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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1367/2025

ECLI:EU:T:2025:1040
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0565_RES

[OSCURATO:PERSONA]565/23

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 19 novembre 2025 «Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva glifosato – Domanda di rinnovo di una sostanza attiva – Proroga del periodo di approvazione – Ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo – Motivi indipendenti dal richiedente – Richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – [OSCURATO:PERSONA] di rigetto della domanda – Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione di rigetto di una richiesta di riesame interno di un atto amministrativo in materia di diritto ambientale – Ricorso volto a evitare che si riproduca in futuro un’illegittimità che investe un atto di un’istituzione o di un organo dell’Unione – Conservazione dell'interesse ad agire – Ricevibilità (Art. 266, primo comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 17; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2023/2660) (v. punti 19-25) Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo diretto contro un atto amministrativo che è stato oggetto di una richiesta di riesame interno – Atti amministrativi adottati ai sensi del diritto ambientale – Nozione – Ricevibilità [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, f), e 10, e n. 1107/2009, art. 17] (v. punti 35-37) Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Proroga del periodo di approvazione fino alla conclusione della procedura di rinnovo – Ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo per motivi che sfuggono al controllo del richiedente – Ruolo del richiedente – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Portata (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 1, §§ 3,7 e 17; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 844/2012, artt. 1, 6, 7, 11, § 5, 12, § 3, 13, § 3, e 14, § 1) (v. punti 40-66) [OSCURATO:PERSONA] di tre ricorsi di annullamento proposti rispettivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] (PAN [OSCURATO:PERSONA]), dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, in composizione ampliata, annulla tre decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che respingono domande di riesame interno riguardanti la proroga del periodo di approvazione di tre prodotti fitosanitari, vale a dire il boscalid, il glifosato e la difenistrobina ( 1 ).

Con tali sentenze, il Tribunale interpreta, per la prima volta, l'articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 ( 2 ) riguardante la proroga del periodo di approvazione di una sostanza attiva qualora una decisione relativa al suo rinnovo non possa essere adottata prima della scadenza del termine di approvazione.

Tale esame ha luogo sulla base di due diversi aspetti: quello della durata della proroga e quello dei motivi del ritardo nella procedura di rinnovo, che devono essere indipendenti dal richiedente.

Le ricorrenti sono associazioni senza scopo di lucro che hanno come obiettivo, in particolare, la promozione di attività volte a ridurre ed eliminare i pesticidi, per quanto riguarda PAN [OSCURATO:PERSONA], e la protezione dell'ambiente, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La dimossistrobina, una sostanza attiva utilizzata come fungicida in agricoltura, è stata approvata per la prima volta nell'Unione europea con la direttiva 2006/75 ( 3 ) e il suo periodo di approvazione è stato prorogato nel 2013.

Nel 2015, essa è stata inserita nell'elenco delle sostanze candidate alla sostituzione ( 4 ).

Ciò premesso, la sua approvazione è stata ulteriormente prorogata a più riprese, in quanto la sua valutazione era stata ritardata per ragioni indipendenti dalla volontà dei richiedenti e l'approvazione rischiava di scadere prima che fosse stata presa una decisione in merito al suo rinnovo.

La penultima di tali proroghe ( 5 ) è stata oggetto di una richiesta di riesame interno, che è stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] con decisione del 27 aprile 2022 di cui si chiede l'annullamento nella causa T-412/22.

Il boscalid è una sostanza attiva approvata per la prima volta nell'Unione nel 2008 ( 6 ) e utilizzata nei prodotti fitosanitari della famiglia degli inibitori della succinato deidrogenasi.

Il periodo di approvazione di tale sostanza è stato altresì prorogato successivamente, per il motivo che la valutazione di tale sostanza era ritardata per ragioni indipendenti dalla volontà dei richiedenti e che l’approvazione di tale sostanza attiva rischiava di scadere prima che fosse stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo.

Il regolamento di esecuzione che ha adottato una siffatta proroga nel 2022 è stato oggetto di una richiesta di riesame interno respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] con decisione del 6 dicembre 2022 di cui si chiede l'annullamento nella causa T-94/23.

Il glifosato, una sostanza attiva ampiamente utilizzata nei prodotti erbicidi, è stato approvato per la prima volta nell’Unione nel 2001 ( 7 ).

La sua approvazione è stata prorogata diverse volte, e segnatamente perché la valutazione della sostanza era ritardata per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente.

Il regolamento di esecuzione che istituisce la proroga adottata nel 2022 ( 8 ) è stato oggetto di una richiesta di riesame, respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 3 luglio 2023.

Le ricorrenti hanno contestato queste tre decisioni di rigetto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], invocando, in particolare, un'interpretazione e un'applicazione errate dell'articolo 17 ( 9 ) del regolamento n. 1107/2009.

Giudizio del Tribunale Per quanto riguarda, in primo luogo, la durata della proroga dell'approvazione, nelle cause T-412/22 e T-94/23, il Tribunale ricorda che la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto del principio di precauzione nell'esercizio delle sue competenze nell'ambito del regolamento n. 1107/2009.

Pertanto, quando si tratta di una sostanza attiva, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare misure che limitano l’uso di tale sostanza facendo prevalere l’interesse della sicurezza dei consumatori, e ciò senza attendere l’esito della procedura di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza.

Il Tribunale procede quindi all'interpretazione dell'articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 alla luce di tale principio nonché del suo tenore letterale, del contesto in cui esso si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte.

Da tale disposizione risulta che, se, per motivi indipendenti dalla volontà del richiedente, risulta che l’approvazione di un principio attivo scadrà prima dell’adozione di una decisione di rinnovo, è adottata una decisione che proroga la scadenza del periodo di approvazione per un periodo sufficiente a consentire l’esame della domanda.

Ne consegue che la durata del periodo di proroga deve essere adeguata alle circostanze concrete del caso, intervenute nel corso della procedura di rinnovo, e non può essere oggetto di un'applicazione automatica, né tantomeno sistematica.

Inoltre, la domanda di rinnovo deve essere presentata al più tardi tre anni prima della scadenza del periodo di approvazione; la procedura di rinnovo è soggetta a un calendario preciso e all'esigenza di celerità.

Tali requisiti sono tanto più importanti in quanto la proroga dell'approvazione di una sostanza attiva, sulla base dell'articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, ha le stesse conseguenze di un'approvazione iniziale o di un rinnovo dell'approvazione.

Di conseguenza, il Tribunale considera che l'articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 prevede un meccanismo che deve essere applicato in via eccezionale. [OSCURATO:PERSONA] deve operare una valutazione del caso di specie, ogniqualvolta essa proroghi l’approvazione di una sostanza attiva.

In tal senso, essa deve prendere in considerazione gli elementi pertinenti al fine di definire il «periodo sufficiente» richiesto per condurre a termine la valutazione della sostanza in corso.

Anche se lo stesso articolo lascia alla [OSCURATO:PERSONA] un potere discrezionale per determinare a cosa corrisponde un «periodo sufficiente», tale potere non è tuttavia assoluto.

Infatti, l'espressione «periodo sufficiente» deve essere intesa nel senso che richiede la definizione di un periodo che non va né al di sotto né al di là di quanto necessario per completare la procedura di rinnovo per ciascun caso di specie.

Inoltre, quando intende applicare l'articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto della durata complessiva della procedura di rinnovo al fine di assicurarsi che quest'ultima resti entro limiti ragionevoli alla luce dell'esigenza di celerità.

Non è ammissibile che la proroga dell’approvazione, che ha carattere provvisorio ed eccezionale, consenta il mantenimento sul mercato di un principio attivo per un periodo che supera in modo significativo quello dell’approvazione iniziale, pena il vanificarsi dell’efficacia del sistema di rinnovo istituito dal regolamento.

Così interpretato, l'articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 esprime una ponderazione dei diversi interessi in gioco compatibile con gli obiettivi di tale regolamento e con il principio di precauzione.

Da un lato, sono presi in considerazione gli interessi che militano a favore del fatto che una sostanza che è stata approvata conformemente alle norme dell’Unione non sia vietata in modo imprevedibile a causa di ritardi nel calendario della procedura di rinnovo che sono indipendenti dalla volontà del richiedente.

Dall’altro, la proroga concessa è solo provvisoria: può essere interrotta da una decisione di non rinnovo o essere accompagnata da limitazioni nell'uso delle sostanze e, soprattutto, non deve superare quanto necessario, tenuto conto delle circostanze di ciascun caso specifico.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, le ragioni del ritardo nelle procedure di rinnovo di cui trattasi, il Tribunale interpreta, nelle cause T-94/23 e T-565/23, l'espressione «motivi che sfuggono al controllo del richiedente» di cui all'articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, ricordando che, in caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell'Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui essa fa parte.

Relativamente al contesto in cui tale regola si inserisce, il Tribunale esamina il ruolo del richiedente nella procedura di rinnovo alla luce dell'articolo 17 di tale regolamento.

A tale proposito, sia la procedura di approvazione sia la procedura di rinnovo sono avviate su iniziativa del produttore della sostanza attiva, che ne è un attore centrale.

Quest’ultimo è infatti responsabile del contenuto della domanda, della presentazione dei fascicoli complementari e della fornitura di informazioni complementari allo Stato membro relatore o all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), alla quale può inoltre presentare osservazioni relative alla relazione di rinnovo.

Il richiedente il rinnovo è quindi un attore che partecipa a tutte le fasi della procedura, il che gli consente di influenzarne lo svolgimento.

Per quanto riguarda invece la proroga del periodo di approvazione, il richiedente il rinnovo non è tenuto a presentare una domanda e non è prevista una procedura di consultazione con lo stesso.

La procedura è avviata d'ufficio e la [OSCURATO:PERSONA] deve verificare se il ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo non sia dovuto a «motivi che sfuggono al controllo del richiedente».

Alla luce di tali elementi, il comportamento del richiedente deve essere valutato alla luce delle diverse fasi della procedura di rinnovo che precedono un'eventuale proroga del periodo di approvazione, nelle quali il richiedente ha svolto un ruolo partecipativo.

Tra gli obiettivi di cui all'articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, la [OSCURATO:PERSONA] deve attribuire un'importanza del tutto particolare all'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e deve altresì assicurarsi non solo che il richiedente abbia agito nel rispetto dei termini, ma anche che il ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo sia indipendente dalla sua condotta.

In tale contesto, un approccio che richieda un elemento intenzionale da parte del richiedente in relazione ai ritardi nello svolgimento di tale procedura è eccessivamente restrittivo e rischia di compromettere l’equilibrio raggiunto dal legislatore a favore degli interessi del richiedente il rinnovo.

Al fine di rispettare tale equilibrio, è necessaria un'analisi obiettiva e in concreto delle ragioni del ritardo, al fine di stabilire che tale ritardo è indipendente dalla volontà del richiedente, il quale deve aver rispettato con diligenza tutte le norme applicabili alla domanda e alla procedura di rinnovo.

Orbene, non procedendo a un'analisi in concreto del ruolo del richiedente, applicando un approccio restrittivo del ruolo del richiedente il rinnovo negli eventuali ritardi della procedura di rinnovo e ignorando qualsiasi eventuale ruolo di quest'ultimo qualora un altro attore abbia contribuito, anche in parte, al ritardo, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 17 del regolamento n. 1107/2009. ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] (2022) 3275139 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 aprile 2022, decisione [OSCURATO:PERSONA] (2022) 8437051 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 dicembre 2022, e decisione [OSCURATO:PERSONA] (2023) 4611321, della [OSCURATO:PERSONA] del 3 luglio 2023. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( GU 2009 L 309, pag. 1 ). ( 3 ) Direttiva 2006/75/CE della [OSCURATO:PERSONA], dell'11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina ( GU 2006, L 248, pag. 3 ). ( 4 ) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione ( GU 2015, L 67, pag. 18 ). ( 5 ) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della [OSCURATO:PERSONA], del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin ( GU 2021, L 421, pag. 25 ). ( 6 ) Con la direttiva 2008/44/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 4 aprile 2008, , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole come sostanze attive ( GU 2008, L 94, pag. 13 ). ( 7 ) Con la direttiva 2001/99/CE della [OSCURATO:PERSONA] del 20 novembre 2001 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione delle sostanze attive glifosato e tifensulfuron metile ( GU 2001, L 304, pag. 14 ). ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2364 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 dicembre 2022, , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva «glifosato» ( GU 2022, L 312, pag. 99 ). ( 9 ) Ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, «[q]ualora, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo, si adotta una decisione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 79, paragrafo 3, che rinvia la scadenza del periodo di approvazione per tale richiedente per un periodo sufficiente all’esame della domanda».

L'articolo 17, terzo comma, del medesimo regolamento prevede gli elementi da prendere in considerazione quando è fissato il periodo di proroga, vale a dire: «a) il tempo necessario per fornire le informazioni richieste; b) il tempo necessario per completare la procedura; c) se del caso, la necessità di assicurare la redazione di un programma di lavoro coerente, come previsto dall’articolo 18.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0565_RES [OSCURATO:PERSONA]565/23 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 19 novembre 2025 «Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva glifosato – Domanda di rinnovo di una sostanza attiva – Proroga del periodo di approvazione – Ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo – Motivi indipendenti dal richiedente – Richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – [OSCURATO:PERSONA] di rigetto della domanda – Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione di rigetto di una richiesta di riesame interno di un atto amministrativo in materia di diritto ambientale – Ricorso volto a evitare che si riproduca in futuro un’illegittimità che investe un atto di un’istituzione o di un organo dell’Unione – Conservazione dell'interesse ad agire – Ricevibilità (Art. 266, primo comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 17; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2023/2660) (v. punti 19-25) Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo diretto contro un atto amministrativo che è stato oggetto di una richiesta di riesame interno – Atti amministrativi adottati ai sensi del diritto ambientale – Nozione – Ricevibilità [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, f), e 10, e n. 1107/2009, art. 17] (v. punti 35-37) Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Proroga del periodo di approvazione fino alla conclusione della procedura di rinnovo – Ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo per motivi che sfuggono al controllo del richiedente – Ruolo del richiedente – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Portata (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 1, §§ 3,7 e 17; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 844/2012, artt. 1, 6, 7, 11, § 5, 12, § 3, 13, § 3, e 14, § 1) (v. punti 40-66) [OSCURATO:PERSONA] di tre ricorsi di annullamento proposti rispettivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] (PAN [OSCURATO:PERSONA]), dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, in composizione ampliata, annulla tre decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che respingono domande di riesame interno riguardanti la proroga del periodo di approvazione di tre prodotti fitosanitari, vale a dire il boscalid, il glifosato e la difenistrobina ( 1 ). Con tali sentenze, il Tribunale interpreta, per la prima volta, l'articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 ( 2 ) riguardante la proroga del periodo di approvazione di una sostanza attiva qualora una decisione relativa al suo rinnovo non possa essere adottata prima della scadenza del termine di approvazione. Tale esame ha luogo sulla base di due diversi aspetti: quello della durata della proroga e quello dei motivi del ritardo nella procedura di rinnovo, che devono essere indipendenti dal richiedente. Le ricorrenti sono associazioni senza scopo di lucro che hanno come obiettivo, in particolare, la promozione di attività volte a ridurre ed eliminare i pesticidi, per quanto riguarda PAN [OSCURATO:PERSONA], e la protezione dell'ambiente, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La dimossistrobina, una sostanza attiva utilizzata come fungicida in agricoltura, è stata approvata per la prima volta nell'Unione europea con la direttiva 2006/75 ( 3 ) e il suo periodo di approvazione è stato prorogato nel 2013. Nel 2015, essa è stata inserita nell'elenco delle sostanze candidate alla sostituzione ( 4 ). Ciò premesso, la sua approvazione è stata ulteriormente prorogata a più riprese, in quanto la sua valutazione era stata ritardata per ragioni indipendenti dalla volontà dei richiedenti e l'approvazione rischiava di scadere prima che fosse stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. La penultima di tali proroghe ( 5 ) è stata oggetto di una richiesta di riesame interno, che è stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] con decisione del 27 aprile 2022 di cui si chiede l'annullamento nella causa T-412/22. Il boscalid è una sostanza attiva approvata per la prima volta nell'Unione nel 2008 ( 6 ) e utilizzata nei prodotti fitosanitari della famiglia degli inibitori della succinato deidrogenasi. Il periodo di approvazione di tale sostanza è stato altresì prorogato successivamente, per il motivo che la valutazione di tale sostanza era ritardata per ragioni indipendenti dalla volontà dei richiedenti e che l’approvazione di tale sostanza attiva rischiava di scadere prima che fosse stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. Il regolamento di esecuzione che ha adottato una siffatta proroga nel 2022 è stato oggetto di una richiesta di riesame interno respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] con decisione del 6 dicembre 2022 di cui si chiede l'annullamento nella causa T-94/23. Il glifosato, una sostanza attiva ampiamente utilizzata nei prodotti erbicidi, è stato approvato per la prima volta nell’Unione nel 2001 ( 7 ). La sua approvazione è stata prorogata diverse volte, e segnatamente perché la valutazione della sostanza era ritardata per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente. Il regolamento di esecuzione che istituisce la proroga adottata nel 2022 ( 8 ) è stato oggetto di una richiesta di riesame, respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 3 luglio 2023. Le ricorrenti hanno contestato queste tre decisioni di rigetto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], invocando, in particolare, un'interpretazione e un'applicazione errate dell'articolo 17 ( 9 ) del regolamento n. 1107/2009. Giudizio del Tribunale Per quanto riguarda, in primo luogo, la durata della proroga dell'approvazione, nelle cause T-412/22 e T-94/23, il Tribunale ricorda che la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto del principio di precauzione nell'esercizio delle sue competenze nell'ambito del regolamento n. 1107/2009. Pertanto, quando si tratta di una sostanza attiva, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare misure che limitano l’uso di tale sostanza facendo prevalere l’interesse della sicurezza dei consumatori, e ciò senza attendere l’esito della procedura di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza. Il Tribunale procede quindi all'interpretazione dell'articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 alla luce di tale principio nonché del suo tenore letterale, del contesto in cui esso si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte. Da tale disposizione risulta che, se, per motivi indipendenti dalla volontà del richiedente, risulta che l’approvazione di un principio attivo scadrà prima dell’adozione di una decisione di rinnovo, è adottata una decisione che proroga la scadenza del periodo di approvazione per un periodo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Ne consegue che la durata del periodo di proroga deve essere adeguata alle circostanze concrete del caso, intervenute nel corso della procedura di rinnovo, e non può essere oggetto di un'applicazione automatica, né tantomeno sistematica. Inoltre, la domanda di rinnovo deve essere presentata al più tardi tre anni prima della scadenza del periodo di approvazione; la procedura di rinnovo è soggetta a un calendario preciso e all'esigenza di celerità. Tali requisiti sono tanto più importanti in quanto la proroga dell'approvazione di una sostanza attiva, sulla base dell'articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, ha le stesse conseguenze di un'approvazione iniziale o di un rinnovo dell'approvazione. Di conseguenza, il Tribunale considera che l'articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 prevede un meccanismo che deve essere applicato in via eccezionale. [OSCURATO:PERSONA] deve operare una valutazione del caso di specie, ogniqualvolta essa proroghi l’approvazione di una sostanza attiva. In tal senso, essa deve prendere in considerazione gli elementi pertinenti al fine di definire il «periodo sufficiente» richiesto per condurre a termine la valutazione della sostanza in corso. Anche se lo stesso articolo lascia alla [OSCURATO:PERSONA] un potere discrezionale per determinare a cosa corrisponde un «periodo sufficiente», tale potere non è tuttavia assoluto. Infatti, l'espressione «periodo sufficiente» deve essere intesa nel senso che richiede la definizione di un periodo che non va né al di sotto né al di là di quanto necessario per completare la procedura di rinnovo per ciascun caso di specie. Inoltre, quando intende applicare l'articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto della durata complessiva della procedura di rinnovo al fine di assicurarsi che quest'ultima resti entro limiti ragionevoli alla luce dell'esigenza di celerità. Non è ammissibile che la proroga dell’approvazione, che ha carattere provvisorio ed eccezionale, consenta il mantenimento sul mercato di un principio attivo per un periodo che supera in modo significativo quello dell’approvazione iniziale, pena il vanificarsi dell’efficacia del sistema di rinnovo istituito dal regolamento. Così interpretato, l'articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 esprime una ponderazione dei diversi interessi in gioco compatibile con gli obiettivi di tale regolamento e con il principio di precauzione. Da un lato, sono presi in considerazione gli interessi che militano a favore del fatto che una sostanza che è stata approvata conformemente alle norme dell’Unione non sia vietata in modo imprevedibile a causa di ritardi nel calendario della procedura di rinnovo che sono indipendenti dalla volontà del richiedente. Dall’altro, la proroga concessa è solo provvisoria: può essere interrotta da una decisione di non rinnovo o essere accompagnata da limitazioni nell'uso delle sostanze e, soprattutto, non deve superare quanto necessario, tenuto conto delle circostanze di ciascun caso specifico. Per quanto riguarda, in secondo luogo, le ragioni del ritardo nelle procedure di rinnovo di cui trattasi, il Tribunale interpreta, nelle cause T-94/23 e T-565/23, l'espressione «motivi che sfuggono al controllo del richiedente» di cui all'articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, ricordando che, in caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell'Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui essa fa parte. Relativamente al contesto in cui tale regola si inserisce, il Tribunale esamina il ruolo del richiedente nella procedura di rinnovo alla luce dell'articolo 17 di tale regolamento. A tale proposito, sia la procedura di approvazione sia la procedura di rinnovo sono avviate su iniziativa del produttore della sostanza attiva, che ne è un attore centrale. Quest’ultimo è infatti responsabile del contenuto della domanda, della presentazione dei fascicoli complementari e della fornitura di informazioni complementari allo Stato membro relatore o all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), alla quale può inoltre presentare osservazioni relative alla relazione di rinnovo. Il richiedente il rinnovo è quindi un attore che partecipa a tutte le fasi della procedura, il che gli consente di influenzarne lo svolgimento. Per quanto riguarda invece la proroga del periodo di approvazione, il richiedente il rinnovo non è tenuto a presentare una domanda e non è prevista una procedura di consultazione con lo stesso. La procedura è avviata d'ufficio e la [OSCURATO:PERSONA] deve verificare se il ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo non sia dovuto a «motivi che sfuggono al controllo del richiedente». Alla luce di tali elementi, il comportamento del richiedente deve essere valutato alla luce delle diverse fasi della procedura di rinnovo che precedono un'eventuale proroga del periodo di approvazione, nelle quali il richiedente ha svolto un ruolo partecipativo. Tra gli obiettivi di cui all'articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, la [OSCURATO:PERSONA] deve attribuire un'importanza del tutto particolare all'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e deve altresì assicurarsi non solo che il richiedente abbia agito nel rispetto dei termini, ma anche che il ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo sia indipendente dalla sua condotta. In tale contesto, un approccio che richieda un elemento intenzionale da parte del richiedente in relazione ai ritardi nello svolgimento di tale procedura è eccessivamente restrittivo e rischia di compromettere l’equilibrio raggiunto dal legislatore a favore degli interessi del richiedente il rinnovo. Al fine di rispettare tale equilibrio, è necessaria un'analisi obiettiva e in concreto delle ragioni del ritardo, al fine di stabilire che tale ritardo è indipendente dalla volontà del richiedente, il quale deve aver rispettato con diligenza tutte le norme applicabili alla domanda e alla procedura di rinnovo. Orbene, non procedendo a un'analisi in concreto del ruolo del richiedente, applicando un approccio restrittivo del ruolo del richiedente il rinnovo negli eventuali ritardi della procedura di rinnovo e ignorando qualsiasi eventuale ruolo di quest'ultimo qualora un altro attore abbia contribuito, anche in parte, al ritardo, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 17 del regolamento n. 1107/2009. ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] (2022) 3275139 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 aprile 2022, decisione [OSCURATO:PERSONA] (2022) 8437051 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 dicembre 2022, e decisione [OSCURATO:PERSONA] (2023) 4611321, della [OSCURATO:PERSONA] del 3 luglio 2023. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( GU 2009 L 309, pag. 1 ). ( 3 ) Direttiva 2006/75/CE della [OSCURATO:PERSONA], dell'11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina ( GU 2006, L 248, pag. 3 ). ( 4 ) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione ( GU 2015, L 67, pag. 18 ). ( 5 ) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della [OSCURATO:PERSONA], del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin ( GU 2021, L 421, pag. 25 ). ( 6 ) Con la direttiva 2008/44/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 4 aprile 2008, , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole come sostanze attive ( GU 2008, L 94, pag. 13 ). ( 7 ) Con la direttiva 2001/99/CE della [OSCURATO:PERSONA] del 20 novembre 2001 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione delle sostanze attive glifosato e tifensulfuron metile ( GU 2001, L 304, pag. 14 ). ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2364 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 dicembre 2022, , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva «glifosato» ( GU 2022, L 312, pag. 99 ). ( 9 ) Ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, «[q]ualora, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo, si adotta una decisione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 79, paragrafo 3, che rinvia la scadenza del periodo di approvazione per tale richiedente per un periodo sufficiente all’esame della domanda». L'articolo 17, terzo comma, del medesimo regolamento prevede gli elementi da prendere in considerazione quando è fissato il periodo di proroga, vale a dire: «a) il tempo necessario per fornire le informazioni richieste; b) il tempo necessario per completare la procedura; c) se del caso, la necessità di assicurare la redazione di un programma di lavoro coerente, come previsto dall’articolo 18.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1367/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris