CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 22265/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 853 sez. [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Leopizzi - Relatore - R.G.N. 8171/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12/09/2024 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la successiva memoria; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 6 maggio 2025, dal difensore dell’imputato ricorrente, che ha concluso conformemente al pubblico ministero, insistendo per la causa sopravvenuta di improcedibilità. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 22265/2025 Roma, lì, 12/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe – che aveva confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di danneggiamento aggravato dalla esposizione del bene alla pubblica fede (art. 635, comma secondo, cod. pen.) – deducendo: 1.1. con il primo motivo di impugnazione, la intervenuta, rituale, remissione di querela; il difensore allega all’uopo il verbale del 4 febbraio 2025, che documenta la remissione di querela ed anche la relativa contestuale accettazione; 1.2. con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il travisamento della prova della colpevolezza, attesa la incerta identificazione dell’autore del fatto da parte delle persone offese, che avevano visionato i filmati che documentavano l’azione di danneggiamento, ritraendone l’autore; il ricorrente deduce inoltre il difetto di prova dell’azione di rigatura della vettura, non precisamente ritratta con il filmato esaminato nel merito. 2. Stante il difetto di prova evidente della causa di proscioglimento nel merito della responsabilità per il fatto ascritto al ricorrente e tenuto conto dei limiti alla deducibilità del vizio di travisamento della prova in caso di conformità verticale delle pronunce di merito in ordine all’accertamento della responsabilità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 – 01; Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M. Rv. 283777 – 01; da ultimo, Sez. 2, n. 10289 del 28/01/2025, Facchinetti, n.m.), deve essere dichiarata l'estinzione del reato, per intervenuta remissione di querela, con conseguente annullamento -senza rinvio- della sentenza impugnata. 2.1. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato divenuto procedibile a querela dell’offeso (art. 1, lett. b, d.lgs. n. 31 del 19/03/2024; in vigore dal 4 aprile 2024), che prevale su eventuali cause di inammissibilità, preclude l’accertamento di responsabilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326 – 01). 2.2. Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.), con la condanna dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso il 20 maggio 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pellegrino