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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 2026

Cassazione n. 22720/2026

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zione, tramite difensore difiducia abilitato, avverso l’ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di Parma, in funzione digiudice dell’esecuzione (n. 317/2025 Inc. es.), ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc.pen. di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze meglioindicate nell’istanza medesima;Che a fondamento del rigetto il Giudice dell’esecuzione ha esaustivamenteargomentato nel senso che i reati in questione, pur essendo stati commessi entrambi inParma, a breve distanza l'uno dall'altro, sono espressione di autonome deliberazionioccasionate da contingenze, come del resto argomentato dalla stessa difesa, trattandosi difatti del tutto eterogenei tra loro (in un caso di rapina e nell’altro di resistenza a pubblicoufficiale originata in contesto del tutto differente e in alcun modo riconducibili al delittocommesso per primo: pag. 2 ord. imp.); ha altresì escluso che il collegamento tra le condottein questione possa trarsi dalla sola condizione di tossicodipendenza del condannato,giacché dalla lettura delle sentenze non emerge in alcun modo che i reati in questionefossero voluti e programmati in relazione allo stato di tossicodipendenza dell’imputato, né èemersa l’effettiva sussistenza di una condizione di astinenza dall’uso delle sostanze almomento della perpetrazione dei reati in questione (pag. 2 ord. imp.); Che il ricorso – che deduce inosservanza della legge penale in relazione al rigettodell’istanza ex art 671 cod. proc. pen. in relazione all’art. 81 cpv. cod. pen. – è statopropostoper motivi non consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze inpunto di fatto e comunque per motivi manifestamente infondati perché la dedotta censurache lamenta l’illegittimità del diniego della continuazione non si confronta con il puntualeargomentare del giudice dell’esecuzione, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, ilquale, nell’evidenziare la diversità l’eterogeneità delle violazioni e delle modalità operative, ladiversità di indole e di natura dei reati, ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indicisintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell’art. 81 cpv. cod. pen.(pagg. 2-3 ord. imp.) stigmatizzando altresì l’assenza di alcun elemento specifico e concretoposto a sostegno dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., dovendosi a tal fine ribadire che,secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:- l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazionein fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecitepreviamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un generedi vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv.284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vitadelinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di unnumero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili apriori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, chesi concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»(Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola basedell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta adelinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico,ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, conla tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenzialicommettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n.12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione dellacondotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dalcrimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso eopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, ispirato al favorrei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012,Abbassi, Rv. 252950-01);- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarnoper configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che chiede,come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali(Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); - la previsione normativa del parametro di valutazione dello stato di tossicodipendenzaai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato non stabilisce una presunzioneiuris tantum in ordine alla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso relativamente ai reatiche servono all’approvvigionamento della droga o, comunque, di denaro per acquistarla(Sez. 5, n. 29845 del 7/7/2015, P. non mass.; Sez. 6, n. 22553 del 29/3/2017, Braguti, Rv.270391-01; Sez. 1, n. 49653 del 3/10/2014, Letizia, Rv. 261271-01), posto che la modificadell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo" concetto di continuazioneper i tossicodipendenti: anche per tale categoria di autori di delitti, infatti, resta intonsa lanecessità che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopraenucleato (così, da ultimo, Sez. 1, n. 3949 del 07/01/2026, Catalano, non mass.), dovendoessere negata la richiesta continuazione qualora gli elementi addotti dalla difesa non sianoespressivi di un medesimo disegno criminoso, bensì di un’abitualità a delinquere perché ilgiudice dell’esecuzione non può - in quanto la norma dell'art. 671 cod. proc. pen., così comemodificata, non glielo consente - sostituire alla preventiva e unitaria programmazione deireati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente;Che pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze non sono consentite ein ogni caso sono manifestamente infondate perché per lo più tese a sollecitare una diversae alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, F., Rv. 280601-01), essendo inibite al giudice di legittimità la rilettura deglielementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l’adozione di nuovi ediversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesiindicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una miglioredel 30/09/2025, Merendino, non mass.), senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresada Sez.

U, n. 6903 del 27/5/2017, Aiello, in motiv. § 1; ex multis, Sez. 5, n. 29841 del21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025, Lunetta, non mass.; Sez. 6, n.43139 del 19/9/2019, Sessa, non mass.);Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, con oscuramento dei dati identificativi del ricorrente; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione, tramite difensore difiducia abilitato, avverso l’ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di Parma, in funzione digiudice dell’esecuzione (n. 317/2025 Inc. es.), ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc.pen. di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze meglioindicate nell’istanza medesima;Che a fondamento del rigetto il Giudice dell’esecuzione ha esaustivamenteargomentato nel senso che i reati in questione, pur essendo stati commessi entrambi inParma, a breve distanza l'uno dall'altro, sono espressione di autonome deliberazionioccasionate da contingenze, come del resto argomentato dalla stessa difesa, trattandosi difatti del tutto eterogenei tra loro (in un caso di rapina e nell’altro di resistenza a pubblicoufficiale originata in contesto del tutto differente e in alcun modo riconducibili al delittocommesso per primo: pag. 2 ord. imp.); ha altresì escluso che il collegamento tra le condottein questione possa trarsi dalla sola condizione di tossicodipendenza del condannato,giacché dalla lettura delle sentenze non emerge in alcun modo che i reati in questionefossero voluti e programmati in relazione allo stato di tossicodipendenza dell’imputato, né èemersa l’effettiva sussistenza di una condizione di astinenza dall’uso delle sostanze almomento della perpetrazione dei reati in questione (pag. 2 ord. imp.); Che il ricorso – che deduce inosservanza della legge penale in relazione al rigettodell’istanza ex art 671 cod. proc. pen. in relazione all’art. 81 cpv. cod. pen. – è statopropostoper motivi non consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze inpunto di fatto e comunque per motivi manifestamente infondati perché la dedotta censurache lamenta l’illegittimità del diniego della continuazione non si confronta con il puntualeargomentare del giudice dell’esecuzione, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, ilquale, nell’evidenziare la diversità l’eterogeneità delle violazioni e delle modalità operative, ladiversità di indole e di natura dei reati, ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indicisintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell’art. 81 cpv. cod. pen.(pagg. 2-3 ord. imp.) stigmatizzando altresì l’assenza di alcun elemento specifico e concretoposto a sostegno dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., dovendosi a tal fine ribadire che,secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:- l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazionein fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecitepreviamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un generedi vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv.284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vitadelinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di unnumero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili apriori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, chesi concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»(Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola basedell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta adelinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico,ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, conla tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenzialicommettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n.12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione dellacondotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dalcrimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso eopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, ispirato al favorrei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012,Abbassi, Rv. 252950-01);- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarnoper configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che chiede,come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); - la previsione normativa del parametro di valutazione dello stato di tossicodipendenzaai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato non stabilisce una presunzioneiuris tantum in ordine alla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso relativamente ai reatiche servono all’approvvigionamento della droga o, comunque, di denaro per acquistarla(Sez. 5, n. 29845 del 7/7/2015, P. non mass.; Sez. 6, n. 22553 del 29/3/2017, Braguti, Rv.270391-01; Sez. 1, n. 49653 del 3/10/2014, Letizia, Rv. 261271-01), posto che la modificadell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo" concetto di continuazioneper i tossicodipendenti: anche per tale categoria di autori di delitti, infatti, resta intonsa lanecessità che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopraenucleato (così, da ultimo, Sez. 1, n. 3949 del 07/01/2026, Catalano, non mass.), dovendoessere negata la richiesta continuazione qualora gli elementi addotti dalla difesa non sianoespressivi di un medesimo disegno criminoso, bensì di un’abitualità a delinquere perché ilgiudice dell’esecuzione non può - in quanto la norma dell'art. 671 cod. proc. pen., così comemodificata, non glielo consente - sostituire alla preventiva e unitaria programmazione deireati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente;Che pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze non sono consentite ein ogni caso sono manifestamente infondate perché per lo più tese a sollecitare una diversae alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, F., Rv. 280601-01), essendo inibite al giudice di legittimità la rilettura deglielementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l’adozione di nuovi ediversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesiindicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una miglioredel 30/09/2025, Merendino, non mass.), senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresada Sez. U, n. 6903 del 27/5/2017, Aiello, in motiv. § 1; ex multis, Sez. 5, n. 29841 del21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025, Lunetta, non mass.; Sez. 6, n.43139 del 19/9/2019, Sessa, non mass.);Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, con oscuramento dei dati identificativi del ricorrente; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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