CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 44517/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Trani del 12 aprile 2010 (di condanna per il reato di cui agli artt.81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Andria in data 11 febbraio 2009), ha escluso la recidiva per [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (rigetto di qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. n.309/90, eccessivo aumento a titolo di continuazione e omessa motivazione del riconoscimento della recidiva per Acri) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza alle pagg.4-5 e dell'entità minima dell'aumento ai sensi dell'art.81, comma 2, cod. pen.; che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il 'oslieretensore I