CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 28510/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di Torino;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenzalimitatamente al trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26/11/2025, la Corte di appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diTorino del 23/10/2024, appellata da [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena inflitta adanni uno e mesi otto di reclusione ed euro 360 di multa, confermando nel restola appellata sentenza.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alcapo 1), la assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della86/2024.Al riguardo, rileva come la questione fosse stata specificamente devolutacon il motivo di appello e come la attenuante in parola sia applicabile anche inipotesi di delitto tentato, quale quello per cui si procede.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato essendo in parte aspecifico e in parteinfondato l’unico motivo proposto.1.1. Invero, già il correlato motivo di appello si profilava come aspecifico edeccentrico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza di primo grado,che aveva operato la riqualificazione del reato sub capo 1) quale tentato furto(vds. pag. 8 della sentenza impugnata), reato per il quale non è invocabile la1.2. Inoltre, anche a ritenere la censura riferita all’unico reato di rapina cheresidua in esito alla riqualificazione operata in primo grado, il motivo di appelloera generico e infondato, in quanto argomentava, a sostegno della invocata1.2.1. Al riguardo, si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 86del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma,cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata èdiminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, imezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità deldanno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità», precisando che «l’esigenzadell’attenuante in questione […] trova fondamento costituzionale anche neiprincipi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa».I giudici della Consulta hanno anche affermato che «in presenza di unafattispecie astratta connotata […] da intrinseca variabilità atteso il caratteremultiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta»,«possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale dirilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice diqualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie,ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero alla particolare tenuitàdel danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e delterzo comma dell’art. 27 Cost.» (Corte cost. n. 86 del 2024, § 8.3.).1.2.2. Il percorso motivazionale che caratterizza la sentenza n. 86 del 2024indica dunque, con chiarezza, che l’intento del Giudice delle leggi è stato quellodi introdurre uno strumento “ulteriore”, rispetto a quelli già disponibili, al fine diconsentire la migliore individualizzazione del trattamento sanzionatorio per lecondotte di rapina, quando il fatto si configura come “estremamente modesto”.1.2.3. Tanto premesso, deve essere rilevato che i parametri da considerareper applicare l’attenuante di matrice costituzionale sono - in larga misura -sovrapponibili a quelli individuati per applicare l’attenuante comune, previstadall’art. 62, n. 4) cod. pen.: infatti, se per la prima è richiesto, come visto, che ilfatto risulti di lieve entità per «la natura, la specie, i mezzi, le modalità ocircostanze dell’azione, la particolare tenuità del danno o del pericolo», ancheper concedere l’attenuante codicistica occorre valutare il «danno patrimoniale dispeciale tenuità», ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, «il lucro dispeciale tenuità», sempre che «l’evento dannoso o pericoloso sia di specialetenuità».1.2.3. L'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta per il delitto dirapina dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula, dunque,una valutazione del fatto nel suo complesso, ben potendo essere esclusa laddovela lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura,alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta, in relazioneall'entità del danno o del pericolo conseguente al reato.1.2.4. Nella specie, dunque, il motivo risulta infondato, ed implicitamentedisatteso, anche con riferimento al delitto di rapina di cui al capo 2, avendo laCorte di appello motivato e giustificato, proprio in ragione della complessivagravità del fatto, caratterizzato dall’uso di armi, il discostamento della pena perdetto reato dal minimo edittale.1.3. Alla pronuncia consegue per legge la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente