CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25420/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.LALA Samiitt, ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Genova che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione in relazione al reato di lesioni stradali aggravato dalla guida senza patente e dall'assenza della copertura assicurativa del veicolo. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamai:i siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguato incedere logico giuridico. Quanto alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche il giudice di- strettuale ha fornito compiuta risposta, richiamando l'assenza di elementi di me- ritevolezza e il particolare grado della colpa in relazione alla rilevanza ed alla spe- ciale offensiva delle aggravanti riconosciute. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 Giugo 2022 Il