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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24002/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza in epigrafe, aveva rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla custodia cautelare subita, nella forma detenzione cautelare poi degli arresti domiciliari presso una RSA, dal 23.09.2016 al

23. 11 .2017.

La Corte distrettuale aveva chiarito che l'istante era stato sottoposto al regime cautelare in esecuzione dell'ordinanza custodiale emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, rispetto all'imputazione provvisoria di concorso nel delitto di cui agli artt. 416 bis cod.pen. 110 e 56 ,629 cod.pen aggravato dall'art. 7 DL 152/91 per aver fatto parte della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] aspirando a divenire reggente succedendo al padre Gaspare.

Le incolpazioni erano state escluse dalla sentenza del Tribunale di Palermo n.1355/2017 dep. il 5.02.2018 e confermata in appello, divenuta irrevocabile il 10.06.2018

2. La Corte di appello di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto sussistente la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, stante le frequentazioni ambigue evidenziate dalle intercettazioni ambientali del 16.08.2014 e del 2.09.2014 in cui si accompagnava con il nuovo reggente locale del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, perciò ritenute espressioni di comportamenti extraprocessuali gravemente colposi:

3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al concetto di colpa grave.

Ha dedotto che il giudice della cognizione il GUP è pervenuto alla formula assolutoria il fatto non sussiste valutando gli stessi elementi investigativi posti a base dell'ordinanza cautelare e considerando credibile le dichiarazione rese in fase di indagine dalla persona offesa Panzanica che ha negato di aver ricevuto richieste di pagamento di una somma di denaro, ha fornito una plausibile giustificazione dei contatti telefonici con [OSCURATO:PERSONA] che rendono quindi neutra la condotta del ricorrente; quanto alla conversazioni intercettate intercorse tra terzi il Giudice della cognizioni le ha ritenute insufficienti a sostenere il quadro accusatorio 4y,

4. Il Procuratore generale nella requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Con memoria pervenuta il 4 maggio 2021 il Ministero dell'Economia e Finanze ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha posto l'accento sull'efficacia causale, rispetto alla determinazione inerente il suo stato custodiale, della condotta tenuta dal Geraci, figlio di Gaspare, capo mafia della famiglia [OSCURATO:PERSONA], non smentita dalla stessa sentenza assolutoria, e consistita nell'accompagnarsi con il nuovo reggente del locale sodalizio mafioso, [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell'autovettura di quest'ultimo, e di aver raccolto da Pellitteri, almeno in occasione della captazione del 2 settembre 2014 e con interlocuzione attiva, confidenze afferenti il proprio ruolo e la propria autorevolezza mafiosa, nella specie lamentandosi di un alterco avuto con [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad una vicenda che il predetto Pellitteri dava per scontato appartenere al patrimonio di conoscenze comune con l'interlocutore che infatti non chiedeva chiarimenti.

La Corte territoriale ha efficacemente evidenziato come, ancorché gli elementi acquisiti nella captazione non siano stati ritenuti sufficienti per ritenere il Geraci intraneo al sodalizio facente capo al padre, tuttavia la sua sicura conoscenza delle logiche e dinamiche di tipo mafioso emerse dalla captazione, nonché la sua frequentazione del reggente mafioso del sodalizio siano risultati comportamenti gravemente imprudenti e pertanto ragionevolmente ritenuti ostativi alla concessione dell'indennizzo I giudici della riparazione hanno evidenziato come tali fatti non fossero stati esclusi dal giudice di merito, sottolineando l'ambiguità del comportamento dell'istante, Sebbene non possa valutarsi a titolo di dolo o colpa grave il contenuto di conversazioni intercettate tra terzi, i giudici hanno tuttavia ritenuto ambiguo il fatto storico della presenza dell'istante in compagnia del Pellitteri e le confidenze ricevute riguardanti il proprio ruolo e la propria autorevolezza mafiosa ( fol 8 e 9) /u,

3. Nell'analisi dei dati fattuali a disposizione del giudice della cautela quali si presentavano prima dell'adozione della misura cautelare è consentito al giudice della riparazione soffermarsi esclusivamente, ed è anzi pienamente coerente con l'oggetto del giudizio, su quegli elementi indiziari che siano espressivi di una condotta direttamente ascrivibile a colui che chiede il riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che presupposto di tale diritto è la verifica che l'istante non abbia con il suo comportamento concorso a dare causa all'errore dell'autorità giudiziaria.

3.1. Quanto alla lettura delle emergenze processuali, come è noto, il rapporto tra giudizio penale e* giudizio per l'equa riparazione è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti.

In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice.

In tal senso deve valutarsi la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha posto l'accento su profili fattuali del tutto diversi da quelli che hanno condotto, peraltro per lacunosità della prova, all'esito assolutorio.

3.2. La Corte territoriale ha, dunque, correttamente fondato il proprio accertamento sugli elementi indiziari a disposizione del giudice della cautela che concernevano la condotta dell'istante.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801); nella maggior parte dei casi, si trattava peraltro di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo.

4.1. Dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato deve comunque desumersi che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite sia condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, se ed in quanto (secondo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) sia da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 22098401).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessive euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. nonché alla rifusi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza in epigrafe, aveva rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla custodia cautelare subita, nella forma detenzione cautelare poi degli arresti domiciliari presso una RSA, dal 23.09.2016 al 23. 11 .2017. La Corte distrettuale aveva chiarito che l'istante era stato sottoposto al regime cautelare in esecuzione dell'ordinanza custodiale emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, rispetto all'imputazione provvisoria di concorso nel delitto di cui agli artt. 416 bis cod.pen. 110 e 56 ,629 cod.pen aggravato dall'art. 7 DL 152/91 per aver fatto parte della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] aspirando a divenire reggente succedendo al padre Gaspare. Le incolpazioni erano state escluse dalla sentenza del Tribunale di Palermo n.1355/2017 dep. il 5.02.2018 e confermata in appello, divenuta irrevocabile il 10.06.2018 2. La Corte di appello di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto sussistente la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, stante le frequentazioni ambigue evidenziate dalle intercettazioni ambientali del 16.08.2014 e del 2.09.2014 in cui si accompagnava con il nuovo reggente locale del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, perciò ritenute espressioni di comportamenti extraprocessuali gravemente colposi: 3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al concetto di colpa grave. Ha dedotto che il giudice della cognizione il GUP è pervenuto alla formula assolutoria il fatto non sussiste valutando gli stessi elementi investigativi posti a base dell'ordinanza cautelare e considerando credibile le dichiarazione rese in fase di indagine dalla persona offesa Panzanica che ha negato di aver ricevuto richieste di pagamento di una somma di denaro, ha fornito una plausibile giustificazione dei contatti telefonici con [OSCURATO:PERSONA] che rendono quindi neutra la condotta del ricorrente; quanto alla conversazioni intercettate intercorse tra terzi il Giudice della cognizioni le ha ritenute insufficienti a sostenere il quadro accusatorio 4y, 4. Il Procuratore generale nella requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Con memoria pervenuta il 4 maggio 2021 il Ministero dell'Economia e Finanze ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha posto l'accento sull'efficacia causale, rispetto alla determinazione inerente il suo stato custodiale, della condotta tenuta dal Geraci, figlio di Gaspare, capo mafia della famiglia [OSCURATO:PERSONA], non smentita dalla stessa sentenza assolutoria, e consistita nell'accompagnarsi con il nuovo reggente del locale sodalizio mafioso, [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell'autovettura di quest'ultimo, e di aver raccolto da Pellitteri, almeno in occasione della captazione del 2 settembre 2014 e con interlocuzione attiva, confidenze afferenti il proprio ruolo e la propria autorevolezza mafiosa, nella specie lamentandosi di un alterco avuto con [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad una vicenda che il predetto Pellitteri dava per scontato appartenere al patrimonio di conoscenze comune con l'interlocutore che infatti non chiedeva chiarimenti. La Corte territoriale ha efficacemente evidenziato come, ancorché gli elementi acquisiti nella captazione non siano stati ritenuti sufficienti per ritenere il Geraci intraneo al sodalizio facente capo al padre, tuttavia la sua sicura conoscenza delle logiche e dinamiche di tipo mafioso emerse dalla captazione, nonché la sua frequentazione del reggente mafioso del sodalizio siano risultati comportamenti gravemente imprudenti e pertanto ragionevolmente ritenuti ostativi alla concessione dell'indennizzo I giudici della riparazione hanno evidenziato come tali fatti non fossero stati esclusi dal giudice di merito, sottolineando l'ambiguità del comportamento dell'istante, Sebbene non possa valutarsi a titolo di dolo o colpa grave il contenuto di conversazioni intercettate tra terzi, i giudici hanno tuttavia ritenuto ambiguo il fatto storico della presenza dell'istante in compagnia del Pellitteri e le confidenze ricevute riguardanti il proprio ruolo e la propria autorevolezza mafiosa ( fol 8 e 9) /u, 3. Nell'analisi dei dati fattuali a disposizione del giudice della cautela quali si presentavano prima dell'adozione della misura cautelare è consentito al giudice della riparazione soffermarsi esclusivamente, ed è anzi pienamente coerente con l'oggetto del giudizio, su quegli elementi indiziari che siano espressivi di una condotta direttamente ascrivibile a colui che chiede il riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che presupposto di tale diritto è la verifica che l'istante non abbia con il suo comportamento concorso a dare causa all'errore dell'autorità giudiziaria. 3.1. Quanto alla lettura delle emergenze processuali, come è noto, il rapporto tra giudizio penale e* giudizio per l'equa riparazione è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. In tal senso deve valutarsi la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha posto l'accento su profili fattuali del tutto diversi da quelli che hanno condotto, peraltro per lacunosità della prova, all'esito assolutorio. 3.2. La Corte territoriale ha, dunque, correttamente fondato il proprio accertamento sugli elementi indiziari a disposizione del giudice della cautela che concernevano la condotta dell'istante. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801); nella maggior parte dei casi, si trattava peraltro di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo. 4.1. Dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato deve comunque desumersi che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite sia condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, se ed in quanto (secondo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) sia da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 22098401). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessive euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. nonché alla rifusi
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