultima direttiva, sia dell’obiettivo così espresso, la stessa disposizione riveste un carattere trasversale, il che depone parimenti a favore di un’interpretazione che ne consenta l’applicazione senza limitazioni a talune circostanze specifiche. Un’interpretazione più restrittiva non sarebbe coerente con l’obiettivo di evitare qualsiasi uso improprio (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 26). 54 Inoltre, si deve ricordare che, secondo il considerando 7 della direttiva 2015/121, è opportuno che le amministrazioni fiscali degli [OSCURATO:PERSONA] membri intraprendano un’analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti nel valutare se una costruzione o una serie di costruzioni sia abusiva. Tale formulazione è ripresa in sostanza all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie, ai sensi del quale i benefici di tale direttiva non devono essere applicati a costruzioni che, avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti, non sono genuine (sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 39). 55 Ne consegue che, in una situazione in cui una costruzione è costituita da più fasi, l’insieme dei fatti e delle circostanze pertinenti deve essere preso in considerazione per accertare l’esistenza di una o più fasi non genuine. Nella disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie non vi è alcun elemento che induca a ritenere che i fatti e le circostanze pertinenti il cui esame è necessario a tal fine siano circoscritti alla situazione esistente alla data di una delle fasi della costruzione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 41). 56 Risulta quindi dall’interpretazione letterale, contestuale e teleologica della disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie che tale disposizione si applica in modo trasversale a qualsiasi tipo di costruzione non genuina, e non soltanto a costruzioni che presentano configurazioni specifiche. 57 Pertanto, spetta al giudice del rinvio verificare alla luce dell’insieme dei fatti di cui al procedimento principale, nel caso di specie, la sussistenza degli elementi costitutivi di una pratica abusiva (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punti 30 e 40). 58 Sebbene non spetti alla Corte procedere alla valutazione dei fatti del procedimento principale, essa può tuttavia, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale, fornire indicazioni al giudice nazionale al fine di guidarlo nella valutazione del caso di specie sottoposto al suo esame (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punto 99). 59 A tal riguardo, in via preliminare, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’esistenza di elementi costitutivi di una pratica abusiva grava sull’amministrazione tributaria dello Stato membro che intende negare l’esenzione prevista dall’articolo 5 della direttiva sulle società madri e figlie a una società che ha versato dividendi a una società con sede in un altro Stato membro. Tuttavia, non può pretendersi dall’amministrazione medesima di produrre prove che essa sia impossibilitata a fornire (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punti 117 e 118). 60 Si deve anche rammentare, in primo luogo e al pari del giudice del rinvio, che, per quanto riguarda un’esenzione dalla ritenuta alla fonte come quella prevista dall’articolo 5 della direttiva sulle società madri e figlie, è vero che la Corte ha considerato quale costruzione non genuina un gruppo di società costituito non per motivi che riflettono la realtà economica bensì caratterizzato da una struttura puramente formale ed avente quale obiettivo principale ovvero uno degli obiettivi principali il conseguimento di un vantaggio fiscale in contrasto con l’oggetto o la finalità della normativa tributaria. La Corte ha precisato che ciò si verifica, in particolare, quando, grazie ad un’entità interposta inserita all’interno della struttura del gruppo tra la società erogatrice dei dividendi e la società del gruppo che ne è la beneficiaria effettiva, viene evitato il versamento di imposte sui dividendi stessi (sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punto 100). 61 Tuttavia, da tali considerazioni non si può dedurre che la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie si applichi unicamente alle costruzioni comprendenti società interposte e che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non vi rientri, in quanto non implica l’intervento di una società interposta nella catena di operazioni in esame. Al contrario, dal medesimo punto 100 della sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark (C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135), risulta che l’ipotesi di una società interposta è solo uno dei vari esempi di applicazione del principio del divieto di abuso, il che è segnalato dall’uso dell’espressione «in particolare» (sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 28). 62 Di conseguenza, il fatto che, in una costruzione articolata in più fasi, la prima operazione consista nel pagamento di dividendi da parte di una società figlia ad una società madre che esercita effettivamente un’attività economica non consente, di per sé, di constatare l’assenza di una pratica abusiva. Infatti, analizzare unicamente l’attività economica di tale società madre, senza prendere in considerazione gli altri elementi pertinenti, non sarebbe conforme alla necessità di procedere ad un esame complessivo, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti da 52 a 55 della presente sentenza. 63 Tali altri elementi da valutare includono quelli indicati dall’Ispettorato dinanzi al giudice del rinvio, vale a dire la vendita di azioni di una società, la stipulazione di contratti di prestito e la cessione di crediti, come risulta dai punti 29 e 30 della presente sentenza. 64 In secondo luogo, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]Cipro, menzionata dal giudice del rinvio, occorre ricordare che, certamente, secondo la giurisprudenza, la Corte non è competente a pronunciarsi sull’eventuale violazione, da parte di uno Stato membro, delle disposizioni di una convenzione conclusa con uno o più altri [OSCURATO:PERSONA] membri diretta ad eliminare o ad attenuare gli effetti negativi derivanti dalla coesistenza di sistemi tributari nazionali. Essa non è nemmeno competente ad esaminare il rapporto tra una misura nazionale e le disposizioni di una convenzione adottata al fine di evitare le doppie imposizioni, poiché tale questione non rientra nell’interpretazione del diritto dell’Unione (sentenza del 12 marzo 2026, Marhaux, C‑150/25, EU:C:2026:188, punto 22 e giurisprudenza citata). 65 Tuttavia, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione alla luce della situazione di fatto e di diritto descritta dal giudice del rinvio nella sua domanda (sentenza del 12 marzo 2026, Marhaux, C‑150/25, EU:C:2026:188, punto 23). 66 Pertanto, quando un giudice del rinvio menziona l’esistenza di una convenzione diretta ad evitare le doppie imposizioni come elemento del quadro normativo pertinente, la Corte deve prendere in considerazione tale convenzione e l’interpretazione che ne fa il giudice del rinvio, al fine di fornire a quest’ultimo un’interpretazione del diritto dell’Unione che gli sia utile (sentenza del 12 marzo 2026, Marhaux, C‑150/25, EU:C:2026:188, punto 24 e giurisprudenza citata). 67 Nel caso di specie, dall’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della [OSCURATO:PERSONA]‑Cipro risulta che, nel caso in cui una società figlia versi dividendi alla sua società madre, l’amministrazione tributaria dello Stato in cui ha sede detta società figlia non può tassare tali dividendi, qualora detta società madre ne sia il «beneficiario effettivo». 68 A tal riguardo, il giudice del rinvio, al quale spetta interpretare il diritto nazionale e la [OSCURATO:PERSONA]Cipro, ritiene che quest’ultima debba essere interpretata alla luce del commentario al modello di convenzione OCSE. Orbene, dal punto 12.5 del commentario all’articolo 10 del modello di convenzione OCSE si evince che la circostanza che il percettore dei dividendi sia il «beneficiario effettivo» di questi ultimi non implica che l’esenzione fiscale prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, di detto modello debba essere automaticamente concessa. Infatti, tale esenzione non deve essere applicata qualora ci si avvalga abusivamente della disposizione contenuta in detto paragrafo. 69 In ogni caso, dalla giurisprudenza risulta che le convenzioni tra [OSCURATO:PERSONA] membri, anche qualora siano state concluse sulla base del modello di convenzione OCSE, non possono essere invocate per giungere ad un risultato contrario al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑170/05, EU:C:2006:783, punto 53, e del 29 luglio 2024, Keva e a., C‑39/23, EU:C:2024:648, punto 48). 70 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] con la motivazione che tale società madre partecipa ad una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, e a seguito di detta catena tali dividendi sono trasferiti alla persona fisica o giuridica che controlla, direttamente o indirettamente, tutte le società coinvolte, sebbene detta società madre eserciti effettivamente un’attività economica e non sia quindi una società interposta. Sulle questioni seconda e quinta 71 Con le sue questioni seconda e quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie debba essere interpretata nel senso che costituiscono indizi pertinenti affinché l’amministrazione tributaria di uno Stato membro constati l’esistenza di una costruzione non genuina, da un lato, il fatto che gli importi trasferiti in una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, siano simili, o addirittura identici, agli importi dei dividendi pagati da una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e, dall’altro, il fatto che tali trasferimenti abbiano avuto luogo non a breve distanza di tempo dopo il pagamento di tali dividendi, bensì in modo continuativo per un certo periodo. 72 In via preliminare, poiché la NEO contesta i fatti quali considerati dal giudice del rinvio, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il giudice nazionale è l’unico competente ad esaminare e a valutare i fatti del procedimento principale. Pertanto, la Corte è unicamente legittimata a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità di un testo dell’Unione riguardo alla situazione di fatto e di diritto descritta dal giudice del rinvio, al fine di fornire a quest’ultimo gli elementi utili alla soluzione della controversia di cui è investito. Di conseguenza, anche qualora elementi di fatto contenuti nella decisione di rinvio siano contestati da una parte nel procedimento principale, è sulla base degli elementi indicati dal giudice del rinvio che occorre rispondere alle questioni sollevate (sentenza del 5 giugno 2025, Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad, C‑310/24, EU:C:2025:406, punto 38 e giurisprudenza citata). 73 Alla luce degli elementi esposti nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, in primo luogo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, costituisce un indizio dell’esistenza di una costruzione diretta a beneficiare indebitamente dell’esenzione prevista all’articolo 5 della direttiva sulle società madri e figlie il fatto che i dividendi pagati da una società figlia alla società madre vengano ritrasferiti, integralmente o quasi ed entro un lasso di tempo molto breve successivo al loro percepimento, dalla società che li ha percepiti a entità non rispondenti ai requisiti d’applicazione di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punti 101 e 103). 74 Di conseguenza, nella sua valutazione dell’esistenza di un abuso, il giudice del rinvio può tener conto, quale indizio di tale esistenza, della corrispondenza tra gli importi dei dividendi percepiti dalla società madre e gli importi di cui, a seguito della catena di operazioni in esame, beneficia la persona fisica o giuridica che controlla le società coinvolte in tale catena. 75 Tuttavia, occorre precisare, al pari della Commissione europea, che tali elementi non possono dar luogo a una presunzione generale di abuso. 76 In secondo luogo, sebbene il fatto che la società madre ritrasferisca dopo un breve lasso di tempo ad altre persone fisiche o giuridiche i dividendi che essa ha percepito dalla sua società figlia possa parimenti costituire un indizio pertinente dell’esistenza di un abuso, non ne consegue che tale breve lasso di tempo sia richiesto ai fini di una siffatta dimostrazione. 77 Infatti, la circostanza che trasferimenti di somme all’interno di un gruppo di società, direttamente o indirettamente controllate da una stessa persona fisica o giuridica, abbiano avuto luogo a intervalli regolari e per un certo periodo di tempo non consente di escludere l’esistenza di una costruzione non genuina posta in essere al fine di consentire a tale persona di ottenere un vantaggio fiscale contrario all’oggetto o alla finalità della direttiva sulle società madri e figlie. In proposito, occorre precisare che una costruzione non genuina i cui effetti siano ripetuti per un certo periodo di tempo non è meno contraria a tale oggetto o finalità rispetto a una costruzione istantanea. 78 Pertanto, al fine di effettuare un’analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, l’amministrazione tributaria dello Stato membro in cui ha sede la società figlia che versa dividendi non può essere obbligata a limitare il suo esame ad un breve periodo. Al contrario, quando la costruzione che può condurre all’abuso di un diritto conferito dalla direttiva sulle società madri e figlie comprende, come nel caso di specie, la modifica della struttura del gruppo cui appartiene tale società figlia e la realizzazione di diverse operazioni giuridiche di concessione di prestiti, detta amministrazione tributaria deve includere nella sua indagine tutti gli elementi che contribuiscono alla realizzazione di tale possibile abuso. 79 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla quinta questione dichiarando che la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie deve essere interpretata nel senso che costituiscono indizi pertinenti affinché l’amministrazione tributaria di uno Stato membro constati l’esistenza di una costruzione non genuina, da un lato, il fatto che gli importi trasferiti in una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, siano simili, o addirittura identici, agli importi dei dividendi pagati da una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e, dall’altro, il fatto che tali trasferimenti abbiano avuto luogo non a breve distanza di tempo dopo il pagamento di tali dividendi, bensì in modo continuativo per un certo periodo, fatta salva la necessità, per l’amministrazione tributaria, di procedere all’analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti al fine di verificare se sussistano gli elementi costitutivi di una pratica abusiva. Sulle questioni terza e quarta 80 Con le sue questioni terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie, letta alla luce del principio di proporzionalità, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nel caso in cui le operazioni considerate non genuine non abbiano avuto luogo nel primo Stato membro, ma siano state effettuate da persone fisiche o giuridiche non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ivi compresa la persona che beneficia di un vantaggio fiscale grazie all’esenzione di tali dividendi a seguito di tutte le operazioni di cui trattasi, e indipendentemente dalla fase della catena di operazioni in cui il vantaggio fiscale è ottenuto. 81 A tal riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che la direttiva sulle società madri e figlie riguarda situazioni transfrontaliere, che coinvolgono sempre società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], le situazioni che possono rientrare nell’ambito di applicazione della disposizione antiabuso di tale direttiva devono essere oggetto di un esame complessivo che includa operazioni che si svolgono al di fuori dello Stato membro in cui l’amministrazione tributaria intende constatare l’esistenza di un abuso di diritto alla luce di detta direttiva e provvedere di conseguenza. 82 In secondo luogo, secondo la giurisprudenza, tenuto conto in particolare del considerando 8 della direttiva 2015/121, da cui risulta che singole fasi o parti di una costruzione potrebbero essere non genuine e, pertanto, rientrare nella disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie, non si può escludere che una costruzione, originariamente posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica, debba essere considerata non genuina a partire dal momento in cui è mantenuta nonostante un mutamento delle circostanze in seguito al quale risulta che detta costruzione non è più giustificata da tali ragioni (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punti da 34 a 36). 83 Pertanto, la possibilità di applicare la disposizione antiabuso a fasi non genuine di una costruzione deve essere intesa nel senso che possono essere prese in considerazione circostanze successive alla creazione della costruzione per valutare la genuinità o meno della fase della costruzione in questione (sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 37). 84 Di conseguenza, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, tenuto conto anche del fatto che, come risulta dal punto 56 della presente sentenza, l’esistenza di un abuso deve essere accertata mediante un’analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, l’amministrazione tributaria dello Stato membro di residenza della società figlia deve effettuare un esame complessivo che includa le operazioni realizzate al di fuori di tale Stato membro, anteriormente o successivamente al pagamento dei dividendi da parte della società figlia alla società madre. 85 Infatti, la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie non richiede che sia accertata l’esistenza di un vantaggio fiscale in contrasto con l’oggetto o la finalità di tale direttiva nei confronti della società figlia che ha inizialmente pagato i dividendi e che ha cercato di beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte. Un siffatto vantaggio può essere ottenuto dalla persona fisica che controlla il gruppo di società nell’ambito del quale viene effettuata la catena di operazioni diretta a ottenere tale vantaggio e che risiede in uno Stato membro diverso da quello della società figlia che ha inizialmente pagato tali dividendi. In proposito, occorre rilevare che siffatti vantaggi indebiti non potrebbero essere eliminati se lo Stato membro che ha concesso a una società figlia residente il beneficio dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte di detti dividendi non potesse tener conto anche delle operazioni effettuate, al di fuori di tale Stato membro, mediante gli importi percepiti a seguito del pagamento degli stessi dividendi. 86 Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, menzionato dal giudice del rinvio, occorre ricordare che esso, da un lato, è richiamato al considerando 6 della direttiva 2015/121 e, dall’altro, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito all’articolo 5, paragrafo 4, TUE. Al fine di rispettare tale principio, i provvedimenti adottati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri devono essere idonei a realizzare il loro scopo e non devono andare oltre quanto necessario per raggiungerlo (sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑504/16 e C‑613/16, EU:C:2017:1009, punto 56 e giurisprudenza citata). Pertanto, i provvedimenti che le autorità nazionali adottano per evitare le frodi e gli abusi dei diritti conferiti dalla direttiva sulle società madri e figlie devono essere conformi a tali condizioni. 87 Orbene, un’interpretazione della disposizione antiabuso di tale direttiva in base alla quale l’esistenza di un abuso può essere accertata mediante un’analisi che includa le operazioni realizzate al di fuori dello Stato membro di residenza della società figlia, da un lato, è chiaramente idonea a realizzare detto obiettivo. Dall’altro lato, tale interpretazione è indispensabile alla lotta contro le costruzioni il cui carattere abusivo può essere accertato solo a seguito di una siffatta analisi. 88 Peraltro, nei limiti in cui la NEO sostiene che detta interpretazione dà luogo ad una restrizione ingiustificata della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali, dalla giurisprudenza risulta che, tenuto conto del principio generale di divieto dell’abuso di diritto ricordato al punto 46 della presente sentenza, una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] può rivendicare il beneficio delle libertà sancite dal Trattato FUE per mettere in discussione la normativa posta a disciplina della tassazione dei dividendi corrisposti ad una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], qualora sia dimostrato che l’applicazione di tale normativa consente di evitare un siffatto abuso (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punto 122). 89 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie, letta alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nel caso in cui le operazioni considerate non genuine non abbiano avuto luogo nel primo Stato membro, ma siano state effettuate da persone fisiche o giuridiche non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ivi compresa la persona che beneficia di un vantaggio fiscale grazie all’esenzione di tali dividendi a seguito di tutte le operazioni di cui trattasi, e indipendentemente dalla fase della catena di operazioni in cui il vantaggio fiscale è ottenuto. Sulla sesta questione 90 Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie debba essere interpretata nel senso che essa osta a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], senza accertare che tale società figlia fosse o avesse potuto essere a conoscenza del fatto che tale pagamento faceva parte di una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine. 91 Come risulta, in sostanza, dal punto 50 della presente sentenza, non si può ritenere che la qualificazione di una catena di operazioni come «costruzione non genuina» sia sufficiente per negare l’esenzione dall’imposta sulle società per i dividendi percepiti, in forza della disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 49). Occorre inoltre che la costruzione sia posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con l’oggetto o con la finalità di quest’ultima direttiva (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 46). 92 Si deve altresì ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la prova di una pratica abusiva richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non è stato conseguito e, dall’altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (sentenza del 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, punto 47 e giurisprudenza citata). 93 Ne consegue che l’applicazione della disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie richiede che sia soddisfatta la condizione relativa alla presenza di un tale elemento soggettivo. 94 Al fine di determinare il modo in cui tale condizione deve essere valutata, occorre rilevare che qualsiasi pagamento di dividendi contemplato da tale direttiva è un’operazione nella quale sono coinvolte almeno due società. 95 In particolare, alla luce delle definizioni di «società madre» e di «società figlia» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, il quale prevede che la prima detenga una partecipazione di almeno il 10% nel capitale della seconda, è possibile che un pagamento dei dividendi derivi da una decisione della società madre. 96 Peraltro, una siffatta decisione potrebbe far parte di una serie di decisioni adottate all’interno del gruppo al quale appartengono la società figlia che procede a detto pagamento e la sua società madre. 97 Orbene, se la condizione relativa alla presenza dell’elemento soggettivo di cui al punto 92 della presente sentenza dovesse essere valutata unicamente a livello di tale società figlia, verificando se quest’ultima fosse o potesse essere a conoscenza del fatto che lo stesso pagamento rientrava in una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale contrario all’oggetto o alla finalità della direttiva sulle società madri e figlie, sarebbero pregiudicati l’effetto utile della disposizione antiabuso di detta direttiva nonché l’obiettivo di tale disposizione, che traduce il principio generale di divieto dell’abuso di diritto ricordato al punto 46 della presente sentenza. 98 Di conseguenza, è sufficiente che l’esistenza dell’elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento sia accertata nei confronti di almeno una delle società del gruppo che partecipano a tale catena di operazioni o della persona fisica che, a seguito di detta catena di operazioni, beneficia di tale vantaggio, senza che sia necessario che la società figlia stessa sia stata a conoscenza di tale volontà. 99 Sulla base di quanto precede, occorre rispondere alla sesta questione dichiarando che la disposizione antiabuso della direttiva sulle società madri e figlie deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], senza accertare che tale società figlia fosse o avesse potuto essere a conoscenza del fatto che tale pagamento faceva parte di una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale contrario all’oggetto o alla finalità di detta direttiva, purché sia dimostrato che almeno una delle società del gruppo che partecipano a tale catena di operazioni o la persona fisica che, a seguito di detta catena di operazioni, beneficia di tale vantaggio, era o avrebbe potuto essere a conoscenza dell’esistenza della stessa. Sulle spese 100 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta, in linea di principio, a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] con la motivazione che tale società madre partecipa ad una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, e a seguito di detta catena tali dividendi sono trasferiti alla persona fisica o giuridica che controlla, direttamente o indirettamente, tutte le società coinvolte, sebbene detta società madre eserciti effettivamente un’attività economica e non sia quindi una società interposta. 2) L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/96, come modificata dalla direttiva 2015/121, deve essere interpretato nel senso che: costituiscono indizi pertinenti affinché l’amministrazione tributaria di uno Stato membro constati l’esistenza di una costruzione non genuina, da un lato, il fatto che gli importi trasferiti in una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, siano simili, o addirittura identici, agli importi dei dividendi pagati da una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e, dall’altro, il fatto che tali trasferimenti abbiano avuto luogo non a breve distanza di tempo dopo il pagamento di tali dividendi, bensì in modo continuativo per un certo periodo, fatta salva la necessità, per l’amministrazione tributaria, di procedere all’analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti al fine di verificare se sussistano gli elementi costitutivi di una pratica abusiva. 3) L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/96, come modificata dalla direttiva 2015/121, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nel caso in cui le operazioni considerate non genuine non abbiano avuto luogo nel primo Stato membro, ma siano state effettuate da persone fisiche o giuridiche non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ivi compresa la persona che beneficia di un vantaggio fiscale grazie all’esenzione di tali dividendi a seguito di tutte le operazioni di cui trattasi, e indipendentemente dalla fase della catena di operazioni in cui il vantaggio fiscale è ottenuto. 4) L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/96, come modificata dalla direttiva 2015/121, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una prassi nazionale secondo la quale l’amministrazione tributaria di uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte ai dividendi che una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla sua società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], senza accertare che tale società figlia fosse o avesse potuto essere a conoscenza del fatto che tale pagamento faceva parte di una catena di operazioni, tutte o alcune non genuine, posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale contrario all’oggetto o alla finalità della direttiva 2011/96, come modificata, purché sia dimostrato che almeno una delle società del gruppo che partecipano a tale catena di operazioni o la persona fisica che, a seguito di detta catena di operazioni, beneficia di tale vantaggio, era o avrebbe potuto essere a conoscenza dell’esistenza della stessa. Firme * Lingua processuale: il lituano.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris