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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 30186/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02DS7DZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata, ritenuto che i primi due motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen. e della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 ter cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 6-7 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello ha correttamente motivato relativamente agli elementi costitutivi della condotta illecita contestata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti quali le particolari modalità della condotta e i numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravato l'imputato (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata), circostanza che hanno condotto il giudice di merito ad escludere una prognosi di ricaduta nel reato idonea a legittimare l'applicazione di una misura alternativa o altri benefici premiali; rilevato, pertanto e con assorbimento di quanto contenuto nella memoria, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 02/07/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] 'te [OSCURATO:PERSONA] M sini D gostini [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02DS7DZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata, ritenuto che i primi due motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen. e della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 ter cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 6-7 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello ha correttamente motivato relativamente agli elementi costitutivi della condotta illecita contestata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti quali le particolari modalità della condotta e i numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravato l'imputato (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata), circostanza che hanno condotto il giudice di merito ad escludere una prognosi di ricaduta nel reato idonea a legittimare l'applicazione di una misura alternativa o altri benefici premiali; rilevato, pertanto e con assorbimento di quanto contenuto nella memoria, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 02/07/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] 'te [OSCURATO:PERSONA] M sini D gostini [OSCURATO:PERSONA]
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