CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2021
Cassazione n. 33757/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16083/2014 R.G proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliata in Roma alla via delle [OSCURATO:PERSONA] n.161; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa, ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza, dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 525/38/13, pronunciata e depositata in data 18 dicembre 2013 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ricorre con sei articolati motivi contro l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 525/38/13, pronunciata e depositata in data 18 dicembre 2013 e non notificata, che ha rigettato l'appello principale della contribuente e quello incidentale dell'ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento per maggiori Irpef ed Irap dell'anno di imposta 2004; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 16 aprile 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; con memoria, depositata in data 10 marzo 2021 unitamente alla documentazione allegata e notificata a controparte, la ricorrente ha rinunziato al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata della lite di cui all'art.6, comma 2, d.l. n.193/2016, conv. con modificazioni dalla legge n. 225/2016, chiedendo l'estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA]: con memoria ex art. 380 bis 1 cod.proc.civ. la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata disposta con d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla I. 1 dicembre 2016, n. 225, e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; la memoria, con i documenti allegati, risulta notificata a controparte, che non ha opposto alcun rilievo; deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; nulla deve disporsi in ordine alla spese processuali, in quanto in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass.n.24083/2018); inoltre, « in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015 ); P.Q.M. La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, e cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma il 16 aprile 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA],tano) i ![OSCURATO:PERSONA] !1