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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 35517/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 14 marzo 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 4 e 5 cod. pen., ritenendo provato che gli imputati, in concorso tra loro, si erano impossessati di una bicicletta elettrica mediante rottura della catena antifurto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione: nullità per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; nullità per violazione dell'art.62 bis cod. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; nullità per violazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1.1Iprimo motivo risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La Corte territoriale ha adeguatamente ricostruito la compartecipazione del ricorrente sulla base delle dichiarazioni testimoniali dei Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], i quali riferivano di aver osservato tre soggetti mentre erano impegnati nell'azione furtiva di una bicicletta elettrica; in particolare, [OSCURATO:PERSONA], fungeva da palo, e dopo che la bici era stata liberata dalla catena antifurto mediante rottura, si allontanava unitamente agli altri correi con la refurtiva (pag. 4).

Il riconoscimento da parte del proprietario del mezzo come proprio e l'ammissione degli originari coimputati circa il trasporto della bicicletta completavano il quadro probatorio.

La motivazione, sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta, non è superata dalla ricostruzione meramente alternativa prospettata in questa sede.

3.2. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis cod. pen., per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).

La Corte di merito ha esplicitamente motivato il diniego, valorizzando le modalità della condotta delittuosa caratterizzata da evidente spinta a delinquere e la circostanza che gli imputati si erano 2_ impossessati del mezzo rimuovendo le protezioni e allontanandosi, ignorando l'intimazione di fermarsi rivolta loro dalle forze dell'ordine.

3.2. Il terzo motivo, relativo alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., è inammissibile in quanto non risulta essere stato dedotto nei motivi di appello.

In linea generale, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (Sez. 2, n.29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 — 01; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

Nello specifico, occorre aggiungere il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n.29538 del 28/05/2019, Rv. 276596).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 14 marzo 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 4 e 5 cod. pen., ritenendo provato che gli imputati, in concorso tra loro, si erano impossessati di una bicicletta elettrica mediante rottura della catena antifurto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione: nullità per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; nullità per violazione dell'art.62 bis cod. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; nullità per violazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1.1Iprimo motivo risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte territoriale ha adeguatamente ricostruito la compartecipazione del ricorrente sulla base delle dichiarazioni testimoniali dei Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], i quali riferivano di aver osservato tre soggetti mentre erano impegnati nell'azione furtiva di una bicicletta elettrica; in particolare, [OSCURATO:PERSONA], fungeva da palo, e dopo che la bici era stata liberata dalla catena antifurto mediante rottura, si allontanava unitamente agli altri correi con la refurtiva (pag. 4). Il riconoscimento da parte del proprietario del mezzo come proprio e l'ammissione degli originari coimputati circa il trasporto della bicicletta completavano il quadro probatorio. La motivazione, sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta, non è superata dalla ricostruzione meramente alternativa prospettata in questa sede. 3.2. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis cod. pen., per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). La Corte di merito ha esplicitamente motivato il diniego, valorizzando le modalità della condotta delittuosa caratterizzata da evidente spinta a delinquere e la circostanza che gli imputati si erano 2_ impossessati del mezzo rimuovendo le protezioni e allontanandosi, ignorando l'intimazione di fermarsi rivolta loro dalle forze dell'ordine. 3.2. Il terzo motivo, relativo alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., è inammissibile in quanto non risulta essere stato dedotto nei motivi di appello. In linea generale, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (Sez. 2, n.29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 — 01; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Nello specifico, occorre aggiungere il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n.29538 del 28/05/2019, Rv. 276596). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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