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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06899/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1023/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1 7 00 /20 2 2 , depositata il 22 novembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari , depositat a il 22 novembre 202 2 , di reiezione del suo appello per la riforma dell a sentenza del locale Oggetto:società a responsabilità limitata - finanziamento dei soci Tribunale che aveva respinto la sua domanda di accertamento della non esigibilità del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,di cui all’invito al pagamento del 15 aprile 2016 e pari a euro 2.778.865,21, avanzata ai sensi dell’art. 2467 cod. civ.; - dalla sentenza impugnata si evince che a sostegno della domanda l’attrice aveva allegatoche: era una società al cui capitale partecipa va, nella misura del 25%, la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; aveva un debito nei confronti di quest’ultima per l’importo di euro 2.778.865,21, sorto nel 2012 quale corrispettivo di un contratto di appalto; l’incasso di tale somma era stata dilazionata sine die, atteso che la debitrice era stata attinta da iniziative giudiziarie che avevano causato ingenti ripercussioni sulla gestione societaria e che la creditrice aveva inteso supportare finanziariamente la società non escutendo il credito per annie non impugnando la delibera sociale di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018 con cui tale credito era stato inserito tra quelli postergati ai sensi dell’art. 2467 cod. civ.; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva respinto la domanda, evidenziando che dalle risultanze probatorie acquisite non emergeva una situazione di «rischio di insolvenza» al momento della concessione della dilazione rilevante ai fini della postergazione legale del credito; - ha, quindi, disatteso il gravame confermando la valutazione del Tribunale in ordine alla mancata dimostrazione da parte dell’appellante della sussistenzadegli elementi previsti dall’art. 2467 cod. civ. per la postergazione del credito, osservando che parte appellante non aveva dimostrato l’esistenza, al momento del conferimento del (presunto) finanziamento, di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento della società rispetto al suo patrimonio netto ovvero di una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole un conferimento da parte dei soci, ritenendo insufficienti, a tal fine, i dati riportati nel bilancio di esercizio della società appellante chiuso al 31 dicembre 2018;- ha aggiunto che non corrispondeva al vero l’assunto dell’appellante che la creditrice non aveva mai chiesto l’adempimento dell’obbligazione debitoria; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrent e denuncia , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione al fatto che il Tribunale prima e la Corte di appello poi avevano accertato la insussistenza dei presupposti della postergazione del credito con riferimento al momento in cui il credito era sorto, come se la domanda avesse a oggetto un credito scaturito fin dall’origine da un finanziamento del socio, e non già, come puntualmente richiesto, con riferimento al successivo momento in cui erano sopraggiunti a carico della società i presupposti di cui all’art. 2467, secondo comma, cod. civ., in relazione all’evoluzione della struttura finanziaria e patrimoniale della società; -con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2467, 2479 e 2479-ter cod. civ. e 61, 115, 116, 191, 194 e 198 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello omesso di considerare che il finanziamento del socio può realizzarsi anche indirettamente, mediante la sua mancata riscossione del credito e il sopraggiungere di un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento e che in tale ipotesi la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2467, secondo comma, cod. civ., va valutata con riferimento al momento in cui la società si trova in tali situazioni; - i motiv i possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili;-le doglianz e muov ono dall’assunto che la Corte territoriale, così come il giudice di primo grado, abbiano accertato la insussistenza dei presupposti della postergazione del credito – in particolare, di una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamente rispetto al patrimonio netto ovvero di una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole un conferimento da parte dei soci, con riferimento al momento in cui era sorto il credito e non al momento in cui si manifesta – sia pure tacitamente – la v olontà del socio di concedere il finanziamento; -tale assunto non trova conferma nella sentenza impugnata la quale ha ritenuto – coerentemente con la ricostruzione dell’istituto offerta dalla ricorrente – che i presupposti per la postergazione del credito vadano accertati «con riferimento al momento della concessione del presunto finanziamento» e, comunque, ha rilevato che la società creditrice aveva « tempestivamente e ripetutamente » chiesto il pagamento del credito in oggetto; - l e censur e non si confronta no con tale ultima statuizione con cui la Corte territoriale ha sostanzialmente negato che fosse stata dimostrata la concessione del finanziamento, in quanto tale costituente autonoma ratio decidendi; - può aggiungersi, in ogni caso, che i motiv i non interpreta no correttamente la decisione impugnata la quale –coerentemente con la ricostruzione dell’istituto offerta dalla ricorrente – ha ancorato la valutazione della sussistenza dei presupposti della postergazione al momento della concessione del «presunto» finanziamento e non a quello in cui il credito poi asseritamente « trasformatosi » in finanziamento è sorto; -così facendo, non co lgono la seconda autonoma ratio decidendi ; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 15.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1023/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1 7 00 /20 2 2 , depositata il 22 novembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari , depositat a il 22 novembre 202 2 , di reiezione del suo appello per la riforma dell a sentenza del locale Oggetto:società a responsabilità limitata - finanziamento dei soci Tribunale che aveva respinto la sua domanda di accertamento della non esigibilità del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,di cui all’invito al pagamento del 15 aprile 2016 e pari a euro 2.778.865,21, avanzata ai sensi dell’art. 2467 cod. civ.; - dalla sentenza impugnata si evince che a sostegno della domanda l’attrice aveva allegatoche: era una società al cui capitale partecipa va, nella misura del 25%, la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; aveva un debito nei confronti di quest’ultima per l’importo di euro 2.778.865,21, sorto nel 2012 quale corrispettivo di un contratto di appalto; l’incasso di tale somma era stata dilazionata sine die, atteso che la debitrice era stata attinta da iniziative giudiziarie che avevano causato ingenti ripercussioni sulla gestione societaria e che la creditrice aveva inteso supportare finanziariamente la società non escutendo il credito per annie non impugnando la delibera sociale di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018 con cui tale credito era stato inserito tra quelli postergati ai sensi dell’art. 2467 cod. civ.; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva respinto la domanda, evidenziando che dalle risultanze probatorie acquisite non emergeva una situazione di «rischio di insolvenza» al momento della concessione della dilazione rilevante ai fini della postergazione legale del credito; - ha, quindi, disatteso il gravame confermando la valutazione del Tribunale in ordine alla mancata dimostrazione da parte dell’appellante della sussistenzadegli elementi previsti dall’art. 2467 cod. civ. per la postergazione del credito, osservando che parte appellante non aveva dimostrato l’esistenza, al momento del conferimento del (presunto) finanziamento, di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento della società rispetto al suo patrimonio netto ovvero di una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole un conferimento da parte dei soci, ritenendo insufficienti, a tal fine, i dati riportati nel bilancio di esercizio della società appellante chiuso al 31 dicembre 2018;- ha aggiunto che non corrispondeva al vero l’assunto dell’appellante che la creditrice non aveva mai chiesto l’adempimento dell’obbligazione debitoria; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrent e denuncia , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione al fatto che il Tribunale prima e la Corte di appello poi avevano accertato la insussistenza dei presupposti della postergazione del credito con riferimento al momento in cui il credito era sorto, come se la domanda avesse a oggetto un credito scaturito fin dall’origine da un finanziamento del socio, e non già, come puntualmente richiesto, con riferimento al successivo momento in cui erano sopraggiunti a carico della società i presupposti di cui all’art. 2467, secondo comma, cod. civ., in relazione all’evoluzione della struttura finanziaria e patrimoniale della società; -con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2467, 2479 e 2479-ter cod. civ. e 61, 115, 116, 191, 194 e 198 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello omesso di considerare che il finanziamento del socio può realizzarsi anche indirettamente, mediante la sua mancata riscossione del credito e il sopraggiungere di un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento e che in tale ipotesi la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2467, secondo comma, cod. civ., va valutata con riferimento al momento in cui la società si trova in tali situazioni; - i motiv i possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili;-le doglianz e muov ono dall’assunto che la Corte territoriale, così come il giudice di primo grado, abbiano accertato la insussistenza dei presupposti della postergazione del credito – in particolare, di una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamente rispetto al patrimonio netto ovvero di una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole un conferimento da parte dei soci, con riferimento al momento in cui era sorto il credito e non al momento in cui si manifesta – sia pure tacitamente – la v olontà del socio di concedere il finanziamento; -tale assunto non trova conferma nella sentenza impugnata la quale ha ritenuto – coerentemente con la ricostruzione dell’istituto offerta dalla ricorrente – che i presupposti per la postergazione del credito vadano accertati «con riferimento al momento della concessione del presunto finanziamento» e, comunque, ha rilevato che la società creditrice aveva « tempestivamente e ripetutamente » chiesto il pagamento del credito in oggetto; - l e censur e non si confronta no con tale ultima statuizione con cui la Corte territoriale ha sostanzialmente negato che fosse stata dimostrata la concessione del finanziamento, in quanto tale costituente autonoma ratio decidendi; - può aggiungersi, in ogni caso, che i motiv i non interpreta no correttamente la decisione impugnata la quale –coerentemente con la ricostruzione dell’istituto offerta dalla ricorrente – ha ancorato la valutazione della sussistenza dei presupposti della postergazione al momento della concessione del «presunto» finanziamento e non a quello in cui il credito poi asseritamente « trasformatosi » in finanziamento è sorto; -così facendo, non co lgono la seconda autonoma ratio decidendi ; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 15.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b
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