CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 23893/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1167/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 17540/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della Corte d'appello di Perugia sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato con il rito “de plano” [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Terni aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata truffa continuata ed aggravata ai sensi del comma secondo dell’art. 640 cod. pen. e, di conseguenza, l’aveva condannato alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. 2. La Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la contestata continuazione ed ha eliminato l’aumento stabilito CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23893/2025 Roma, lì, 26/06/2025 dal primo giudice a questo titolo, rideterminando la pena in mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che deduce: 3.1. violazione di legge con riferimento all’art. 131-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione: rileva che la Corte d’appello ha confermato la decisione limitandosi a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, di fatto apparente, corredandola di ulteriori considerazioni del tutto inconferenti rispetto alle finalità dell’istituto; 3.2. violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione: segnala l’illogicità della motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche senza spiegare quale fosse il fattore ostativo al loro riconoscimento. 4. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La Corte d’appello ha pronunciato la sua decisione in data 02/07/2024 riservando novanta giorni per il deposito della motivazione che è stata depositata, entro quel termine, il giorno 25/09/2024. L’ultimo giorno utile per proporre ricorso per cassazione era perciò quello del 14/11/2024, così individuato in forza del combinato disposto degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen. (ovvero calcolando 45 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di 90 giorni riservati per il deposito della motivazione); il ricorso, tuttavia, è stato inoltrato solo in data 29/11/2024. Non è peraltro applicabile la disposizione, introdotta con il D. L.vo n. 150 del 2022 ed inserita con il comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen., che, come è noto, stabilisce che il termine per impugnare sia aumentato di quindici giorni nel caso in cui il processo sia stato celebrato in assenza dell’imputato; nel caso di specie, infatti, è la stessa sentenza – e, comunque, il relativo verbale – ad attestare che il Bacchettini era presente all’udienza trattata in forma “partecipata” e non già in forma cartolare. 5. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, in difetto di cause di esonero. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]