CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09781/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natota CASERTA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOI.I dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Rilevato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2 febbraio 2021, con la quale era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione in quanto riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 75 comma 2 d.lgs. 159 del 2011; Considerato che la Corte territoriale ha ritenuto che i precedenti penali risultanti a suo carico, complessivamente considerati, fossero ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la prevenuta posto in essere un comportamento dimostrativo dell'insofferenza rispetto alle prescrizioni dell'Autorità e, pertanto, di particolare allarme sociale; Ritenuto, altresì, che rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Rilevato che, sul punto, le censure sollevate dalla imputata sono manifestamente infondate, atteso che sono tese a sollecitare una valutazione alternativa degli elementi processuali, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febb