CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 novembre 2022
Cassazione n. 02203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 emessa dal Tribunale di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorrente che - peraltro con censura del tutto generica - deduce la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità, non ha posto a fondamento del ricorso alcuno tra i motivi per i quali, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è 'ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Ritenuto che la sentenza impugnata ha comunque dato atto che, alla luce degli atti di indagine utilizzabili per effetto del rito prescelto, non emerge la prova evidente dell'innocenza dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensore