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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 febbraio 2024

Cassazione n. 26631/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione e conferma delle statuizioni civili; letta la memoria del 19 febbraio 2024 della difesa (presentata all'attenzione del Collegio della Settima Sezione Penale di questa Corte), [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 maggio 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena condizionalmente sospesa di mesi quattro e giorni dieci di reclusione in ordine ai delitti di cui all'art. 336 (capo a) ed agli artt. 582, 585, 576 primo comma, n. 1 e 61, n. 10 cod. pen. (capo b), commessi a Palermo il 18 settembre 2014, ed al risarcimento del danno ed alle spese in favore parte civile costituita.

Secondo l'accusa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe cagionato lesioni personali guaribili in dieci giorni ai danni dell'Ausiliario del traffico [OSCURATO:PERSONA], al fine di costringere costui ad annullare la sanzione amministrativa contestata alla figlia [OSCURATO:PERSONA] per omessa esibizione del titolo di autorizzazione alla sosta.

La Corte di appello, rilavata la non maturata prescrizione in ragione della stasi del procedimento all'esito della richiesta di messa alla prova poi rifiutata dalla Aglieri, ha ritenuto congruamente motivata la decisione quanto a genuinità delle plurime dichiarazioni rese della persona offesa confermate dal collega presente ai fatti, rigettando le censure con cui si prospettavano contraddizioni tra le varie propalazioni.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, impugna l'indicata sentenza deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157, 158, 159, 160, 161 e 168-ter cod. pen.

Il ricorrente rileva che, in considerazione dei fatti commessi al 18 settembre 2014, i reati contestati risultano prescritti.

Ed infatti, dopo una preliminare richiesta di rinvio affinché il difensore si munisse di procura speciale, il 2 marzo 2018, avendo formulato istanza di sospensione per messa alla prova, venivano disposti vari rinvii senza che il Tribunale sospendesse i termini di prescrizione, all'esito dei quali, la Aglieri non rifiutava di aderire al programma predisposto dall'Ufficio esecuzione penale esterna di Palermo.

Ha errato - secondo la difesa - la Corte di appello nel ritenere che la sospensione operasse per tutto il periodo successivo alla richiesta di messa alla prova (dal 2 marzo 2018 al 7 febbraio 2020, unitamente ai 64 giorni di sospensione), così da pervenire alla decisione di non dichiarare prescrizione dei reati.

Si osserva come la ricorrente aveva ritenuto di non aderire al programma predisposto dall'Ufficio esecuzione penale esterna solo in data 25 settembre 2017, dopo averlo visionato e, pertanto, prima che venisse disposta la messa alla prova, non potendosi a costei imputare il ritardo con cui il citato Ufficio aveva predisposto il programma penale.

La sospensione dei termini di prescrizione sarebbe stata ipotizzabile solo allorché, predisposto il programma, l'imputata fosse stata ammessa alla prova previa adesione allo stesso.2.2.

Con il secondo motivo di deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di violenza e minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 cod. pen.

La difesa osserva come la presunta minaccia e violenza consistita nel colpire con un pugno al viso il verbalizzante dipendente dell'AMAT", addetto al servizio di mobilità, non fosse funzionale all'annullamento della sanzione amministrativa ma costituisse una mera reazione all'attività di ufficio ormai svolta.

3. Il procedimento è trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 (convertito con modificazioni nella legge del 18/12/2020 n. 176) come prorogato dall'art. 16 d.l. n. 228 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato con la necessità di annullare la sentenza per intervenuta prescrizione.

2. Deve essere richiamata, in quanto condivisa dal Collegio, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il rinvio dell'udienza, disposto d'ufficio dal giudice al fine di consentire l'elaborazione, nei confronti dell'imputato ammesso alla prova, del programma di trattamento da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, non determina la sospensione del decorso dei termini di prescrizione, trattandosi di differimento non dovuto ad esigenze attinenti all'acquisizione di elementi di prova o al riconoscimento di termini a difesa ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. (Sez. 4, n. 40848 del 13/09/2023, Menduni, Rv. 285105 - 01).

2.1. Ed invero, secondo la scansione prevista dal codice, il procedimento di messa alla prova ha inizio con la proposizione dell'istanza da parte dell'imputato o dal suo difensore munito di procura speciale che, in conformità con quanto previsto dagli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen., allega un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA]; verificata la mancanza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., il giudice decide con ordinanza nel corso della stessa udienza o in apposita udienza in camera di consiglio, valutando l'idoneità del programma predisposto previo vaglio di congruità - se del caso - con applicazione degli indici di cui all'art. 133 cod. pen., sulla durata complessiva del lavoro di pubblica utilità (Sez. 6, n. 44646 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Evangelista, Rv. 277216; Sez. 5, n. 48258 del 04/11/2018, Cusimano, Rv. 277551).L'art. 168-ter cod. pen., introdotto dall'art. 3,

I. 28 aprile 2014 n. 67, prevede che nel corso del periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova disposta dal Giudice ex art. 464-quater, cod. pen., resta sospeso il termine di prescrizione del reato che riprende a decorrere o all'atto della sentenza dichiarativa di estinzione del reato o dall'ordinanza che dichiari l'esito negativo della messa alla prova o, ancora, a seguito di provvedimento di revoca ex art. 464-octies e 141-ter disp. att. cod. proc. pen.

Qualora non sia stato, invece, allegato, all'atto della richiesta, il programma di trattamento, se ne deve provare l'invio all'Ufficio per l'esecuzione penale esterna.

2.2. Nel caso di specie, dopo un'udienza (2 dicembre 2017) in cui il difensore richiedeva un rinvio per munirsi di procura speciale onde poter formulare richiesta di riti alternativi, all'udienza successiva del 2 marzo 2018 formulava istanza di messa alla prova, senza essere munito di programma, né la difesa forniva dimostrazione che la stessa fosse stata inoltrata all'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA].

In detta udienza, pertanto, il Giudice trasmetteva la richiesta all'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] affinché predisponesse apposito programma di messa alla prova, rinviando all'udienza del 3 ottobre 2018, sede in cui, per ben due volte (udienza del 3 aprile 2019 e del 25 settembre 2019), il citato Ufficio chiedeva un rinvio al Giudice al fine di predisporre il programma nel frattempo non completato.

Se, pertanto, la richiesta di differimento dell'udienza formulata dal difensore al fine di consentire l'elaborazione del programma di trattamento, non ricompreso nella disciplina prevista dall'art. 168-ter, cod. pen., si inquadra nella seconda ipotesi prevista dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. (Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019, dep. 2020, Agnelli, Rv. 279001), e determina l'effetto sostanziale della sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale, quelli successivi disposti d'ufficio dal Tribunale affinché l' Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] elaborasse il programma, compito non assolto, non possono, invece, essere valorizzati ai fini della sospensione del corso della prescrizione, in quanto svincolati da ogni richiesta di parte e di fatto riconducibili all'autonoma decisione del giudice invero condizionata dall'inerzia dell'Ufficio preposto.

2.3. Non devono, sul punto, fuorviare quelle decisioni di questa Corte che, prendendo proprio spunto da quanto stabilito dalla sentenza della Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019, dep. 2020, Agnelli, cit., secondo cui il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all'elaborazione, da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice, hanno ritenuto che la sospensione del termine operasse anche in occasione dei rinvii successivi al primo (Sez. 4, n. 37280 del 07/06/2023, Cagnoni, non massimata; Sez. 4, n. 4602 del 14/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).

I rinvii, in tali casi, contrariamente a quanto verificatosi nel caso in esame, erano patrocinati dalla stessa difesa o dall'imputato e non disposti, d'ufficio, dal Giudice.

3. Ciò rilevato, deve osservarsi come la prescrizione, tenuto conto della richiesta della difesa di munirsi di procura speciale (giorni 90 per il rinvio dal 2 dicembre 2017 al 2 marzo 2018), del rinvio finalizzato a richiedere che l'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] predisponesse il programma (giorni 214 dal 2 marzo 2018 al 3 ottobre 2018), del periodo di sospensione operante ope legis previsto dalla normativa per il contenimento della pandemia da COVID-19, dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 (giorni 64 in quanto l'udienza fissata per il 22 aprile 2020 veniva rinviata al 4 novembre 2020, secondo SU, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432) ha subito una sospensione di complessivi giorni 368 che, sommati ai sette anni e sei mesi necessari per la prescrizione, inclusa l'interruzione ex art. 160 cod. pen., implica che la stessa sia perenta il 21 marzo 2023, data precedente a quella in cui è intervenuta la decisione di secondo grado (3 maggio 2023).

Analoga sorte subirebbe il procedimento qualora si conteggiassero i sedici giorni di rinvio intercorsi dall'udienza del 10 marzo 2021 a quella del 26 marzo 2021, tenuto conto della disposta sospensione dei termini di prescrizione decretata dal Giudice per il rinvio, invero riconducibile all'assenza del teste della difesa che aveva presentato certificato medico. 4.

Il secondo motivo, al quale deve essere fornita risposta in ragione della costituita parte civile, è generico e teso a richiedere una preclusa rilettura degli elementi probatori che hanno portato la Corte di appello, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, del collega e della documentazione sanitaria, a confermare la valutazione operata dal Tribunale in ordine allo svolgimento dei fatti.

La decisione ha con completezza valorizzato la minaccia rivolta all'ausiliario del traffico con cui la ricorrente aveva intimidito la persona offesa (facendo valere la propria posizione di dipendente di ruolo del Comune a fronte del lavoro precario dell'ausiliario) e la violenza consistita nel colpire con un pugno l'uomo, intese quali condotte finalizzate a costringere la persona offesa ad annullare la sanzione amministrativa contestata ed apposta sul parabrezza della macchina.5.

All'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione, consegue la conferma delle statuizioni civili in favore della parte civile costituita.

P.Q.M.

Annulla la senza rinvio la sentenza im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione e conferma delle statuizioni civili; letta la memoria del 19 febbraio 2024 della difesa (presentata all'attenzione del Collegio della Settima Sezione Penale di questa Corte), [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 maggio 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena condizionalmente sospesa di mesi quattro e giorni dieci di reclusione in ordine ai delitti di cui all'art. 336 (capo a) ed agli artt. 582, 585, 576 primo comma, n. 1 e 61, n. 10 cod. pen. (capo b), commessi a Palermo il 18 settembre 2014, ed al risarcimento del danno ed alle spese in favore parte civile costituita. Secondo l'accusa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe cagionato lesioni personali guaribili in dieci giorni ai danni dell'Ausiliario del traffico [OSCURATO:PERSONA], al fine di costringere costui ad annullare la sanzione amministrativa contestata alla figlia [OSCURATO:PERSONA] per omessa esibizione del titolo di autorizzazione alla sosta. La Corte di appello, rilavata la non maturata prescrizione in ragione della stasi del procedimento all'esito della richiesta di messa alla prova poi rifiutata dalla Aglieri, ha ritenuto congruamente motivata la decisione quanto a genuinità delle plurime dichiarazioni rese della persona offesa confermate dal collega presente ai fatti, rigettando le censure con cui si prospettavano contraddizioni tra le varie propalazioni. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, impugna l'indicata sentenza deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157, 158, 159, 160, 161 e 168-ter cod. pen. Il ricorrente rileva che, in considerazione dei fatti commessi al 18 settembre 2014, i reati contestati risultano prescritti. Ed infatti, dopo una preliminare richiesta di rinvio affinché il difensore si munisse di procura speciale, il 2 marzo 2018, avendo formulato istanza di sospensione per messa alla prova, venivano disposti vari rinvii senza che il Tribunale sospendesse i termini di prescrizione, all'esito dei quali, la Aglieri non rifiutava di aderire al programma predisposto dall'Ufficio esecuzione penale esterna di Palermo. Ha errato - secondo la difesa - la Corte di appello nel ritenere che la sospensione operasse per tutto il periodo successivo alla richiesta di messa alla prova (dal 2 marzo 2018 al 7 febbraio 2020, unitamente ai 64 giorni di sospensione), così da pervenire alla decisione di non dichiarare prescrizione dei reati. Si osserva come la ricorrente aveva ritenuto di non aderire al programma predisposto dall'Ufficio esecuzione penale esterna solo in data 25 settembre 2017, dopo averlo visionato e, pertanto, prima che venisse disposta la messa alla prova, non potendosi a costei imputare il ritardo con cui il citato Ufficio aveva predisposto il programma penale. La sospensione dei termini di prescrizione sarebbe stata ipotizzabile solo allorché, predisposto il programma, l'imputata fosse stata ammessa alla prova previa adesione allo stesso.2.2. Con il secondo motivo di deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di violenza e minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 cod. pen. La difesa osserva come la presunta minaccia e violenza consistita nel colpire con un pugno al viso il verbalizzante dipendente dell'AMAT", addetto al servizio di mobilità, non fosse funzionale all'annullamento della sanzione amministrativa ma costituisse una mera reazione all'attività di ufficio ormai svolta. 3. Il procedimento è trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 (convertito con modificazioni nella legge del 18/12/2020 n. 176) come prorogato dall'art. 16 d.l. n. 228 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato con la necessità di annullare la sentenza per intervenuta prescrizione. 2. Deve essere richiamata, in quanto condivisa dal Collegio, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il rinvio dell'udienza, disposto d'ufficio dal giudice al fine di consentire l'elaborazione, nei confronti dell'imputato ammesso alla prova, del programma di trattamento da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, non determina la sospensione del decorso dei termini di prescrizione, trattandosi di differimento non dovuto ad esigenze attinenti all'acquisizione di elementi di prova o al riconoscimento di termini a difesa ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. (Sez. 4, n. 40848 del 13/09/2023, Menduni, Rv. 285105 - 01). 2.1. Ed invero, secondo la scansione prevista dal codice, il procedimento di messa alla prova ha inizio con la proposizione dell'istanza da parte dell'imputato o dal suo difensore munito di procura speciale che, in conformità con quanto previsto dagli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen., allega un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA]; verificata la mancanza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., il giudice decide con ordinanza nel corso della stessa udienza o in apposita udienza in camera di consiglio, valutando l'idoneità del programma predisposto previo vaglio di congruità - se del caso - con applicazione degli indici di cui all'art. 133 cod. pen., sulla durata complessiva del lavoro di pubblica utilità (Sez. 6, n. 44646 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Evangelista, Rv. 277216; Sez. 5, n. 48258 del 04/11/2018, Cusimano, Rv. 277551).L'art. 168-ter cod. pen., introdotto dall'art. 3, I. 28 aprile 2014 n. 67, prevede che nel corso del periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova disposta dal Giudice ex art. 464-quater, cod. pen., resta sospeso il termine di prescrizione del reato che riprende a decorrere o all'atto della sentenza dichiarativa di estinzione del reato o dall'ordinanza che dichiari l'esito negativo della messa alla prova o, ancora, a seguito di provvedimento di revoca ex art. 464-octies e 141-ter disp. att. cod. proc. pen. Qualora non sia stato, invece, allegato, all'atto della richiesta, il programma di trattamento, se ne deve provare l'invio all'Ufficio per l'esecuzione penale esterna. 2.2. Nel caso di specie, dopo un'udienza (2 dicembre 2017) in cui il difensore richiedeva un rinvio per munirsi di procura speciale onde poter formulare richiesta di riti alternativi, all'udienza successiva del 2 marzo 2018 formulava istanza di messa alla prova, senza essere munito di programma, né la difesa forniva dimostrazione che la stessa fosse stata inoltrata all'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA]. In detta udienza, pertanto, il Giudice trasmetteva la richiesta all'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] affinché predisponesse apposito programma di messa alla prova, rinviando all'udienza del 3 ottobre 2018, sede in cui, per ben due volte (udienza del 3 aprile 2019 e del 25 settembre 2019), il citato Ufficio chiedeva un rinvio al Giudice al fine di predisporre il programma nel frattempo non completato. Se, pertanto, la richiesta di differimento dell'udienza formulata dal difensore al fine di consentire l'elaborazione del programma di trattamento, non ricompreso nella disciplina prevista dall'art. 168-ter, cod. pen., si inquadra nella seconda ipotesi prevista dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. (Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019, dep. 2020, Agnelli, Rv. 279001), e determina l'effetto sostanziale della sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale, quelli successivi disposti d'ufficio dal Tribunale affinché l' Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] elaborasse il programma, compito non assolto, non possono, invece, essere valorizzati ai fini della sospensione del corso della prescrizione, in quanto svincolati da ogni richiesta di parte e di fatto riconducibili all'autonoma decisione del giudice invero condizionata dall'inerzia dell'Ufficio preposto. 2.3. Non devono, sul punto, fuorviare quelle decisioni di questa Corte che, prendendo proprio spunto da quanto stabilito dalla sentenza della Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019, dep. 2020, Agnelli, cit., secondo cui il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all'elaborazione, da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice, hanno ritenuto che la sospensione del termine operasse anche in occasione dei rinvii successivi al primo (Sez. 4, n. 37280 del 07/06/2023, Cagnoni, non massimata; Sez. 4, n. 4602 del 14/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). I rinvii, in tali casi, contrariamente a quanto verificatosi nel caso in esame, erano patrocinati dalla stessa difesa o dall'imputato e non disposti, d'ufficio, dal Giudice. 3. Ciò rilevato, deve osservarsi come la prescrizione, tenuto conto della richiesta della difesa di munirsi di procura speciale (giorni 90 per il rinvio dal 2 dicembre 2017 al 2 marzo 2018), del rinvio finalizzato a richiedere che l'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] predisponesse il programma (giorni 214 dal 2 marzo 2018 al 3 ottobre 2018), del periodo di sospensione operante ope legis previsto dalla normativa per il contenimento della pandemia da COVID-19, dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 (giorni 64 in quanto l'udienza fissata per il 22 aprile 2020 veniva rinviata al 4 novembre 2020, secondo SU, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432) ha subito una sospensione di complessivi giorni 368 che, sommati ai sette anni e sei mesi necessari per la prescrizione, inclusa l'interruzione ex art. 160 cod. pen., implica che la stessa sia perenta il 21 marzo 2023, data precedente a quella in cui è intervenuta la decisione di secondo grado (3 maggio 2023). Analoga sorte subirebbe il procedimento qualora si conteggiassero i sedici giorni di rinvio intercorsi dall'udienza del 10 marzo 2021 a quella del 26 marzo 2021, tenuto conto della disposta sospensione dei termini di prescrizione decretata dal Giudice per il rinvio, invero riconducibile all'assenza del teste della difesa che aveva presentato certificato medico. 4. Il secondo motivo, al quale deve essere fornita risposta in ragione della costituita parte civile, è generico e teso a richiedere una preclusa rilettura degli elementi probatori che hanno portato la Corte di appello, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, del collega e della documentazione sanitaria, a confermare la valutazione operata dal Tribunale in ordine allo svolgimento dei fatti. La decisione ha con completezza valorizzato la minaccia rivolta all'ausiliario del traffico con cui la ricorrente aveva intimidito la persona offesa (facendo valere la propria posizione di dipendente di ruolo del Comune a fronte del lavoro precario dell'ausiliario) e la violenza consistita nel colpire con un pugno l'uomo, intese quali condotte finalizzate a costringere la persona offesa ad annullare la sanzione amministrativa contestata ed apposta sul parabrezza della macchina.5. All'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione, consegue la conferma delle statuizioni civili in favore della parte civile costituita. P.Q.M. Annulla la senza rinvio la sentenza im
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