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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 18308/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia emessa il 21/09/2021 dal Tribunale di Messina, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.b), d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Taormina il 10 febbraio 2019.

La Corte territoriale ha rigettato sia il primo motivo di appello, con cui si chiedeva dichiararsi nulla l'ordinanza emessa dal giudice di primo grado il 14/09/2021 di rigetto dell'eccezione di omessa traduzione del decreto penale di condanna, sia il secondo motivo, con il quale si chiedeva dichiararsi nulla l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di diniego dell'eccezione di nullità per mancata traduzione del decreto di citazione diretta a giudizio.

La Corte ha ribadito l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui aveva già rigettato l'eccezione di nullità del decreto penale di condanna in quanto sanata dall'opposizione presentata dal difensore di fiducia, così come l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, data la permanenza della difesa fiduciaria.

Il terzo motivo, inerente all'omessa traduzione della sentenza di primo grado in lingua conosciuta dall'imputato, è stato ritenuto superato per avvenuta traduzione della sentenza.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso deducendo, con quattro motivi, la nullità del decreto penale di condanna, la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, la nullità del decreto di citazione emesso dal Presidente della Corte di appello, con il quale è stata disposta la discussione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, nonché la nullità della sentenza di appello; il ricorrente ha dedotto la nullità assoluta degli atti del processo in quanto non tradotti in lingua russa, ritenendo che l'opposizione a decreto non abbia sanato la nullità e che l'art. 143 cod. proc. pen. debba essere interpretato in senso analogico con estensione a tutte le fattispecie in cui viene a realizzarsi un punto di contatto tra i profili difensivi dell'alloglotta e uno o più atti procedimentali.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

Deve, in primo luogo, chiarirsi che l'asserita nullità assoluta degli atti in quanto non tradotti in lingua conosciuta dall'imputato non trova riscontro nella previsione normativa.

L'intervenuta modifica dell'art. 143 cod. proc. pen. a seguito dell'entrata in vigore del d.

Igs. 4 marzo 2014, n. 32, recante «Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali», entrato in vigore il 2/04/2014, comporta che, per l'imputato che non comprende la lingua del procedimento penale, l'autorità procedente disponga la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

La norma in esame tende ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa mediante adeguata tutela all'imputato alloglotto anche in rapporto agli atti a contenuto valutativo, al fine di orientare il potere di critica della decisione, ma non dispone espressamente che l'obbligo di traduzione sia previsto a pena di nullità assoluta, né si tratta di ipotesi che possa essere in alcun modo ricompresa tra le nullità così sanzionate ai sensi dell'art.179 cod. proc. peri.

3. Nella giurisprudenza della Corte di legittimità in materia di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotto sono stati elaborati diversi criteri di valutazione delle conseguenze dell'omessa traduzione, giacchè diverse sono le finalità per le quali, in relazione al tipo di atto di cui si tratti, l'autorità procedente dovrà disporne la traduzione scritta entro un termine tale «da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa» (art.143, comma 2, cod. proc. pen.).

3.1. Con particolare riguardo agli atti aventi contenuto decisorio, è stato ritenuto sufficiente garantire la decorrenza del termine impugnatorio dal momento in cui l'imputato ne abbia potuto conoscere il contenuto.

Si è, quindi affermato che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integri un'ipotesi di nullità ma, se vi sia. stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (Sez.6, n.40556 del 21/09/2022, Pinto, Rv. 283965 - 01; Sez. 2, n.45408 del 17/10/2019, Kartivadze, Rv. 277775 - 01, nonché Sez. 2, n. 22465 del 28/04/2022, Lucky, Rv. 283407 - 01, in cui si è specificato che questi può richiedere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di impugnazione, la restituzione nel predetto termine correlato alla traduzione del provvedimento, con nuova decorrenza, in ogni caso, dal momento in cui la sentenza venga messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile).

3.2. Con riguardo all'omessa traduzione di atti inerenti alla vocatio in ius, invece, sono state emesse pronunce di segno opposto, da un lato con riguardo all'imputato latitante o irreperibile, escludendosi una lesione concreta dei suoi diritti ove lo stesso si sia posto nella condizione processuale per cui gli atti debbbano essergli notificati mediante consegna al difensore ex art. 161 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 47896 del 19/06/2014, B., Rv. 261218; Sez. 1, n. 37995, del 16/09/2013, Wagne, Rv. 256767; Sez. 6, n. 28010, del 11/06/2009, Anglani, Rv. 244429), dall'altro con riguardo all'imputato che abbia eletto domicilio presso il difensore, affermandosi che la mancata traduzione dell'atto in favore dell'imputato alloglotto comporti una nullità di ordine generale non assoluta ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore di ufficio, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (Sez. 5, n. 48916 del 28/09/2016, Dutu, Rv. 268371).

3.3. Quest'ultimo principio è stato, poi, anche di recente, esteso ai casi nei quali l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia (Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022, Ali, Rv. 283355 — 01 Sez. 1, n. :23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270274), ma sempre esaminando il profilo secondo il quale l'elezione di domicilio presso il difensore non comporta rinuncia dell'indagato alloglotto alla traduzione degli atti nella sua lingua, né alla lettura e all'esame degli atti che lo riguardano (necessari per la predisposizione di una più efficace difesa), svolgendo tale elezione la funzione opposta di garantirgli una più sicura conoscenza degli stessi, senza sviluppare espressamente il tema del rapporto tra nomina del difensore di fiducia e rinuncia alla traduzione degli atti.

Si è affermato che il rapporto fiduciario che lega l'indagato al suo domiciliatario, quand'anche lo stesso sia il difensore di fiducia, comporta a carico di quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti al primo destinati e di tenerli a sua disposizione (Sez. 3, n. 22844 del 26/5/2003, Barbiera, Rv. 224870), ma non anche l'obbligo-onere di traduzione degli atti nella diversa lingua del cliente alloglotto, o di farne comprendere al suo assistito il significato (Sez. 6, n. 30143 del 07/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione).

Al contrario Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860, richiamando quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 136 del 2008, ha affermato che la nomina del difensore di fiducia comporta il sorgere di un rapporto di «continua e doverosa informazione» da parte del difensore verso il cliente, che comprende, non solo la tempestiva informazione sugli atti processuali che interessano il cliente, ma anche «l'obbligo-onere di traduzione degli atti nella eventuale diversa lingua del cliente alloglotta o, quantomeno, di farne comprendere allo stesso comunque il significato, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa..», a differenza, invece, di quanto può ritenersi per il difensore d'ufficio.

Anche in tale ipotesi, si è comunque detto, l'eventuale nullità derivante dall'omessa traduzione non avrebbe carattere assoluto e sarebbe sanata dal silenzio serbato dalla difesa.

4. Applicando al caso in esame i suesposti princìpi, il primo motivo di ricorso, inerente alla nullità del decreto penale di condanna, peraltro espressamente elencato dall'art.143, comma 2, cod. proc. pen. tra gli atti che l'autorità procedente è tenuta a tradurre, risulta infondato.

Secondo quanto si è affermato con riferimento alla sentenza, neanche l'omessa traduzione del decreto penale di condanna integra un'ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per proporre opposizione, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota.

Indipendentemente, dunque, dalla sanatoria dell'atto, che per le nullità non assolute del decreto penale matura solo con la deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 21552 del 29/04/2021, Garbin, Rv. 281333 — 01), nel caso concreto la stessa deduzione della nullità risulta manifestamente infondata.

5. Il secondo motivo di ricorso è fondato, con ultroneità dell'esame delle ulteriori censure.

5.1. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura della censura, risulta quanto segue: - il decreto penale di condanna, emesso il 17 dicembre 2019, è stato notificato in lingua italiana all'imputato presso il domiciliatario a mezzo pec in data 6 febbraio 2020; - in data 21 febbraio 2020 il difensore di fiducia dell'imputato ha presentato a nome di [OSCURATO:PERSONA] opposizione indicando il provvedimento notificatogli, il titolo di reato e la pena irrogata e chiedendo di essere giudicato con rito ordinario; - il decreto che dispone il giudizio, contenente i medesimi estremi del decreto penale opposto e la data dell'udienza di comparizione dinanzi al Tribunale di Messina per il giorno 5 febbraio 2021, è stato depositato in cancelleria il 26 febbraio 2020 e notificato in lingua italiana all'imputato presso il domiciliatario a mezzo pec in data 12 agosto 2020;- all'udienza del 5 febbraio 2021 l'imputato era assente, il difensore di fiducia era presente e il giudice ha disposto un mero rinvio dell'udienza senza pregiudizio dei diritti di prima comparizione; - all'udienza del 22 giugno 2021 l'imputato era assente, il difensore ha eccepito la nullità del decreto penale di condanna e del decreto che dispone il giudizio per omessa traduzione degli atti in lingua conosciuta dall'imputato e il giudice ha disposto il rinvio dell'udienza; - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice, assente l'imputato, ha emesso ordinanza di rigetto dell'eccezione di nullità del decreto penale a seguito della proposta opposizione priva di eccezioni e dell'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio in quanto la traduzione di tale atto non è espressamente prevista nell'art.143, comma 2, cod. proc. peri.

5.2. Tanto premesso, va ricordato che il decreto di giudizio immediato è atto conseguente alla proposta opposizione ai sensi dell'art.464 cod. proc. pen. e contiene quanto previsto per il decreto che dispone il giudizio ciall'art.429, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in quanto richiamati dall'art.456, cornma 1, cod. proc. pen. al quale rimanda l'art.464 cod. proc. peri.

Tale atto deve essere comunicato all'imputato e al difensore almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

L'assimilazione, nel contenuto inerente all'accusa, del decreto che dispone il giudizio immediato al decreto di citazione a giudizio non consente un'interpretazione restrittiva della previsione dell'art.143, comma 2, cod. proc. pen. laddove prevede la traduzione scritta entro un termine congruo «dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio», identica essendo la funzione dei due atti, ossia del decreto di citazione a giudizio e del decreto che dispone il giudizio immediato, con riguardo alla consapevole partecipazione dell'imputato all'udienza di trattazione del processo.

E' stato, peraltro, già affermato che l'omessa traduzione del decreto di giudizio immediato, emesso nei confronti dell'imputato straniero del quale Sia accertata la non conoscenza della lingua italiana, determina una nullità generale di tipo intermedio, che resta sanata dalla comparizione della parte e che, se tempestivamente dedotta, non comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero, bensì la rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento (Sez. 5, n.11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Kovacs, Rv. 272861 01).

6. Conseguentemente, rilevata la mancata comparizione dell'imputato e la tempestiva proposizione dell'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio nel corso dell'udienza immediatamente successiva al compimento dell'atto, il Collegio ritiene che tale nullità non sia stata sanata e che, in applicazione del principio della nullità derivata dettato dall'art.185 cod. proc.pen., si imponga l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con rinvio al primo giudice affinchè provveda alla rinnovazione della citazione previa traduzione dell'atto dichiarato nullo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia emessa il 21/09/2021 dal Tribunale di Messina, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.b), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Taormina il 10 febbraio 2019. La Corte territoriale ha rigettato sia il primo motivo di appello, con cui si chiedeva dichiararsi nulla l'ordinanza emessa dal giudice di primo grado il 14/09/2021 di rigetto dell'eccezione di omessa traduzione del decreto penale di condanna, sia il secondo motivo, con il quale si chiedeva dichiararsi nulla l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di diniego dell'eccezione di nullità per mancata traduzione del decreto di citazione diretta a giudizio. La Corte ha ribadito l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui aveva già rigettato l'eccezione di nullità del decreto penale di condanna in quanto sanata dall'opposizione presentata dal difensore di fiducia, così come l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, data la permanenza della difesa fiduciaria. Il terzo motivo, inerente all'omessa traduzione della sentenza di primo grado in lingua conosciuta dall'imputato, è stato ritenuto superato per avvenuta traduzione della sentenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso deducendo, con quattro motivi, la nullità del decreto penale di condanna, la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, la nullità del decreto di citazione emesso dal Presidente della Corte di appello, con il quale è stata disposta la discussione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, nonché la nullità della sentenza di appello; il ricorrente ha dedotto la nullità assoluta degli atti del processo in quanto non tradotti in lingua russa, ritenendo che l'opposizione a decreto non abbia sanato la nullità e che l'art. 143 cod. proc. pen. debba essere interpretato in senso analogico con estensione a tutte le fattispecie in cui viene a realizzarsi un punto di contatto tra i profili difensivi dell'alloglotta e uno o più atti procedimentali. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Deve, in primo luogo, chiarirsi che l'asserita nullità assoluta degli atti in quanto non tradotti in lingua conosciuta dall'imputato non trova riscontro nella previsione normativa. L'intervenuta modifica dell'art. 143 cod. proc. pen. a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. 4 marzo 2014, n. 32, recante «Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali», entrato in vigore il 2/04/2014, comporta che, per l'imputato che non comprende la lingua del procedimento penale, l'autorità procedente disponga la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna. La norma in esame tende ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa mediante adeguata tutela all'imputato alloglotto anche in rapporto agli atti a contenuto valutativo, al fine di orientare il potere di critica della decisione, ma non dispone espressamente che l'obbligo di traduzione sia previsto a pena di nullità assoluta, né si tratta di ipotesi che possa essere in alcun modo ricompresa tra le nullità così sanzionate ai sensi dell'art.179 cod. proc. peri. 3. Nella giurisprudenza della Corte di legittimità in materia di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotto sono stati elaborati diversi criteri di valutazione delle conseguenze dell'omessa traduzione, giacchè diverse sono le finalità per le quali, in relazione al tipo di atto di cui si tratti, l'autorità procedente dovrà disporne la traduzione scritta entro un termine tale «da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa» (art.143, comma 2, cod. proc. pen.). 3.1. Con particolare riguardo agli atti aventi contenuto decisorio, è stato ritenuto sufficiente garantire la decorrenza del termine impugnatorio dal momento in cui l'imputato ne abbia potuto conoscere il contenuto. Si è, quindi affermato che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integri un'ipotesi di nullità ma, se vi sia. stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (Sez.6, n.40556 del 21/09/2022, Pinto, Rv. 283965 - 01; Sez. 2, n.45408 del 17/10/2019, Kartivadze, Rv. 277775 - 01, nonché Sez. 2, n. 22465 del 28/04/2022, Lucky, Rv. 283407 - 01, in cui si è specificato che questi può richiedere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di impugnazione, la restituzione nel predetto termine correlato alla traduzione del provvedimento, con nuova decorrenza, in ogni caso, dal momento in cui la sentenza venga messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile). 3.2. Con riguardo all'omessa traduzione di atti inerenti alla vocatio in ius, invece, sono state emesse pronunce di segno opposto, da un lato con riguardo all'imputato latitante o irreperibile, escludendosi una lesione concreta dei suoi diritti ove lo stesso si sia posto nella condizione processuale per cui gli atti debbbano essergli notificati mediante consegna al difensore ex art. 161 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 47896 del 19/06/2014, B., Rv. 261218; Sez. 1, n. 37995, del 16/09/2013, Wagne, Rv. 256767; Sez. 6, n. 28010, del 11/06/2009, Anglani, Rv. 244429), dall'altro con riguardo all'imputato che abbia eletto domicilio presso il difensore, affermandosi che la mancata traduzione dell'atto in favore dell'imputato alloglotto comporti una nullità di ordine generale non assoluta ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore di ufficio, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (Sez. 5, n. 48916 del 28/09/2016, Dutu, Rv. 268371). 3.3. Quest'ultimo principio è stato, poi, anche di recente, esteso ai casi nei quali l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia (Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022, Ali, Rv. 283355 — 01 Sez. 1, n. :23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270274), ma sempre esaminando il profilo secondo il quale l'elezione di domicilio presso il difensore non comporta rinuncia dell'indagato alloglotto alla traduzione degli atti nella sua lingua, né alla lettura e all'esame degli atti che lo riguardano (necessari per la predisposizione di una più efficace difesa), svolgendo tale elezione la funzione opposta di garantirgli una più sicura conoscenza degli stessi, senza sviluppare espressamente il tema del rapporto tra nomina del difensore di fiducia e rinuncia alla traduzione degli atti. Si è affermato che il rapporto fiduciario che lega l'indagato al suo domiciliatario, quand'anche lo stesso sia il difensore di fiducia, comporta a carico di quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti al primo destinati e di tenerli a sua disposizione (Sez. 3, n. 22844 del 26/5/2003, Barbiera, Rv. 224870), ma non anche l'obbligo-onere di traduzione degli atti nella diversa lingua del cliente alloglotto, o di farne comprendere al suo assistito il significato (Sez. 6, n. 30143 del 07/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione). Al contrario Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860, richiamando quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 136 del 2008, ha affermato che la nomina del difensore di fiducia comporta il sorgere di un rapporto di «continua e doverosa informazione» da parte del difensore verso il cliente, che comprende, non solo la tempestiva informazione sugli atti processuali che interessano il cliente, ma anche «l'obbligo-onere di traduzione degli atti nella eventuale diversa lingua del cliente alloglotta o, quantomeno, di farne comprendere allo stesso comunque il significato, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa..», a differenza, invece, di quanto può ritenersi per il difensore d'ufficio. Anche in tale ipotesi, si è comunque detto, l'eventuale nullità derivante dall'omessa traduzione non avrebbe carattere assoluto e sarebbe sanata dal silenzio serbato dalla difesa. 4. Applicando al caso in esame i suesposti princìpi, il primo motivo di ricorso, inerente alla nullità del decreto penale di condanna, peraltro espressamente elencato dall'art.143, comma 2, cod. proc. pen. tra gli atti che l'autorità procedente è tenuta a tradurre, risulta infondato. Secondo quanto si è affermato con riferimento alla sentenza, neanche l'omessa traduzione del decreto penale di condanna integra un'ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per proporre opposizione, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota. Indipendentemente, dunque, dalla sanatoria dell'atto, che per le nullità non assolute del decreto penale matura solo con la deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 21552 del 29/04/2021, Garbin, Rv. 281333 — 01), nel caso concreto la stessa deduzione della nullità risulta manifestamente infondata. 5. Il secondo motivo di ricorso è fondato, con ultroneità dell'esame delle ulteriori censure. 5.1. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura della censura, risulta quanto segue: - il decreto penale di condanna, emesso il 17 dicembre 2019, è stato notificato in lingua italiana all'imputato presso il domiciliatario a mezzo pec in data 6 febbraio 2020; - in data 21 febbraio 2020 il difensore di fiducia dell'imputato ha presentato a nome di [OSCURATO:PERSONA] opposizione indicando il provvedimento notificatogli, il titolo di reato e la pena irrogata e chiedendo di essere giudicato con rito ordinario; - il decreto che dispone il giudizio, contenente i medesimi estremi del decreto penale opposto e la data dell'udienza di comparizione dinanzi al Tribunale di Messina per il giorno 5 febbraio 2021, è stato depositato in cancelleria il 26 febbraio 2020 e notificato in lingua italiana all'imputato presso il domiciliatario a mezzo pec in data 12 agosto 2020;- all'udienza del 5 febbraio 2021 l'imputato era assente, il difensore di fiducia era presente e il giudice ha disposto un mero rinvio dell'udienza senza pregiudizio dei diritti di prima comparizione; - all'udienza del 22 giugno 2021 l'imputato era assente, il difensore ha eccepito la nullità del decreto penale di condanna e del decreto che dispone il giudizio per omessa traduzione degli atti in lingua conosciuta dall'imputato e il giudice ha disposto il rinvio dell'udienza; - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice, assente l'imputato, ha emesso ordinanza di rigetto dell'eccezione di nullità del decreto penale a seguito della proposta opposizione priva di eccezioni e dell'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio in quanto la traduzione di tale atto non è espressamente prevista nell'art.143, comma 2, cod. proc. peri. 5.2. Tanto premesso, va ricordato che il decreto di giudizio immediato è atto conseguente alla proposta opposizione ai sensi dell'art.464 cod. proc. pen. e contiene quanto previsto per il decreto che dispone il giudizio ciall'art.429, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in quanto richiamati dall'art.456, cornma 1, cod. proc. pen. al quale rimanda l'art.464 cod. proc. peri. Tale atto deve essere comunicato all'imputato e al difensore almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio. L'assimilazione, nel contenuto inerente all'accusa, del decreto che dispone il giudizio immediato al decreto di citazione a giudizio non consente un'interpretazione restrittiva della previsione dell'art.143, comma 2, cod. proc. pen. laddove prevede la traduzione scritta entro un termine congruo «dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio», identica essendo la funzione dei due atti, ossia del decreto di citazione a giudizio e del decreto che dispone il giudizio immediato, con riguardo alla consapevole partecipazione dell'imputato all'udienza di trattazione del processo. E' stato, peraltro, già affermato che l'omessa traduzione del decreto di giudizio immediato, emesso nei confronti dell'imputato straniero del quale Sia accertata la non conoscenza della lingua italiana, determina una nullità generale di tipo intermedio, che resta sanata dalla comparizione della parte e che, se tempestivamente dedotta, non comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero, bensì la rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento (Sez. 5, n.11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Kovacs, Rv. 272861 01). 6. Conseguentemente, rilevata la mancata comparizione dell'imputato e la tempestiva proposizione dell'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio nel corso dell'udienza immediatamente successiva al compimento dell'atto, il Collegio ritiene che tale nullità non sia stata sanata e che, in applicazione del principio della nullità derivata dettato dall'art.185 cod. proc.pen., si imponga l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con rinvio al primo giudice affinchè provveda alla rinnovazione della citazione previa traduzione dell'atto dichiarato nullo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sente
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