Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 08211/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19740-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 1195/IV/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/3/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello avverso la pronuncia n. 467/2017 della Commissione tributaria provinciale de L’Aquila con cui era stato respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (di seguito la Società) avverso il silenzio rigetto sulla richiesta della contribuente di sgravio di trentuno cartelle esattoriali; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la Società propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]

1.2. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente declinato la giurisdizione in merito al silenzio rifiuto sulla richiesta di sgravio delle cartelle relative a contributi INPS e contravvenzioni del Codice della Strada;

1.2. la censura è infondata;

1.3. secondo il consolidato orientamento del G iudice della nomofilachia - consolidato orientamento che consente alla sezione semplice di decidere sulla questione di giurisdizione, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ.-, è attribuita alle Commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito (a decorrere dal 1° gennaio 2002) dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cognizione di «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie», ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasseautomobilistiche, estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, che si arresta unicamente di fronte agli «atti della esecuzione tributaria», fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora» (cfr. Cass.

SU 14/5/2007 n. 11077);

1.4. è stato altresì affermato che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie nelle quali si impugni il rifiuto espresso o tacito dell'Amministrazione a procedere ad autotutela, alla luce dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in forza del quale la giurisdizione tributaria è divenuta, nell'ambito suo proprio, una giurisdizione a carattere generale, competente ogni qual volta si faccia questione di uno specifico rapporto tributario o di sanzioni inflitte da uffici tributari, dal cui ambito restano così escluse solo le controversie in cui non è direttamente coinvolto un rapporto tributario, ma viene impugnato un atto di carattere generale (art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), o si chiede il rimborso di una somma indebitamente versata a titolo di tributo, della quale l'amministrazione riconosce pacificamente la spettanza al contribuente, in quanto la novella del 2001 ha necessariamente comportato una modifica del disposto dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché l'aver consentito l'accesso al contenzioso tributario in ogni controversia avente ad oggetto tributi si traduce nella possibilità per il contribuente di rivolgersi al giudice tributario quando l'amministrazione manifesti, anche attraverso il silenzio rigetto, la convinzione che il rapporto tributario debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di contestare (cfr. Cass.

SU 10/8/2005 n. 16776);

1.5. nel caso di specie, è incontestato che il silenzio rifiuto, formatosi sull’istanza della contribuente, aveva ad oggetto importi relativi a materie che esulano dall’ambito tributario (contributi previdenziali e contravvenzioni al CdS);

1.6. ne consegue che correttamente la Commissione tributaria regionale ha declinato la giurisdizione tributaria sulla controversia in esame;

2.1. con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente respinto le doglianze inerenti il rigetto della richiesta di annullamento in autotutela delle rimanenti cartelle esattoriali, affermando che il diniego di autotutela non era stato «contestato con riferimento alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere» ma sotto il profilo della «fondatezza della pretesa tributaria», non essendo tuttavia possibile «rivedere e correggere i risultati di provvedimenti giudiziari o atti impositivi ormai definitivi»;

2.2. la doglianza va parimenti disattesa;

2.3. secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass.7/2/2022 n. 7318, Cass. n. 2/11/2021, n. 31063, Cass. 28/3/2018, n. 7616), in tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede diautotutela dell'atto tributario divenutodefinitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo;

2.4. questa Corte ha affermato, in particolare, che il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, giacché fuori dalla ridetta situazione, l'atto con il quale l'amministrazione finanziaria manifesta il rifiuto di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo - stante la relativa discrezionalità - non è suscettibile di essere impugnato innanzi alle Commissioni tributarie (cfr. Cass.

SU n. 16/2/2009, n. 3698);

2.5. anche la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 181 del 13 luglio 2017, ha affermato che non esiste un dovere dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela e, mancando tale dovere, il silenzio su di essa non equivale ad inadempimento, né, d'altro canto, il silenzio stesso può essere considerato un diniego, in assenza di una norma specifica che così lo qualifichi giuridicamente (cfr. Cass.

SU 27/3/2007 n. 7388), con la conseguenza che il silenzio dell'amministrazione finanziaria sull'istanza di autotutela non è contestabile davanti ad alcun Giudice, ed affermare il dovere dell'amministrazione di rispondere all'istanza di autotutela significherebbe, in altri termini, creare una nuova situazione giuridicamente protetta del contribuente, per giunta azionabile sine die dall'interessato, il quale potrebbe riattivare in ogni momento il circuito giurisdizionale, superando il principio della definitività del provvedimento amministrativo e della correlata stabilità della regolazione del rapporto che ne costituisce oggetto;

2.6. sulla scia della tradizionale configurazione dell'autotutela amministrativa, la disciplina legislativa dell'annullamento d'ufficio tributario opera, dunque, un bilanciamento non irragionevole tra l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi e l'interesse alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico (su cui Cass. 4/1/2017, n. 94), che sarebbe inevitabilmente sacrificato da una scelta legislativa che imponesse all'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela del contribuente;

2.7. di fronte a una tale istanza, alle Agenzie fiscali è invece consentito di valutare se attivarsi o meno, senza che la loro eventuale scelta di non provvedere possa essere oggetto di contestazione giurisdizionale da parte dell'istante, non essendo in tale caso il loro potere di provvedere in autotutela diverso da quello esercitabile in ipotesi spontaneamente;

2.8. secondo i principi affermati dalla citata decisione della Corte Costituzionale, proprio nel principio di buon andamento espresso nella norma costituzionale di cui all'art. 97 si radica il vincolo per il legislatore di tenere conto, nella disciplina dell'annullamento d'ufficio, anche dell'interesse pubblico alla stabilità dei rapporti giuridici già definiti dall'amministrazione, con la conseguenza che non irragionevolmente il legislatore stesso ha ritenuto di non prevedere che su eventuali istanze di autotutela l'amministrazione debba necessariamente pronunciarsi;

2.9. l'assenza del dovere di provvedere non è stata ritenuta costituzionalmente illegittima neppure sotto il profilo dell'art. 24 Cost., non sussistendo un interesse giuridicamente protetto a ottenere una decisione amministrativa espressa sull'istanza di autotutela, escludendosi dunque che vi sia un «vuoto di tutela»;

2.10. l'annullamento d'ufficio, in conclusione, non ha funzione giustiziale, ma costituisce espressione di amministrazione attiva e comporta di regola valutazioni discrezionali, non esaurendosi il potere dell'autorità che lo adotta unicamente nella verifica della legittimità dell'atto e nel suo doveroso annullamento se ne riscontra l'illegittimità;

2.11. anche in un contesto nel quale l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto acquista specifica valenza e tende in una certa misura a convergere con quello del contribuente, non va trascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nella valutazione amministrativa, e fra essi certamente quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessa dall'annullamento di un atto inoppugnabile;

2.12. tale interesse richiede di essere bilanciato con gli interessi descritti - e con altri even tualmente emergenti nella vicenda concreta sulla quale l'amministrazione tributaria è chiamata a provvedere - secondo il meccanismo proprio della valutazione comparativa, sicché si conferma in ogni caso, anche in ambito tributario, la natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio (cfr. Cass 22/2/2019 n. 5332, Cass. 24/8/208, n. 21146);

2.13. per giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela occorre pertanto che sia dedotto un interesse generale (cioè travalicante quello individuale della parte in causa), concreto e specifico (come, ad esempio, l'interesse derivante dall'intervenuto annullamento da parte del giudice amministrativo di un atto presupposto a quello in questione; di atto basato su una affermazione di principio, suscettivo di generalizzazione, errata), in esatta corrispondenza all'interesse di cui l'amministrazione deve dar conto nella motivazione dell'atto di annullamento (adottato anche in assenza di sollecitazione del privato);

2.14. nel caso in esame la Società, nel primo grado del giudizio così come in sede di appello, ha censurato il provvedimento di diniego di rimozione in autotutela degli atti impugnati da parte della Concessionaria, affermando profili di illegittimità del rifiuto opposto da quest’ultima che avrebbero dovuto, a suo dire, indurre a riesaminare gli atti, onde procedere, se del caso, al loro annullamento, per inesistenza degli originali delle cartelle impugnate;

2.15. la contribuente non esplicita, dunque, per quale ragione ritenga che l'accoglimento delle sue contestazioni, e pertanto l'annullamento- revoca-ritiro del provvedimento di diniego avrebbe dovuto rappresentare per l’Agente della riscossione una necessità, originata dall'esigenza di evitare una lesione ad un interesse di natura generale, superabile soltanto mediante la rimozione dell'atto, in quanto la contribuente muove censure che attengono al pregiudizio individuale che afferma di aver subìto in conseguenza dell'emissione, e del mancato annullamento in autotutela, delle cartelle esattoriali, ma neppure allega le ragioni di interesse generale che avrebbero dovuto indurre la Concessionaria a provvedere nel senso richiesto;

2.17. invero il dedotto interesse a che «in uno Stato di diritto ... i principi generali devono essere rispettati da tutti» è un interesse astratto (coincidente con il ripristino della legalità) ed il «rilevante interesse generale» che legittima l'autotutela non può, dunque, consistere nella mera deduzione dell'erronea imposizione, trattandosi quest'ultimo di un profilo inerente in via esclusiva l'interesse privato ad evitare una tassazione superiore rispetto a quella che si ritiene dovuta, sicché il sindacato giurisdizionale può esercitarsi soltanto sulla legittimità del rifiuto stesso da parte dell'Amministrazione finanziaria, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che, ai sensi dell'art. 2-quaterdel decreto-legge 20 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dell'art. 3 del d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, ne giustificano l'esercizio, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria;

2.17. pertanto, la decisione adottata dalla Commissione tributaria regionale, che ha escluso la sussistenza della facoltà di impugnazione del provvedimento di diniego di rimozione in autotutela delle cartelle esattoriali divenute definitive, risulta conforme a diritto;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso risulta infondato, e deve essere respinto;

4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19740-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 1195/IV/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/3/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello avverso la pronuncia n. 467/2017 della Commissione tributaria provinciale de L’Aquila con cui era stato respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (di seguito la Società) avverso il silenzio rigetto sulla richiesta della contribuente di sgravio di trentuno cartelle esattoriali; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la Società propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.2. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente declinato la giurisdizione in merito al silenzio rifiuto sulla richiesta di sgravio delle cartelle relative a contributi INPS e contravvenzioni del Codice della Strada; 1.2. la censura è infondata; 1.3. secondo il consolidato orientamento del G iudice della nomofilachia - consolidato orientamento che consente alla sezione semplice di decidere sulla questione di giurisdizione, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ.-, è attribuita alle Commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito (a decorrere dal 1° gennaio 2002) dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cognizione di «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie», ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasseautomobilistiche, estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, che si arresta unicamente di fronte agli «atti della esecuzione tributaria», fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora» (cfr. Cass. SU 14/5/2007 n. 11077); 1.4. è stato altresì affermato che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie nelle quali si impugni il rifiuto espresso o tacito dell'Amministrazione a procedere ad autotutela, alla luce dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in forza del quale la giurisdizione tributaria è divenuta, nell'ambito suo proprio, una giurisdizione a carattere generale, competente ogni qual volta si faccia questione di uno specifico rapporto tributario o di sanzioni inflitte da uffici tributari, dal cui ambito restano così escluse solo le controversie in cui non è direttamente coinvolto un rapporto tributario, ma viene impugnato un atto di carattere generale (art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), o si chiede il rimborso di una somma indebitamente versata a titolo di tributo, della quale l'amministrazione riconosce pacificamente la spettanza al contribuente, in quanto la novella del 2001 ha necessariamente comportato una modifica del disposto dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché l'aver consentito l'accesso al contenzioso tributario in ogni controversia avente ad oggetto tributi si traduce nella possibilità per il contribuente di rivolgersi al giudice tributario quando l'amministrazione manifesti, anche attraverso il silenzio rigetto, la convinzione che il rapporto tributario debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di contestare (cfr. Cass. SU 10/8/2005 n. 16776); 1.5. nel caso di specie, è incontestato che il silenzio rifiuto, formatosi sull’istanza della contribuente, aveva ad oggetto importi relativi a materie che esulano dall’ambito tributario (contributi previdenziali e contravvenzioni al CdS); 1.6. ne consegue che correttamente la Commissione tributaria regionale ha declinato la giurisdizione tributaria sulla controversia in esame; 2.1. con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente respinto le doglianze inerenti il rigetto della richiesta di annullamento in autotutela delle rimanenti cartelle esattoriali, affermando che il diniego di autotutela non era stato «contestato con riferimento alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere» ma sotto il profilo della «fondatezza della pretesa tributaria», non essendo tuttavia possibile «rivedere e correggere i risultati di provvedimenti giudiziari o atti impositivi ormai definitivi»; 2.2. la doglianza va parimenti disattesa; 2.3. secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass.7/2/2022 n. 7318, Cass. n. 2/11/2021, n. 31063, Cass. 28/3/2018, n. 7616), in tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede diautotutela dell'atto tributario divenutodefinitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo; 2.4. questa Corte ha affermato, in particolare, che il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, giacché fuori dalla ridetta situazione, l'atto con il quale l'amministrazione finanziaria manifesta il rifiuto di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo - stante la relativa discrezionalità - non è suscettibile di essere impugnato innanzi alle Commissioni tributarie (cfr. Cass. SU n. 16/2/2009, n. 3698); 2.5. anche la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 181 del 13 luglio 2017, ha affermato che non esiste un dovere dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela e, mancando tale dovere, il silenzio su di essa non equivale ad inadempimento, né, d'altro canto, il silenzio stesso può essere considerato un diniego, in assenza di una norma specifica che così lo qualifichi giuridicamente (cfr. Cass. SU 27/3/2007 n. 7388), con la conseguenza che il silenzio dell'amministrazione finanziaria sull'istanza di autotutela non è contestabile davanti ad alcun Giudice, ed affermare il dovere dell'amministrazione di rispondere all'istanza di autotutela significherebbe, in altri termini, creare una nuova situazione giuridicamente protetta del contribuente, per giunta azionabile sine die dall'interessato, il quale potrebbe riattivare in ogni momento il circuito giurisdizionale, superando il principio della definitività del provvedimento amministrativo e della correlata stabilità della regolazione del rapporto che ne costituisce oggetto; 2.6. sulla scia della tradizionale configurazione dell'autotutela amministrativa, la disciplina legislativa dell'annullamento d'ufficio tributario opera, dunque, un bilanciamento non irragionevole tra l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi e l'interesse alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico (su cui Cass. 4/1/2017, n. 94), che sarebbe inevitabilmente sacrificato da una scelta legislativa che imponesse all'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela del contribuente; 2.7. di fronte a una tale istanza, alle Agenzie fiscali è invece consentito di valutare se attivarsi o meno, senza che la loro eventuale scelta di non provvedere possa essere oggetto di contestazione giurisdizionale da parte dell'istante, non essendo in tale caso il loro potere di provvedere in autotutela diverso da quello esercitabile in ipotesi spontaneamente; 2.8. secondo i principi affermati dalla citata decisione della Corte Costituzionale, proprio nel principio di buon andamento espresso nella norma costituzionale di cui all'art. 97 si radica il vincolo per il legislatore di tenere conto, nella disciplina dell'annullamento d'ufficio, anche dell'interesse pubblico alla stabilità dei rapporti giuridici già definiti dall'amministrazione, con la conseguenza che non irragionevolmente il legislatore stesso ha ritenuto di non prevedere che su eventuali istanze di autotutela l'amministrazione debba necessariamente pronunciarsi; 2.9. l'assenza del dovere di provvedere non è stata ritenuta costituzionalmente illegittima neppure sotto il profilo dell'art. 24 Cost., non sussistendo un interesse giuridicamente protetto a ottenere una decisione amministrativa espressa sull'istanza di autotutela, escludendosi dunque che vi sia un «vuoto di tutela»; 2.10. l'annullamento d'ufficio, in conclusione, non ha funzione giustiziale, ma costituisce espressione di amministrazione attiva e comporta di regola valutazioni discrezionali, non esaurendosi il potere dell'autorità che lo adotta unicamente nella verifica della legittimità dell'atto e nel suo doveroso annullamento se ne riscontra l'illegittimità; 2.11. anche in un contesto nel quale l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto acquista specifica valenza e tende in una certa misura a convergere con quello del contribuente, non va trascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nella valutazione amministrativa, e fra essi certamente quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessa dall'annullamento di un atto inoppugnabile; 2.12. tale interesse richiede di essere bilanciato con gli interessi descritti - e con altri even tualmente emergenti nella vicenda concreta sulla quale l'amministrazione tributaria è chiamata a provvedere - secondo il meccanismo proprio della valutazione comparativa, sicché si conferma in ogni caso, anche in ambito tributario, la natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio (cfr. Cass 22/2/2019 n. 5332, Cass. 24/8/208, n. 21146); 2.13. per giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela occorre pertanto che sia dedotto un interesse generale (cioè travalicante quello individuale della parte in causa), concreto e specifico (come, ad esempio, l'interesse derivante dall'intervenuto annullamento da parte del giudice amministrativo di un atto presupposto a quello in questione; di atto basato su una affermazione di principio, suscettivo di generalizzazione, errata), in esatta corrispondenza all'interesse di cui l'amministrazione deve dar conto nella motivazione dell'atto di annullamento (adottato anche in assenza di sollecitazione del privato); 2.14. nel caso in esame la Società, nel primo grado del giudizio così come in sede di appello, ha censurato il provvedimento di diniego di rimozione in autotutela degli atti impugnati da parte della Concessionaria, affermando profili di illegittimità del rifiuto opposto da quest’ultima che avrebbero dovuto, a suo dire, indurre a riesaminare gli atti, onde procedere, se del caso, al loro annullamento, per inesistenza degli originali delle cartelle impugnate; 2.15. la contribuente non esplicita, dunque, per quale ragione ritenga che l'accoglimento delle sue contestazioni, e pertanto l'annullamento- revoca-ritiro del provvedimento di diniego avrebbe dovuto rappresentare per l’Agente della riscossione una necessità, originata dall'esigenza di evitare una lesione ad un interesse di natura generale, superabile soltanto mediante la rimozione dell'atto, in quanto la contribuente muove censure che attengono al pregiudizio individuale che afferma di aver subìto in conseguenza dell'emissione, e del mancato annullamento in autotutela, delle cartelle esattoriali, ma neppure allega le ragioni di interesse generale che avrebbero dovuto indurre la Concessionaria a provvedere nel senso richiesto; 2.17. invero il dedotto interesse a che «in uno Stato di diritto ... i principi generali devono essere rispettati da tutti» è un interesse astratto (coincidente con il ripristino della legalità) ed il «rilevante interesse generale» che legittima l'autotutela non può, dunque, consistere nella mera deduzione dell'erronea imposizione, trattandosi quest'ultimo di un profilo inerente in via esclusiva l'interesse privato ad evitare una tassazione superiore rispetto a quella che si ritiene dovuta, sicché il sindacato giurisdizionale può esercitarsi soltanto sulla legittimità del rifiuto stesso da parte dell'Amministrazione finanziaria, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che, ai sensi dell'art. 2-quaterdel decreto-legge 20 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dell'art. 3 del d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, ne giustificano l'esercizio, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria; 2.17. pertanto, la decisione adottata dalla Commissione tributaria regionale, che ha escluso la sussistenza della facoltà di impugnazione del provvedimento di diniego di rimozione in autotutela delle cartelle esattoriali divenute definitive, risulta conforme a diritto; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso risulta infondato, e deve essere respinto; 4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo un