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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31101/2025

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l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 18349del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.– nuova denominazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) - con sede in Milano, via Domenichino 5, in persona del Procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù dei poteri conferiti con scrittura privata autenticata da [OSCURATO:PERSONA]- nio [OSCURATO:PERSONA] in data 20 febbraio 2024, Rep. 29336, Rac- colta 13060,nonché del Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] in virtù dei poteri conferiti con scrittura privata autenticata da [OSCURATO:PERSONA]- seppe [OSCURATO:PERSONA] in data 20 febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060, rappresentata e difesa, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] chele [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] -m.delbene @ avvoca- tinocera-pec.it) il quale dichiara di voler ricevere ogni comunica- zione, notificazione e avviso relativi al presente procedimento all’in- dirizzo PEC m.delbene@ avvocatinocera - pec.it e/o al numero di [OSCURATO:TELEFONO] –ed elettivamente domiciliata presso il suo stu- dio in Roma, via Linneo

8. Ricorrente contro Comune di Boissano([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Boissano (SV) [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del sindaco legale rapp.te p.t.

Paola DEVINCENZI ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] -SV- il 9 agosto 1976, C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), Difensore: Avv. [OSCURATO:PERSONA] (BRCGRG74H2OI480F), con studio in Savona, [OSCURATO:PERSONA] n. 1/6, PEC giorgio.bracco @ ordineavvocatisv.it, in virtù di procura speciale stesa su foglio separato ai sensi dell’art. 83, comma III°, C.p.c. da intendersi in calce al presente controricorso.

Elezione di domicilio: presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Genovan° 56 deposi- tata il 15 gennaio 2024.

Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 56,7 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale; P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 18349del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.– nuova denominazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) - con sede in Milano, via Domenichino 5, in persona del Procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù dei poteri conferiti con scrittura privata autenticata da [OSCURATO:PERSONA]- nio [OSCURATO:PERSONA] in data 20 febbraio 2024, Rep. 29336, Rac- colta 13060,nonché del Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] in virtù dei poteri conferiti con scrittura privata autenticata da [OSCURATO:PERSONA]- seppe [OSCURATO:PERSONA] in data 20 febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060, rappresentata e difesa, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] chele [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] -m.delbene @ avvoca- tinocera-pec.it) il quale dichiara di voler ricevere ogni comunica- zione, notificazione e avviso relativi al presente procedimento all’in- dirizzo PEC m.delbene@ avvocatinocera - pec.it e/o al numero di [OSCURATO:TELEFONO] –ed elettivamente domiciliata presso il suo stu- dio in Roma, via Linneo 8. Ricorrente contro Comune di Boissano([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Boissano (SV) [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del sindaco legale rapp.te p.t. Paola DEVINCENZI ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] -SV- il 9 agosto 1976, C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), Difensore: Avv. [OSCURATO:PERSONA] (BRCGRG74H2OI480F), con studio in Savona, [OSCURATO:PERSONA] n. 1/6, PEC giorgio.bracco @ ordineavvocatisv.it, in virtù di procura speciale stesa su foglio separato ai sensi dell’art. 83, comma III°, C.p.c. da intendersi in calce al presente controricorso. Elezione di domicilio: presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Genovan° 56 deposi- tata il 15 gennaio 2024. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 56,7 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale; P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo pre
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