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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24669/2026

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PE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta qualificazione della corsia di accesso ai garage condominiali quale spazio rientrante nella privata dimora - è manifestamente infondato, essendo rilevante, sotto tale profilo, a prescindere dal regime civilistico al quale è sottoposto il bene, la circostanza che gli spazi ove si è consumato il fatto non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare e che in essi si svolgano non occasionalmente atti della vita privata (sez.

U. n. 31345/17, Rv. 270076), fra i quali anche parcheggiare il proprio veicolo nel comune spazio condominiale; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta qualificazione della corsia di accesso ai garage condominiali quale spazio rientrante nella privata dimora - è manifestamente infondato, essendo rilevante, sotto tale profilo, a prescindere dal regime civilistico al quale è sottoposto il bene, la circostanza che gli spazi ove si è consumato il fatto non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare e che in essi si svolgano non occasionalmente atti della vita privata (sez. U. n. 31345/17, Rv. 270076), fra i quali anche parcheggiare il proprio veicolo nel comune spazio condominiale; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24669/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris