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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01144/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 febbraio 2021, il Giudice di pace di Verona, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, commesso il 27 febbraio 2014.

2. Avverso la citata sentenza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.

Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 e vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, il Giudice di pace avrebbe dovuto motivare circa la possibilità di escludere la procedibilità per la sussistenza dei requisiti della particolare tenuità del fatto, di cui alla citata norma. [OSCURATO:PERSONA] Va esclusa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, poiché il Giudice di pace non ha motivato circa la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, malgrado la richiesta della difesa.

Ciò posto, il reato risulta estinto per prescrizione, avuto riguardo al tempo trascorso, al titolo del reato e al fatto che il ricorso non è inammissibile, come notato.

Ne consegue che la sentenza qui impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, 12 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 febbraio 2021, il Giudice di pace di Verona, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, commesso il 27 febbraio 2014. 2. Avverso la citata sentenza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 e vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, il Giudice di pace avrebbe dovuto motivare circa la possibilità di escludere la procedibilità per la sussistenza dei requisiti della particolare tenuità del fatto, di cui alla citata norma. [OSCURATO:PERSONA] Va esclusa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, poiché il Giudice di pace non ha motivato circa la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, malgrado la richiesta della difesa. Ciò posto, il reato risulta estinto per prescrizione, avuto riguardo al tempo trascorso, al titolo del reato e al fatto che il ricorso non è inammissibile, come notato. Ne consegue che la sentenza qui impugnata deve essere annullata senza rinvio. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 12 luglio
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