CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13486/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al riconoscimento dell'imputato effettuato dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che•la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260); che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, il quale è stato riconosciuto dalla persona offesa come autore non solo del furto del catalizzatore dell'autovettura VW Polo targata [OSCURATO:TARGA] nel parcheggio antistante il negozio .lessy Idea, ma anche dei furti effettuati con le medesime modalità presso i supermercati [OSCURATO:PERSONA] risparmio e Decò (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62-bis cod. pen., con giudizio di prevalenza sulle aggravanti pure riconosciute, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, la Corte di appello di Napoli ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, in considerazione dei precedenti penali specifici, valutati per natura, tipologia ed allarme sociale (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso che denuncia la mancanza della querela, prevista quale condizione di procedibilità per i reati di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1); che la procedibilità a querela era già vigente all'esito del giudizio di primo grado ed il vizio oggi dedotto non è stato in precedenza portato all'attenzione della giurisdizione di merito; che, secondo il consolidato orientamento di codesta Corte, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Rv. 273551); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] f t-4 r [OSCURATO:PERSONA]. 14 026