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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31263/2026

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lo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Virzì [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Di GraziaAgostina e [OSCURATO:PERSONA] e di rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 25 gennaio 2024, il Tribunale di Palermo, all’esito digiudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di GraziaAgostina e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica, alla pena di mesiotto di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno.Con sentenza del 12 novembre 2025, la Corte di appello di Palermo haparzialmente riformato la pronuncia di primo grado, limitatamente alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], ponendo in continuazione il reato oggetto del presente processo conquelli oggetto della sentenza n. 3052/22 del Tribunale di Palermo (irrevocabile il4 ottobre 2022), rideterminando la pena inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] e revocando il beneficiodella sospensione condizionale della pena, che era stato riconosciuto all’imputatacon quest’ultima sentenza.Agli imputati è contestato di essersi, in concorso tra loro, abusivamenteallacciati alla rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica – mediantecollegamento diretto, realizzato con cavo volante e previa manomissione dellaguaina isolante dei conduttori – per alimentare le rispettive abitazioni, site inPalermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 37, in assenza di contratto e di contatore.

Con leaggravanti dell’avere commesso il fatto con violenza sulle cose e su beni destinatia pubblico servizio.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, gli imputati, con separati atti,hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi.3.1.

Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 625 cod. pen.Contesta l’applicazione dell’aggravante della violenza sulle cose, sostenendoche la Corte di appello avrebbe confermato la sussistenza della circostanza, pur inassenza di qualsiasi certezza in ordine all’autore materiale di tale condotta,potendo essa essere stata realizzata da soggetti ignoti.Sostiene, inoltre, che non risulterebbe dimostrato né un danno al contatore oalla linea Enel, né un intervento materialmente riconducibile all’imputato,essendosi quest’ultimo limitato ad abitare uno degli immobili della palazzinaoggetto di verifica.3.2.

Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.Sostiene che la sentenza impugnata fonderebbe la responsabilità del Prioloesclusivamente sulla sua presenza fisica nell’abitazione al momento della verificae sulla sottoscrizione del verbale redatto dai Carabinieri, elementi ritenuti inidoneia dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi del reato.Il ricorrente sostiene, inoltre, che la Corte territoriale non avrebbe fornito unarisposta effettiva ai rilievi difensivi concernenti: l’assenza di accertamenti sullatitolarità o sull’uso continuativo dell’immobile da parte dell’imputato; la mancanzadi prove circa la capacità o la volontà dello stesso di realizzare l’allaccio abusivoovvero di avvalersene consapevolmente.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico motivo, con il quale la partededuce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di motivazione, inrelazione agli artt. 81, 163, 168 cod. pen. e 671 625 cod. proc. pen., censurandola sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha disposto la revocadella sospensione condizionale della pena, riconosciuta con la precedente sentenzairrevocabile.In particolare, la ricorrente contesta le argomentazioni della Corte territoriale,che ha giustificato la revoca, da un lato, sul mancato riconoscimento del beneficiocon la sentenza di primo grado pronunciata nel presente procedimento e, dall’altro,su una prognosi negativa desunta dal perdurare della condotta delittuosa.La ricorrente sostiene che tali argomentazioni sarebbero errate in diritto, inquanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente inciso su una statuizionecoperta da giudicato, disponendo la revoca di un beneficio concesso con sentenzairrevocabile.Secondo la ricorrente, l’applicazione della continuazione in sede di cognizionecomporterebbe unicamente l’unificazione della pena, senza possibilità di incideresui benefici già concessi; possibilità che sarebbe riservata al solo giudicedell’esecuzione.

La revoca della pena sospesa da parte del giudice della cognizione,prevista dall’art. 168 cod. pen., opererebbe soltanto nel caso di nuova condannaper reato autonomo.La ricorrente evidenzia che, una volta unificati i reati, la pena complessivarientrava nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen. e sostiene che la prognosi negativasarebbe stata formulata dalla Corte di appello senza valutare la situazionepersonale e familiare dell’imputata.5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico motivo, con il qualela parte deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di motivazione,in relazione all’art. 131-bis cod. pen., censurando la sentenza impugnata nellaparte in cui ha rigettato il motivo di appello relativo al mancato riconoscimentodella causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.La ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe esaminato glielementi necessari per la valutazione della particolare tenuità del fatto, omettendoogni concreta verifica dei relativi presupposti applicativi.6.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi.6.1.

Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 131-bis cod. pen.Sostiene che la Corte di appello avrebbe escluso la particolare tenuità del fattocon argomentazioni non conformi ai parametri normativi, limitandosi a valorizzarele modalità della condotta e la non esiguità del danno o del pericolo, senzaeffettuare una valutazione complessiva degli indicatori previsti dall’art. 131-biscod. pen.6.2.

Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 133 cod. pen.Assume che la Corte territoriale abbia confermato il giudizio di equivalenzatra attenuanti generiche e aggravanti con motivazione non adeguata, limitandosia richiamare la gravità del fatto e la personalità degli imputati, senza indicarespecificamente i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti rilevanti.Invoca, inoltre, il necessario rispetto dei criteri di proporzione eindividualizzazione della pena, anche alla luce della funzione rieducativa ex art.27, comma 3, Cost., assumendo che la motivazione resa non dia conto dellaconcreta adeguatezza del trattamento sanzionatorio al caso specifico.7.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AielloPaola e di rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono esseredichiarati inammissibili, mentre invece quello di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.Entrambi i motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente,essendo entrambi versati in fatto – sono inammissibili.Con essi, il ricorrente ha articolato generiche censure che, pur essendo stateda lui riferite alla categoria della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod.proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti diprova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono,invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie eun inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte diappello (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n.18620 del 19/01/2017, Patalano).Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata,coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesiaccusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione,ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesacompletamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata (cfr.pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata).

Al riguardo, va ricordato che, «nellamotivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiereun'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che,anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato,le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fattodecisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzionidifensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021,Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv.277593).Va peraltro rilevato che le deduzioni relative all’autore materiale dellamanomissione e all’applicazione dell’aggravante dell’avere commesso il fatto conviolenza sulle cose sono pure prive di specificità estrinseca, perché meramentereiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nellasentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completaargomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), conle quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.Dal combinato disposto di cui all'art. 168, primo comma, cod. pen. e 164,ultimo comma, cod. pen. si desume con chiarezza, tra l'altro, che la sospensionecondizionale è revocata di diritto qualora nel termine di due anni il condannatocommette un delitto della stessa indole, per cui viene inflitta una pena detentiva,salvo diversa valutazione discrezionale del giudice, quando la pena da infliggere,cumulata con quella erogata con la precedente condanna, non superi i limitistabiliti dall'articolo 163 cod. pen.

Il “nuovo” reato, inoltre, può costituire causa direvoca della sospensione condizionale concessa per un precedente reato, anchese i due fatti siano unificati dalla continuazione (cfr., tra le tantissime, Sez. 1, n.3137 del 07/07/2021, Nozzolillo, Rv. 282493 e Sez. 5, n. 6288 del 16/04/1985,Palumbo, Rv. 169900).

Costituisce poi principio ampiamente consolidato, econdiviso dal Collegio, quello per cui, «il giudice, nell'infliggere una nuovacondanna può disporre la sospensione condizionale della pena, qualora la sanzioneda irrogare, cumulata con la precedente, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163cod. pen., solo ove ritenga che l'imputato sia meritevole in concreto del beneficio,sulla base della natura del reato e della sua personalità; in caso contrario, deveprocedere obbligatoriamente alla revoca del beneficio concesso in precedenza,avendo constatato il venir meno della presunzione di astensione dal commettereulteriori reati, sulla cui base il beneficio medesimo era stato accordato» (Sez. 1,n. 35848 del 11/09/2020, Brunitti, Rv. 280206; cfr. anche Sez. 3, n. 21457 del29/01/2015, Sinani, Rv. 263748).Nel caso in esame, la Corte di appello ha congruamente indicato perché lasospensione condizionale già concessa in relazione alla precedente condannadoveva essere revocata e perché il beneficio non poteva essere concesso conriguardo alla nuova vicenda, valorizzando la pervicacia mostrata dall’imputata nelprotrarre la condotta illecita, nonostante l'irrogazione della precedente sanzionepenale con provvedimento irrevocabile.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.L’unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativodi identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenzaimpugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completaargomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza), con le quali laricorrente non si è effettivamente confrontata.5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.5.1.

Il primo motivo è inammissibile.Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identichedoglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnatacon corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in puntodi fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente nonsi è effettivamente confrontata.5.2.

Il secondo motivo è inammissibile.La ricorrente, invero, prospetta questioni non consentite nel giudizio dilegittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione dellapena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenzaai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che èinammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione dellasua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 5582del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.238851).

In particolare, va ricordato che «in tema di circostanze, il giudizio dibilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del poterevalutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ovecongruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previstidall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri divalutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.279838).Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha reso ampia e congruamotivazione, sia in ordine al bilanciamento delle circostanze, sia in ordine alladeterminazione della pena (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).6.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Di GraziaAgostina e [OSCURATO:PERSONA], consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzionepecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro3.000,00.

Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AielloPaola che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lacondanna al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 12 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Virzì [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Di GraziaAgostina e [OSCURATO:PERSONA] e di rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25 gennaio 2024, il Tribunale di Palermo, all’esito digiudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di GraziaAgostina e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica, alla pena di mesiotto di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno.Con sentenza del 12 novembre 2025, la Corte di appello di Palermo haparzialmente riformato la pronuncia di primo grado, limitatamente alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], ponendo in continuazione il reato oggetto del presente processo conquelli oggetto della sentenza n. 3052/22 del Tribunale di Palermo (irrevocabile il4 ottobre 2022), rideterminando la pena inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] e revocando il beneficiodella sospensione condizionale della pena, che era stato riconosciuto all’imputatacon quest’ultima sentenza.Agli imputati è contestato di essersi, in concorso tra loro, abusivamenteallacciati alla rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica – mediantecollegamento diretto, realizzato con cavo volante e previa manomissione dellaguaina isolante dei conduttori – per alimentare le rispettive abitazioni, site inPalermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 37, in assenza di contratto e di contatore. Con leaggravanti dell’avere commesso il fatto con violenza sulle cose e su beni destinatia pubblico servizio.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, gli imputati, con separati atti,hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi.3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 625 cod. pen.Contesta l’applicazione dell’aggravante della violenza sulle cose, sostenendoche la Corte di appello avrebbe confermato la sussistenza della circostanza, pur inassenza di qualsiasi certezza in ordine all’autore materiale di tale condotta,potendo essa essere stata realizzata da soggetti ignoti.Sostiene, inoltre, che non risulterebbe dimostrato né un danno al contatore oalla linea Enel, né un intervento materialmente riconducibile all’imputato,essendosi quest’ultimo limitato ad abitare uno degli immobili della palazzinaoggetto di verifica.3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.Sostiene che la sentenza impugnata fonderebbe la responsabilità del Prioloesclusivamente sulla sua presenza fisica nell’abitazione al momento della verificae sulla sottoscrizione del verbale redatto dai Carabinieri, elementi ritenuti inidoneia dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi del reato.Il ricorrente sostiene, inoltre, che la Corte territoriale non avrebbe fornito unarisposta effettiva ai rilievi difensivi concernenti: l’assenza di accertamenti sullatitolarità o sull’uso continuativo dell’immobile da parte dell’imputato; la mancanzadi prove circa la capacità o la volontà dello stesso di realizzare l’allaccio abusivoovvero di avvalersene consapevolmente.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico motivo, con il quale la partededuce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di motivazione, inrelazione agli artt. 81, 163, 168 cod. pen. e 671 625 cod. proc. pen., censurandola sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha disposto la revocadella sospensione condizionale della pena, riconosciuta con la precedente sentenzairrevocabile.In particolare, la ricorrente contesta le argomentazioni della Corte territoriale,che ha giustificato la revoca, da un lato, sul mancato riconoscimento del beneficiocon la sentenza di primo grado pronunciata nel presente procedimento e, dall’altro,su una prognosi negativa desunta dal perdurare della condotta delittuosa.La ricorrente sostiene che tali argomentazioni sarebbero errate in diritto, inquanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente inciso su una statuizionecoperta da giudicato, disponendo la revoca di un beneficio concesso con sentenzairrevocabile.Secondo la ricorrente, l’applicazione della continuazione in sede di cognizionecomporterebbe unicamente l’unificazione della pena, senza possibilità di incideresui benefici già concessi; possibilità che sarebbe riservata al solo giudicedell’esecuzione. La revoca della pena sospesa da parte del giudice della cognizione,prevista dall’art. 168 cod. pen., opererebbe soltanto nel caso di nuova condannaper reato autonomo.La ricorrente evidenzia che, una volta unificati i reati, la pena complessivarientrava nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen. e sostiene che la prognosi negativasarebbe stata formulata dalla Corte di appello senza valutare la situazionepersonale e familiare dell’imputata.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico motivo, con il qualela parte deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di motivazione,in relazione all’art. 131-bis cod. pen., censurando la sentenza impugnata nellaparte in cui ha rigettato il motivo di appello relativo al mancato riconoscimentodella causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.La ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe esaminato glielementi necessari per la valutazione della particolare tenuità del fatto, omettendoogni concreta verifica dei relativi presupposti applicativi.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi.6.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 131-bis cod. pen.Sostiene che la Corte di appello avrebbe escluso la particolare tenuità del fattocon argomentazioni non conformi ai parametri normativi, limitandosi a valorizzarele modalità della condotta e la non esiguità del danno o del pericolo, senzaeffettuare una valutazione complessiva degli indicatori previsti dall’art. 131-biscod. pen.6.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 133 cod. pen.Assume che la Corte territoriale abbia confermato il giudizio di equivalenzatra attenuanti generiche e aggravanti con motivazione non adeguata, limitandosia richiamare la gravità del fatto e la personalità degli imputati, senza indicarespecificamente i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti rilevanti.Invoca, inoltre, il necessario rispetto dei criteri di proporzione eindividualizzazione della pena, anche alla luce della funzione rieducativa ex art.27, comma 3, Cost., assumendo che la motivazione resa non dia conto dellaconcreta adeguatezza del trattamento sanzionatorio al caso specifico.7. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AielloPaola e di rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono esseredichiarati inammissibili, mentre invece quello di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.Entrambi i motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente,essendo entrambi versati in fatto – sono inammissibili.Con essi, il ricorrente ha articolato generiche censure che, pur essendo stateda lui riferite alla categoria della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod.proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti diprova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono,invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie eun inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte diappello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n.18620 del 19/01/2017, Patalano).Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata,coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesiaccusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione,ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesacompletamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata (cfr.pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata). Al riguardo, va ricordato che, «nellamotivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiereun'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che,anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato,le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fattodecisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzionidifensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021,Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv.277593).Va peraltro rilevato che le deduzioni relative all’autore materiale dellamanomissione e all’applicazione dell’aggravante dell’avere commesso il fatto conviolenza sulle cose sono pure prive di specificità estrinseca, perché meramentereiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nellasentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completaargomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), conle quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.Dal combinato disposto di cui all'art. 168, primo comma, cod. pen. e 164,ultimo comma, cod. pen. si desume con chiarezza, tra l'altro, che la sospensionecondizionale è revocata di diritto qualora nel termine di due anni il condannatocommette un delitto della stessa indole, per cui viene inflitta una pena detentiva,salvo diversa valutazione discrezionale del giudice, quando la pena da infliggere,cumulata con quella erogata con la precedente condanna, non superi i limitistabiliti dall'articolo 163 cod. pen. Il “nuovo” reato, inoltre, può costituire causa direvoca della sospensione condizionale concessa per un precedente reato, anchese i due fatti siano unificati dalla continuazione (cfr., tra le tantissime, Sez. 1, n.3137 del 07/07/2021, Nozzolillo, Rv. 282493 e Sez. 5, n. 6288 del 16/04/1985,Palumbo, Rv. 169900). Costituisce poi principio ampiamente consolidato, econdiviso dal Collegio, quello per cui, «il giudice, nell'infliggere una nuovacondanna può disporre la sospensione condizionale della pena, qualora la sanzioneda irrogare, cumulata con la precedente, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163cod. pen., solo ove ritenga che l'imputato sia meritevole in concreto del beneficio,sulla base della natura del reato e della sua personalità; in caso contrario, deveprocedere obbligatoriamente alla revoca del beneficio concesso in precedenza,avendo constatato il venir meno della presunzione di astensione dal commettereulteriori reati, sulla cui base il beneficio medesimo era stato accordato» (Sez. 1,n. 35848 del 11/09/2020, Brunitti, Rv. 280206; cfr. anche Sez. 3, n. 21457 del29/01/2015, Sinani, Rv. 263748).Nel caso in esame, la Corte di appello ha congruamente indicato perché lasospensione condizionale già concessa in relazione alla precedente condannadoveva essere revocata e perché il beneficio non poteva essere concesso conriguardo alla nuova vicenda, valorizzando la pervicacia mostrata dall’imputata nelprotrarre la condotta illecita, nonostante l'irrogazione della precedente sanzionepenale con provvedimento irrevocabile.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.L’unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativodi identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenzaimpugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completaargomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza), con le quali laricorrente non si è effettivamente confrontata.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.5.1. Il primo motivo è inammissibile.Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identichedoglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnatacon corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in puntodi fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente nonsi è effettivamente confrontata.5.2. Il secondo motivo è inammissibile.La ricorrente, invero, prospetta questioni non consentite nel giudizio dilegittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione dellapena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenzaai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che èinammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione dellasua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 5582del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.238851). In particolare, va ricordato che «in tema di circostanze, il giudizio dibilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del poterevalutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ovecongruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previstidall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri divalutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.279838).Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha reso ampia e congruamotivazione, sia in ordine al bilanciamento delle circostanze, sia in ordine alladeterminazione della pena (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Di GraziaAgostina e [OSCURATO:PERSONA], consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzionepecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro3.000,00. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AielloPaola che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lacondanna al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 12 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31263/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris