CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della Corte di Appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gianbattista [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia, in data 24 giugno 2021, ha confermato la sentenza emessa, in data 19 novembre 2008, dal Tribunale di Crema che lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110 e 628, commi 2 e 3, cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, travisamento della prova e contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato. La Corte territoriale, con motivazione illogica ed apodittica, avrebbe ritenuto utilizzabile il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, non tenendo in considerazione che la persona offesa RANCATI, in occasione della prima individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, non ha riconosciuto il ricorrente, riferendo di esser indeciso tra due diverse ritrazioni fotografiche. I giudici di appello, inoltre, non avrebbero correttamente valutato la credibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa in sede di udienza preliminare a distanza di un anno dalla rapina. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 628 cod. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di rapina impropria. La condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe idonea a perfezionare la condotta concorsuale nel reato di rapina in considerazione della netta cesura temporale tra la condotta di sottrazione posta in esser dal RANGO e la successiva condotta violenta posta in essere dal ricorrente. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 110 cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato di rapina impropria. La Corte territoriale avrebbe interpretato in modo erroneo la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] il quale è intervenuto al solo fine di aiutare l'amico RANGO vedendolo coinvolto in una colluttazione con il RANCATI. 5. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 628 cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di rapina impropria. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine al motivo di appello con il quale la difesa aveva eccepito la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza e volontà del [OSCURATO:PERSONA] di aiutare il RANGO nella commissione dell'ipotizzata rapina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Tutti i motivi di ricorso sono reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché aspecifici in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, si è limitato alla mera reiterazione di affermazioni apodittiche prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello.3. In relazione al primo motivo di ricorso deve esser rimarcato che la Corte territoriale con motivazione conforme alle risultanze istruttorie ed ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di utilizzabilità dei riconoscimenti fotografici e personali dell'imputato, ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] sia senza dubbio il soggetto che, unitamente al RANGO, ha aggredito e minacciato il RANCATI. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato che la persona offesa ha riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] come uno dei rapinatori sia in occasione dell'udienza preliminare che nel corso del dibattimento ed hanno, quindi, chiarito come le dichiarazioni ed il riconoscimento della persona offesa, oltre ad essere intrinsecamente credibili e manifestati in termini di certezza, hanno trovato riscontro esterno nel fatto che l'automobile a bordo della quale si sono allontanati i due rapinatori è risultata esser intestata alla madre dell'odierno ricorrente (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha, peraltro, fatto corretto riferimento all'indirizzo ermeneutico della Corte di Cassazione secondo cui il riconoscimento effettuato dalla persona offesa costituisce parte integrante della testimonianza ed è pienamente utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 01; Sez. 2, n. 23970 del 31/03/2022, Mannolo, Rv. 283392 - 01); di conseguenza, laddove il giudice di merito, come nel caso di specie, abbia valutato l'attendibilità del testimone in maniera logica e congrua, non sono deducibili in sede di legittimità censure che si sostanzino nella prospettazione di una lettura alternativa delle emergenze dell'istruttoria dibattimentale. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione logica e coerente, hanno ritenuto, sulla base delle attendibili dichiarazioni della persona offesa, che il [OSCURATO:PERSONA] ha aggredito e minacciato di morte il RANCATI al fine di vincere la resistenza opposta dalla vittima nei confronti del correo e per assicurare al RANGO l'impunità per il fatto delittuoso a cui aveva concorso come autista e come palo (vedi pag. 7 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui per la perfezione del reato di rapina impropria è sufficiente che, come nel caso di specie, tra la condotta di sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia non intercorra un arco temporale tale da interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617 - 01; Sez. 2, n. 2111 del 17/11/2022, dep. 2023, Ramaglia, non massimata) La replica contenuta nel ricorso si limita ad ignorare gli elementi probatori e giuridici valorizzati dai giudici di appello, propugnando ricostruzioni alternative a fronte di un apparato argonnentativo privo di palesi incongruenze ed illogicità. 5. Il terzo ed il quarto motivo, che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto la ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina impropria, sono al contempo aspecifici e non consentiti in sede di legittimità in quanto diretti a contestare la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado. I giudici di merito hanno indicato, con motivazione logica ed esaustiva, la pluralità di elementi (dichiarazioni rese dalla persona offesa Giuseppe RANCATI, dai testimoni oculari Damiano PEDRINELLI e Luca FILIPPINI, riconoscimento dell'imputato operato dalla persona offesa, dichiarazioni rese dai testi Fabrizio NOSSA e Andrea ZAVAGLIO) idonei a ritenere provato il concorso morale e materiale del [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del reato rubricato (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado e pagg. da 3 a 5 della sentenza di appello). La Corte territoriale, con percorso argomentativo congruo ed ineccepibile in punto di logica, ha ritenuto che il ricorrente abbia fornito un consapevole apporto causale alla realizzazione del reato di rapina impropria, dapprima svolgendo le funzioni di autista e di palo e successivamente aggredendo l'addetto alla vigilanza al fine di assicurare l'impunità del RANGO e darsi alla fuga (vedi pagina 5 della sentenza di primo grado e pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sente