CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45391/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/01/2020 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Pavia emessa il 21 febbraio 2019, confermava la responsabilità dei ricorrenti per il reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione - nel territorio pavese e di altre province limitrofe, nel 2017 - di una serie numerosa di furti e rapine in abitazione e ad esercizi commerciali come contestati a ciascuno degli imputati quali reati fine. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico ricorso, deducono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto inutilizzabili le intercettazioni telefoniche ed ambientali attesa la mancanza di congrua motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga di tali captazioni che sono state ritenute l'elemento decisivo per la condanna dei ricorrenti. Sul punto, nonostante le specifiche censure contenute nell'atto di appello e ribadite ai fgg. 6 e segg. del ricorso, la Corte avrebbe offerto una motivazione del tutto generica e non ritagliata sul caso all'esame. 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte sarebbe incorsa in un grave vizio motivazionale avendo invertito l'onere della prova di colpevolezza, ponendolo a carico degli imputati, come risulta dai passaggi motivazionali trasfusi ai fgg. 13,14 del ricorso, nonostante la difesa avesse sostenuto che il gruppo malavitoso albanese al quale i fratelli [OSCURATO:PERSONA] odierni ricorrenti sono stati ritenuti partecipi non fosse più operativo in Italia nel periodo di riferimento. La difesa aveva anche fornito una ricostruzione alternativa della conversazione n. 3933 del 17.5.2017 idonea a giustificare la presenza dei ricorrenti nel luogo del fatto di reato di cui al capo D2 come riferibili ad incontri con prostitute. Inoltre, con riferimento ai reati di cui ai capi N, R1, W1, W2, la difesa aveva provato come nella stessa notte e nello stesso luogo fosse operativa una "diversa batteria di ladri" (fg. 16 del ricorso). La Corte non avrebbe tenuto conto della rilevanza del dato relativo al contatto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricettatore Sozzo, intervenuto solo nell'ultima parte della vicenda (fg. 16 del ricorso); 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità e con riferimento ad ogni singolo addebito. Con riguardo ai reati di cui ai capi Gl, G2 ed H, la Corte si sarebbe basata sulle intercettazioni, peraltro posteriori ai fatti, della cui utilizzabilità la difesa si duole con il primo motivo. Non sarebbero probanti i tracciati GPS relativi alle autovetture in loro uso. In relazione ai reati di cui ai capi il, 12, 13, J2 e Kl, "la coincidenza spazio temporale degli spostamenti del ricorrente con il lasso temporale in cui venivano compiuti i reati viene utilizzata, di per sé sola, come prova di responsabilità, pur in assenza di riscontri estrinseci (fg. 20 del ricorso). Con riferimento ai reati di cui ai capi M ed L, la responsabilità è stata tratta soltanto dalla compatibilità tra il luogo ove si trovava l'autovettura e le abitazioni depredate. Lo stesso dicasi, circa la presenza degli imputati sui luoghi dei fatti, con riferimento ai capi N, R1, W1 e W2, laddove viene liquidata senza costrutto l'ipotesi difensiva della presenza di altri gruppi criminali. Quanto al capo 14, la motivazione sarebbe illogica, visto lo stesso contesto spazio- temporale, con l'assoluzione per il capo K2. In ordine al capo B, non sarebbe stata valutata dalla Corte la doglianza in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e la tenuta dell'impianto accusatorio pur in assenza di rilievi GPS. In relazione ai capi 15, 16, 17 la Corte avrebbe adottato il criticato schema argomentativo tratto dai tracciati GPS. Del pari, con riguardo ai reati di cui ai capi 18, 19, 110 e C. Con riguardo ai reati di cui ai capi M e BB il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato sull'insufficiente dato relativo alla sua mera prossimità ai luoghi dei delitti. Quanto al capo O, sarebbero stati travisati i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricettatore Sozio. Gli stessi vizi motivazionali si riscontrano con riguardo ai reati di cui ai capi Pi, P2 e Q, laddove non è stata neanche valutata adeguatamente la conoscenza del piano criminoso e la minima partecipazione al fatto di [OSCURATO:PERSONA], ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.. In ordine al capo R1, vi sarebbe assenza di motivazione. Quanto ai capi Si e CC gli elementi dimostrativi sarebbero insufficienti e si sarebbe invertito l'onere della prova. In ordine al capo D1 non sarebbero state valorizzate le discrasie evidenziate dalla difesa in ordine al racconto delle vittime sulla tipologia di violenza subita. Quanto al capo D2, si evidenzia la non considerazione della tesi difensiva alternativa di cui al secondo motivo di ricorso (incontri con prostitute). In ordine ai tanti episodi di furto di cui ai numerosi capi di imputazione indicati a fg. 26 del ricorso, i ricorrenti criticano la sentenza per aver reso una motivazione unitaria pur a fronte della molteplicità dei fatti, richiamandosi genericamente al contenuto delle intercettazioni e degli altri riscontri. Quanto al capo S7, la Corte non avrebbe fornito elementi concreti genericamente facendo riferimento alle intercettazioni, ai tracciati GPS ed alla immagini delle telecamere presso l'abitazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].In relazione ai capi E, U3, U4 non sarebbe stata presa nella dovuta considerazione l'ipotesi del concorso anomalo nei reati di rapina, posto che l'azione criminosa del concorrente [OSCURATO:PERSONA] si era verificata dopo che l'azione predatoria era terminata. Non vi sarebbe motivazione in ordine ai reati di cui ai capi S8, Wl, W2, X, F1 ed F2, non ricavabile da quella relativa agli altri reati indicati a fg. 28 del ricorso ed al reato associativo di cui al capo A, anch'essa carente nella descrizione degli elementi costitutivi per quanto evidenziato a fg. 29 del ricorso. Non avrebbe potuto essere valorizzata la circostanza che il correo [OSCURATO:PERSONA] avesse concordato la pena in appello; 4) violazione di legge per carenza assoluta di motivazione in ordine alla entità della provvisionale accordata alla parte civile ed alla richiesta di sua sospensione. 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge ex art. 266, comma 2, cod. proc. pen. in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni effettuate sul veicolo del ricorrente, essendo questo luogo di privata dimora e mancando nei decreti autorizzativi una motivazione idonea a superare tale dato oggettivo con il necessario riferimento ad azioni delittuose in corso; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per i reati di rapina e lesioni personali di cui al capo NN della imputazione. La Corte avrebbe basato il proprio giudizio sulle intercettazioni telefoniche tra il ricorrente ed il cugino [OSCURATO:PERSONA] senza tenere conto del fatto, indicato nell'atto di appello, che i due si erano scambiati i cellulari, sicché sarebbe viziata la sicura attribuzione delle conversazioni alla persona del ricorrente; 3) violazione di legge in ordine alla responsabilità per i reati di cui ai capi I11-BB e S1-CC. La Corte avrebbe ritenuto il ricorrente responsabile del reato di furto di cui al capo Si (anche in relazione alla pistola di cui al capo CC) sulla sola base del fatto che egli fosse nelle vicinanze del luogo del delitto, senza alcuna sua compromissione nella ricettazione della pistola e senza alcun riconoscimento della sua identità quale coautore del fatto. Quanto al reato di furto di cui al capo I11, dalle intercettazioni n. 1362 e 1380 non emergerebbe alcuna prova della presenza del ricorrente sul luogo del delitto, smentita da altre conversazioni indicate in ricorso n. 1363, 43. In ordine ai capi BB e CC, connessi ai precedenti, anche in questo caso la mera vicinanza con il luogo dei delitti non sarebbe significativa, né vi sarebbero tracce della refurtiva estrapolabili dai fotogrammi delle telecamere poste nei pressi dell'abitazione del correo [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente contesta, inoltre, la sua conoscenza circa il trafugamento delle armi, la circostanza di averle portate e la qualificazione dei beni trafugati come armi comuni da sparo, trattandosi di fucili da caccia dei quali non era accertato il funzionamento; conseguentemente, avrebbero dovuto trovare applicazione le contravvenzioni di cui agli artt. 697 e 699 cod.pen.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per tutti gli altri reati ascritti al ricorrente, basata sulle intercettazioni effettuate all'interno dell'autovettura dell'imputato dal carattere non chiaro avendo la Corte invertito l'onere della prova di colpevolezza e tenuto conto della mancata identificazione degli autori dei furti e delle rapine; 5) vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla recidiva, la cui applicazione si sostiene essere immotivata. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di associazione per delinquere di cui al capo A, avendo il ricorrente partecipato a soli tre furti e due tentati furti mai sfociati in rapina a fronte degli innumerevoli reati perpetrati dagli altri associati, la cui posizione, diversa da quella dell'imputato, non può essere richiamata per valutare la sua partecipazione al sodalizio; 2) vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, laddove sarebbe stato violato il principio di uguaglianza e di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Nel caso in esame, i ricorrenti, nell'eccepire l'inutilizzabilità delle intercettazioni, omettono del tutto di sottolineare che le sentenze di primo e secondo grado - le cui motivazioni si fondono stante l'uniformità del giudizio di condanna - hanno affermato la loro responsabilità non soltanto sulla base delle intercettazioni ma anche su altri elementi di prova come i rilevamenti GPS, i fotogrammi di video estrapolati da telecamere e finanche, con riguardo ad alcuni reati-fine, la parziale ammissione degli addebiti da parte degli stessi imputati. Ne consegue che il motivo è aspecifico in quanto non supera la 'prova di resistenza' nel senso chiarito dalla giurisprudenza di legittimità prima richiamata. Peraltro, la Corte aveva risposto, sia pure sinteticamente, alle doglianze difensive in ordine alla motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni, ritenendola sussistente in tutti i casi, sicché il ricorso non è autosufficiente nella misura in cui non allega i decreti ritenuti inutilizzabili e non descrive, con riguardo precipuo a ciascuno di essi, l'incidenza delle singole intercettazioni autorizzate in relazione ad ogni specifica imputazione, operazione che si imponeva alla luce della non usuale quantità di reati-fine contestati e ritenuti sussistenti. 1.2. Anche il secondo motivo è infondato. Occorre richiamare il principio di diritto secondo cui, in tema di valutazione della prova, l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dei fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682). La Corte, nei passaggi motivazionali richiamati in ricorso - che non possono essere estrapolati dal contesto generale della motivazione - non ha invertito illegittimamente l'onere probatorio gravante sulla pubblica accusa, ma ha valorizzato, nei limiti indicati dalla regola giuridica appena richiamata, la circostanza che, a fronte di elementi a carico di volta in volta indicati (come, in particolare, la presenza di notte dei ricorrenti nei pressi dei luoghi di perpetrazione dei furti o delle rapine, che si trovavano distanti dalle loro abitazioni, secondo i rilievi GPS installati sulle autovetture utilizzate), gli imputati non avessero voluto fornire durante il processo alcuna plausibile giustificazione dei loro spostamenti in quelle specifiche (ed in certi casi anomale) circostanze di tempo e di luogo che potesse ricondurli ad una causa lecita idonea a neutralizzare l'elemento a carico.Senza considerare che la infondatezza del primo motivo di ricorso - influente sulla utilizzazione di tutte le prove costituite da intercettazioni - rende la motivazione della Corte ancora più inattaccabile, nella misura in cui anche tale elemento di prova, trascurato dai ricorrenti nella prospettazione della loro censura, ha contribuito, nei singoli casi, a supportare il giudizio di responsabilità unitamente agli altri dati processuali a carico degli imputati. Le doglianze difensive relative a specifici elementi di confutazione introdotti dalla difesa con riferimento a singoli addebiti, sono state ritenute dalla Corte - come meglio si dirà trattando del terzo motivo - del tutto non plausibili o insignificanti. 1.3. E' infondato anche il terzo motivo. Le censure dei ricorrenti volte a contestare il giudizio di responsabilità formulato in relazione (peraltro solo) ad alcuni dei numerosissimi reati contestati, risultano per certi versi generiche e per altri da relegare al merito e non tengono conto dei dati di insieme altamente significativi e messi in luce dalla Corte, costituiti dalla omologia del modus operandi e dal cospicuo numero di volte nelle quali, sempre in occasione di furti o rapine, le stesse automobili utilizzate dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] o da [OSCURATO:PERSONA] erano state rilevate nei pressi dei luoghi dei delitti. In particolare: quanto ai reati di furto di cui ai capi Gl, G2 e H), avvenuti nella stessa notte in località vicine tra loro, la partecipazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cui sono elevate le contestazioni, è stata desunta da una intercettazione riportata a fg. 124 della sentenza impugnata e che la difesa non ha criticato se non superficialmente, senza tener conto del fatto che era proprio il ricorrente a descrivere durante il dialogo, con dovizia di particolari, la sua presenza nell'auto che era stata individuata dalla polizia giudiziaria come appartenente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nelle circostanze altamente indizianti ricordate in sentenza (vicinanza con i luoghi di interesse, ritrovamento di oggetti atti allo scasso, presenza di tre persone accovacciate e non potute identificare tranne [OSCURATO:PERSONA]); in ordine ai reati di furto di cui ai capi 31, 12, 32 e Kl, ascritti al solo [OSCURATO:PERSONA] e commessi in un arco temporale di poco più di cinque ore nella stessa località, il ricorso sorvola sulla precisa descrizione delle emergenze investigative compiuta nel dettaglio dalla sentenza di primo grado (fgg. 12-14) e solo sinteticamente riprodotte in quella impugnata, relativamente al riconoscimento del ricorrente, da parte della polizia giudiziaria, come soggetto che era partito dalla propria abitazione alla volta del luogo dei delitti a bordo di una delle autovetture utilizzate dal gruppo insieme all'auto del coimputato [OSCURATO:PERSONA] pure presente presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e poi nel Comune teatro dei furti nelle stesse ore in cui si verificavano i delitti, per poi tornare presso l'abitazione dell'imputato. Inoltre, una delle vittime di uno dei furti (quello relativo a gomme di auto di cui al capo K1) aveva riconosciuto le proprie gomme apposte successivamente sull'autovettura [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per commettere anche altri reati, come precisato in relazione al reato di furto di cui al capo Il (fgg. 124 e 125 della sentenza impugnata); quanto ai reati di furto di cui ai capi M ed L, contestati al solo [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non tiene conto che oltre ai rilievi GPS - che registravano la presenza dell'autovettura del correo [OSCURATO:PERSONA] nei pressi di entrambe le abitazioni luogo dei delitti - vi erano delle conversazioni dimostrative, secondo la Corte, della causale di quegli spostamenti, con il riferimento a 'luci e guanti' (fg. 127 della sentenza impugnata); - del pari, con riguardo ai reati di furto di cui ai capi N, R1, W1 e W2, ai rilievi GPS sono state affiancate, nella motivazione della sentenza impugnata (fgg. 128 e 129; 19,20 e segg. della sentenza di primo grado) le conversazioni intercettate che il ricorso non menziona, meglio descritte nella sentenza del GUP. L'esclusione della possibilità che altre criminali presenti in zona potessero avere commesso i fatti è stata ancorata, pertanto, ad una serie di elementi parte dei quali non confutati dai ricorrenti, il che rende generica la difesa ed immune da vizi logico-ricostruttivi la motivazione delle sentenze di merito; - quanto al capo 14, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non tiene conto delle conversazioni che si univano ai rilievi GPS, dimostrativi della sua diretta partecipazione al fatto a differenza di quanto accertato in ordine al reato di cui al capo K2, rispetto al quale, senza incorrere in vizi logici, il GUP era pervenuto a giudizio assolutorio (cfr. fgg. 20-22 della sentenza di primo grado richiamata da quella impugnata); - quanto al reato di rapina impropria di cui al capo B, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce argomenti di puro merito, poiché la Corte di appello, a fg. 129 della sentenza impugnata, ha chiarito, sulla base di circostanze di fatto (le dichiarazioni della vittima) che l'imputato ed i suoi correi avevano lanciato grosse pietre contro le finestre degli appartamenti subito dopo aver perpetrato il furto e per assicurarsi l'impunità, nel che la corretta qualificazione giuridica del fatto; quanto ai reati di furto di cui ai capi 15, 16, 17, 18, 19, 110 e di rapina di cui al capo C, tutti effettuati nella stessa località e contestati al solo [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non tiene conto che ai rilievi del GPS si era affiancata la conversazione nella quale il coimputato [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento alla partecipazione del ricorrente al furto di cui al capo 17, commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo degli altri, avendo avuto ad oggetto, in consecuzione, abitazioni esistenti su una stessa via pubblica (fg. 130 della sentenza impugnata). Neanche si tiene conto delle conferme delle registrazioni effettuate dalle telecamere (fg. 131) e del fatto che, per i capi 19, 110 e C, era stata chiesta in appello solo una riduzione della pena e non l'assoluzione, circostanza che il ricorrente non contesta in ricorso, avendo, peraltro, la Corte segnalato gli elementi a carico in relazione ad ognuno dei reati di cui si discute (fgg. 131 e 132) citando conversazioni sulle quali il ricorso sorvola; quanto al reato di furto di cui al capo M e di porto abusivo di armi di cui al capo BB, contestati al solo [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non tiene conto dell'esistenza di conversazioni che si affiancavano ai rilievi GPS, non contestando la circostanza che la Corte ha segnalato come egli non avesse eccepito alcunché sui dialoghi meglio evidenziati a fg. 40 della sentenza di primo grado; in ordine al reato di furto di cui al capo O, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce argomenti di merito in ordine alla natura dei rapporti con il ricettatore Sozio, rispetto alle indicazioni contenute a fg. 134 della sentenza impugnata ed alla sua sicura partecipazione al reato basata su intercettazioni e rilevamenti GPS che il ricorso non richiama; quanto ai reati di furto di cui ai capi Pi, P2 e Q, contestati ad entrambi i ricorrenti, costoro non richiamano le intercettazioni segnalate ai fgg. 135 e 136 della sentenza impugnata che scolpiscono la loro responsabilità in ragione dei contatti con il ricettatore Sozio, corroborati dalle immagini delle videocamere. La Corte ha anche escluso, con valutazioni di merito in questa sede non rivedibili, che il contributo apprestato al fatto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non fosse di minima importanza, avendo egli svolto il ruolo di autista del fratello così coadiuvandolo nello spostamento per commettere il delitto senza il quale Edmond non avrebbe potuto realizzarlo con quelle modalità; quanto al reato di tentato furto di cui al capo Rl, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], i rilievi contenuti ai fgg. 50 e 51 della sentenza di primo grado - con il richiamo a rilevamenti GPS ed intercettazioni - non sono stati minimamente scalfiti dall'atto di appello, tanto generico sul punto da non meritare risposta da parte della Corte (la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che la manifesta infondatezza della richiesta difensiva - che emerge, nella specie, avuto riguardo alla genericità del motivo di appello - impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia); quanto ai reati di cui ai capi Si e CC, i ricorrenti non si confrontano con il tenore delle prove a carico, rappresentate dai rilevamenti GPS e dalle intercettazioni richiamate nella sentenza di secondo grado che sono meglio evidenziate a fg. 53 della sentenza del GUP; in ordine al reato di rapina di cui al capo D1, i ricorrenti non tengono conto del richiamo della Corte territoriale alla conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] spiegava al coimputato [OSCURATO:PERSONA] di avere usato violenza nei confronti della vittima colpendola anche nelle regioni genitali (fg. 137 della sentenza impugnata), a conferma della responsabilità e del tenore della violenza; quanto al capo D2, i ricorrenti non tengono conto dei passaggi della sentenza di primo grado che richiamano le conversazioni tra loro rievocative del delitto appena compiuto, circostanze di segno preponderante cui si aggiungono i rilievi della Corte sulla inconsistenza della tesi difensiva volta a sostenere la loro estraneità ai fatti (fgg. 62,63 della sentenza di primo grado e 137 della sentenza impugnata); quanto ai numerosi reati di furto indicati a fg. 26 del ricorso, i ricorrenti non tengono conto della sentenza del Tribunale, richiamata da quella impugnata, che mette a fuoco dettagliatamente ogni episodio ed i relativi elementi di prova tratti da intercettazioni (fgg. 64 e segg. della sentenza del GUP). Neanche viene criticata la conversazione di cui a fg. 139 della sentenza impugnata dove i ricorrenti manifestavano i loro propositi criminosi con riguardo a singoli reati; in ordine al reato di furto di cui al capo S7, non si tiene conto della motivazione offerta a fg. 87 della sentenza di primo grado, richiamata da quella del GUP, con il riferimento ai rilevamenti GPS in concomitanza con conversazioni che dimostravano la presenza dei ricorrenti sul luogo del delitto; quanto al reato di rapina di cui al capo E, i ricorrenti non si misurano con la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso il concorso cd. anomalo ex art. 116 cod.pen., richiamando pacifica giurisprudenza di legittimità che si attaglia al caso concreto descritto, nel quale i ricorrenti erano presenti quando la violenza nei confronti della vittima era stata esercitata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] che la rievocava in una conversazione attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo attivo (fgg. 1110,111 della sentenza di primo grado). Non vi sono concreti motivi di ricorso in ordine ai furti di cui ai capi U3 e U4; quanto agli altri reati indicati in ricorso, i ricorrenti, nei loro generici motivi, omettono di tenere conto della sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, in ordine alla specifica indicazione dei singoli elementi di prova per ogni specifico episodio (fg. 64 e segg. della sentenza del GUP). Le considerazioni di cui sopra assorbono ogni altra deduzione difensiva. 1.4. In ordine al quarto motivo, il ricorso, come l'atto di appello, è aspecifico in ordine alle ragioni per le quali la provvisionale dovesse essere sospesa, mentre i ricorrenti non possono dolersi della sua entità (non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). 1.5. E' infondato anche l'ultimo motivo di ricorso. Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute dalla Corte in ragione dei precedenti penali dei ricorrenti, mentre la pena è stata ritenuta congrua in relazione alla natura organizzata dei reati ed alle loro modalità concrete, oltre che con riferimento alla personalità degli imputati. La sentenza è conforme alle regole di diritto, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). Inoltre, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato solo con riferimento alla recidiva. 2.1. E' manifestamente infondato il primo motivo. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di intercettazioni ambientali, l'abitacolo di un autoveicolo non può essere considerato luogo di privata dimora, con la conseguenza che non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 266, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 23819 del 30/01/2019, Adami, Rv. 275994; Sez. 5, n. 45512 del 22/04/2014, Torna, Rv. 260760).Ne consegue che le intercettazioni ambientali effettuate all'interno del veicolo del ricorrente sono state legittimamente utilizzate dai giudici di merito. 2.2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo. Quanto al reato di rapina ed al connesso reato di lesioni personali di cui al capo NN, il ricorrente non aveva dedotto con l'atto di appello la circostanza di fatto (scambio di telefonini con un coimputato) della cui mancata considerazione si duole in ricorso e che non può essere valorizzata in questa sede comportando accertamenti di fatto sottratti al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame. 2.3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Quanto al reato di furto di cui al capo M, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata restituita a fg. 150, laddove è stata richiamata una conversazione dalla quale risultava che il ricorrente era stato prelevato dal correo [OSCURATO:PERSONA] subito dopo il furto insieme a [OSCURATO:PERSONA]. Del pari, in relazione al reato di cui al capo Si, il ricorrente non tiene conto di quanto evidenziato dalla Corte con il richiamo al fg. 53 della sentenza di primo grado, che metteva in luce la presenza del ricorrente e la sua compromissione nel delitto anche grazie ai tracciamenti GPS sull'autovettura in suo possesso, innumerevoli volte utilizzata per commettere reati analoghi. In ordine alla responsabilità del ricorrente per i reati in materia di armi di cui ai capi BB e CC, il ricorso non mette in relazione adeguatamente la circostanza della partecipazione dell'imputato ai furti nei quali erano state trafugate armi, con l'inevitabile suo concorso nel reato di porto abusivo delle medesime messo in luce dalla Corte di appello e dal Tribunale. Quanto alla presunta violazione di legge relativa alla mancata qualificazione del fatto alla stregua delle contravvenzioni di cui agli artt. 697 e 699 cod.pen., deve sottolinearsi che il ricorrente non aveva prospettato tale violazione di legge con i motivi di appello, sicché la censura è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 2.4. Il quarto motivo è inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente esplicitato le ragioni a sostegno della estraneità alla moltitudine di reati contestati e provati da intercettazioni e quant'altro, secondo il dettagliato resoconto effettuato partitamente per ogni singolo reato nella sentenza di primo grado (fgg. 20 e segg.) richiamata da quella di appello. 2.5. Il quinto motivo, che investe il trattamento sanzionatorio, è fondato solo con riguardo alla recidiva. Per la restante parte, la Corte ha correttamente motivato in ordine alla determinazione della pena richiamando i precedenti penali del ricorrente e la gravità dei fatti per il loro numero e per il fatto di essere stati commessi in forma organizzata. Si richiamano le regole giuridiche ricordate a proposito del precedente ricorso. Quanto alla aggravante della recidiva, va specificato che il ricorrente ne aveva fatto specifico motivo di appello, sia in ordine alla sua sussistenza quale recidiva reiterata, sia in ordine all'applicazione del relativo aumento di pena. La Corte non ha offerto alcuna risposta al motivo di appello, limitandosi ad indicare di aver apportato un aumento di pena per la recidiva non quantificandolo specificamente, ciò che comporta l'annullamento con rinvio sul punto per nuovo esame. 3. E' inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Il ricorrente non si confronta con la motivazione resa a fg. 174 della sentenza impugnata, laddove la Corte, a prescindere dalla posizione degli altri ricorrenti, ha ritenuto la sua partecipazione al sodalizio criminoso di cui al capo A deducendola dalla partecipazione a ben sei reati fine con analogo modus operandi, commessi in un periodo di tempo ritenuto non indifferente di quasi un mese ma con apporti collaborativi anche in occasione di altri reati contestati ai correi in epoca precedente. Di tali circostanze di fatto il ricorso non fa menzione, rivelando la sua genericità, mentre la Corte di appello ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui, in tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da "facta concludentia", tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo (Sez. 6, n. 12530 del 24/09/1999, Tinnirello, Rv. 216391. Le successive decisioni hanno sempre confermato tale principio - più di recente, Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 - con maggiore frequenza, ma senza che ciò cambi il concetto, in relazione al reato di associazione di stampo mafioso, a partire da Sez. U, n. 10 del 2001, Cinalli). 3.3. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo, cui si riconnette anche la doglianza relativa a violazioni di principi di ordine costituzionale, avendo la Corte negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali del ricorrente e confermato una pena già prossima ai minimi edittali ampiamente ritenuta congrua in relazione alle modalità dei fatti, come precisato a fg. 186 della sentenza impugnata. Si richiamano i principi di diritto ricordati a proposito dei precedenti ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e l'ulteriore regola secondo la quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabi