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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27147/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 417/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: PREU – prova dell’imputazione temporale delle operazioni - contror icorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 1220/02/20 depositata in data 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per tributi, interessi e sanzioni dovuti in forza dell’attività di gestione di giochi e lotterie (c.d.

PREU) esercitata nell’anno 2008, derivante da PVC della GdF di Cosenza che contestava l’alterazione del flusso di giocate; - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso quanto alla rideterminazione delle sanzioni; tal pronuncia era impugnata dalla società; - con la sentenza impugnata la CTR acc oglieva l’appello; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi di ricorso; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso ed ha depositato memoria; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 del 116 c. 1 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto indebitamente computate nell'anno di imposta 2008 somme di spettanza degli anni precedenti con conseguente decadenza dell'ufficio dalla possibilità di esigere nel 2013 l’imposta per gli anni precedenti al 2008; - il motivo è inammissibile; - esso invero, nella sua concreta articolazione, sollecita la Corte a un riesame del merito della controversia, qui non consentito; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 39 quater c. 3 del d.

L. n. 269 del 2003, nel testo vigente ratione temporis, e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittimo l’operato dell’Ufficio che avrebbe recuperato somme imputandole a operazioni di gioco che si sono assunte come perfezionatesi nell’anno di esecuzione del controllo della GdF, ma che in realtà sono state realizzate in anni precedenti, in violazione quindi della decadenza dell’Amministrazione dal potere di controllo; - il motivo è fondato; - a fronte infatti della comprovata alterazione fraudolenta del meccanismo di gioco, che fa scattare l’applicazione dell’art. 39 quater del d.

L. n. 269 del 2003 atto a consentire da determinazione induttiva delle somme giocate ai fini della rideterminazione del PREU, l’Erario è appunto legittimato a una determinazione induttiva delle somme giocate; a fronte di tal determinazione induttiva, si trasferisce sulla società contribuente l’onere di fornir prova dell’imputazione a diverso periodo d’imposta delle operazioni di gioco che assume esser state riprese a imposizione illegittimamente in quanto perfezionatesi in anni antecedenti lo spirare del termine di decadenza dell’Ufficio dal potere di controllo (Cass.32099/2018); - infatti, il chiaro riferimento della disposizione (“determinano induttivamente”) consente di ritenere che ove il comportamento fraudolento del contribuente si frapponga all’esercizio della funzione di controllo, è la possibilità dell’Amministrazione di rideterminare la materia economica sottratta a imposizione a dover essere in linea di principio salvaguardata e consentita nel suo manifestarsi; - resta fermo, peralt ro, come questa Corte ha ancora di recente chiarito (Cass. Sez.5, Sentenza n. 15167 del 16/07/2020) , che come avviene in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 l'Ufficio può fare ricorso a presunzioni c.d.

“supersemplici”, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, comportanti l'inversione dell'oneredella prova a carico del contribuente, il quale può comunque sempre fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall'Amministrazione; - a fronte allora della determinazione, anche qui induttiva, dell’Ufficio, necessitata dal comportamento illecito del contribuente, la CTR non doveva limitarsi a prender atto del “cumulo di annate precedenti” a fronte della mera deduzione di tal circostanza; essa avrebbe dovuto verificare se a fronte di tal affermazione il contribuente, che ne era onerato, avesse anche dimostrato che tra le operazioni oggetto di ripresa ve ne erano anche di quelle perfezionatesi in anni per i quali il potere di accertamento dell’Ufficio era ormai precluso dalla intervenuta decadenza; - né in tal senso rileva lo spossessamento degli strumenti per la raccolta delle giocate, sottoposti si deduce a sequestro, poiché nelle forme previste le stesse possono comunque, previa autorizzazione dell’Autorità che procede e con le cautele del caso, essere messe a disposizione del contribuente che ne rappresenti la necessità ai fini di difesa giudiziale in questa sede; - il terzo motivo si duole del la violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 7 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di stabilire il valore delle giocate da assoggettare a PREU, avendo la sentenza impugnata unicamente annullato sic et simpliciter l’avviso di accertamento; - anche questo motivo risulta fondato; - ritiene il Collegio, dando continuità all’orientamento già in precedenza espresso (si veda in termini tra molte Cass. Sez.5, Sentenza n. 27574 del 30/10/2018) che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte; - pertanto, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso la sentenza è cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame nel rispettodei principi sopra enunciati; p.q.m. dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 417/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: PREU – prova dell’imputazione temporale delle operazioni - contror icorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 1220/02/20 depositata in data 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per tributi, interessi e sanzioni dovuti in forza dell’attività di gestione di giochi e lotterie (c.d. PREU) esercitata nell’anno 2008, derivante da PVC della GdF di Cosenza che contestava l’alterazione del flusso di giocate; - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso quanto alla rideterminazione delle sanzioni; tal pronuncia era impugnata dalla società; - con la sentenza impugnata la CTR acc oglieva l’appello; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi di ricorso; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso ed ha depositato memoria; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 del 116 c. 1 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto indebitamente computate nell'anno di imposta 2008 somme di spettanza degli anni precedenti con conseguente decadenza dell'ufficio dalla possibilità di esigere nel 2013 l’imposta per gli anni precedenti al 2008; - il motivo è inammissibile; - esso invero, nella sua concreta articolazione, sollecita la Corte a un riesame del merito della controversia, qui non consentito; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 39 quater c. 3 del d. L. n. 269 del 2003, nel testo vigente ratione temporis, e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittimo l’operato dell’Ufficio che avrebbe recuperato somme imputandole a operazioni di gioco che si sono assunte come perfezionatesi nell’anno di esecuzione del controllo della GdF, ma che in realtà sono state realizzate in anni precedenti, in violazione quindi della decadenza dell’Amministrazione dal potere di controllo; - il motivo è fondato; - a fronte infatti della comprovata alterazione fraudolenta del meccanismo di gioco, che fa scattare l’applicazione dell’art. 39 quater del d. L. n. 269 del 2003 atto a consentire da determinazione induttiva delle somme giocate ai fini della rideterminazione del PREU, l’Erario è appunto legittimato a una determinazione induttiva delle somme giocate; a fronte di tal determinazione induttiva, si trasferisce sulla società contribuente l’onere di fornir prova dell’imputazione a diverso periodo d’imposta delle operazioni di gioco che assume esser state riprese a imposizione illegittimamente in quanto perfezionatesi in anni antecedenti lo spirare del termine di decadenza dell’Ufficio dal potere di controllo (Cass.32099/2018); - infatti, il chiaro riferimento della disposizione (“determinano induttivamente”) consente di ritenere che ove il comportamento fraudolento del contribuente si frapponga all’esercizio della funzione di controllo, è la possibilità dell’Amministrazione di rideterminare la materia economica sottratta a imposizione a dover essere in linea di principio salvaguardata e consentita nel suo manifestarsi; - resta fermo, peralt ro, come questa Corte ha ancora di recente chiarito (Cass. Sez.5, Sentenza n. 15167 del 16/07/2020) , che come avviene in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 l'Ufficio può fare ricorso a presunzioni c.d. “supersemplici”, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, comportanti l'inversione dell'oneredella prova a carico del contribuente, il quale può comunque sempre fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall'Amministrazione; - a fronte allora della determinazione, anche qui induttiva, dell’Ufficio, necessitata dal comportamento illecito del contribuente, la CTR non doveva limitarsi a prender atto del “cumulo di annate precedenti” a fronte della mera deduzione di tal circostanza; essa avrebbe dovuto verificare se a fronte di tal affermazione il contribuente, che ne era onerato, avesse anche dimostrato che tra le operazioni oggetto di ripresa ve ne erano anche di quelle perfezionatesi in anni per i quali il potere di accertamento dell’Ufficio era ormai precluso dalla intervenuta decadenza; - né in tal senso rileva lo spossessamento degli strumenti per la raccolta delle giocate, sottoposti si deduce a sequestro, poiché nelle forme previste le stesse possono comunque, previa autorizzazione dell’Autorità che procede e con le cautele del caso, essere messe a disposizione del contribuente che ne rappresenti la necessità ai fini di difesa giudiziale in questa sede; - il terzo motivo si duole del la violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 7 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di stabilire il valore delle giocate da assoggettare a PREU, avendo la sentenza impugnata unicamente annullato sic et simpliciter l’avviso di accertamento; - anche questo motivo risulta fondato; - ritiene il Collegio, dando continuità all’orientamento già in precedenza espresso (si veda in termini tra molte Cass. Sez.5, Sentenza n. 27574 del 30/10/2018) che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte; - pertanto, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso la sentenza è cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame nel rispettodei principi sopra enunciati; p.q.m. dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della
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