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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05368/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 36235/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente – RG 36235/19 Corim-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI 2293/2019 depositata il 26/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre a questa Corte con tre motivi, ai quali resiste la Banca intesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso e memoria, per sentire cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Napoli, pur accogliendone il gravame avverso la decisione che in primo grado aveva accolto solo parzialmente l'azione di ripetizione da essa intentata per la nullità delle clausole in materia di interessi, commissioni di massimo scoperto et similiaapplicate dalla banca, ha tuttavia ritenuto di dover regolare le reciproche partite di credito e di debito risultanti all'esito della CTU in applicazione del principio stabilito dall'art. 1853 cod. civ. operandone di conseguenza la compensazione; ciò sulla duplice considerazione , ha spiegato il decidente,che, «contrariamente a quanto dal primo giudice opinato, il disposto dell'articolo 1853 non impedisce affatto, rispetto a pluralità di conti intrattenuti dal medesimo soggetto presso unico istituto di credito, laddove ormai chiusi, di operare quella sorta di compensazione contabile, che consenta di appurare l'esito finale del rapporto svoltosi tra le medesime parti: banca e correntista; specie avendo riguardo all'ipotesi in esame, in cui, così come evidenziato dallo stesso CTU nella ridetta prima relazione, i vari conti correnti sonofunzionalmente e teleologicamente collegati, fungendo alcuni di essi da conti anticipi, rispetto a cui gli interessi e gli altri oneri applicati invece di essere ivi addebitati sono stati girocontati sul conto principale di riferimento»; e che «l'operazione contabile di RG 36235/19 Corim-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli compensazione di cui all'art. 1853 c.c., riguardo ai saldi dei vari conto correnti intrattenuti dall'appellante, è stata in sostanza, da essa stessa richiesta, laddove fin dal primo grado ha concluso affinché fosse determinato l'esatto dare avere tra le parti in lite, dopo aver espunto tutte le illegittime appostazioni denunciate». [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si addebita alla Corte d'Appello la violazione dell'art. 2909 cod. civ. per aver taciuto, nel ritenere di regolare la vicenda in disamina alla stregua del principio affermato dall'art. 1853 cod. civ., la preclusione pro iudicato formatasi al riguardo a seguito della statuizione in contrario adottata dal primo giudice, che ne aveva negato l'applicabilità nella convinzione, non oggetto di gravame, che la compensazione non era stata eccepita dalla banca e non era rilevabile neppure d'ufficio trattandosi di eccezione in senso stretto, è fondato e va pertanto accolto, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di gravame.

3. Consta per vero dall'illustrazione del motivo – che assolve in tal modo anche l'onere di autosufficienza gravante sul deducente –che, sebbene la circostanza della pluralità di saldi di conto corrente esistente tra le parti fosse stata accertata dal CTU, il Tribunale,nello scrutinarne la concludenza, ne avesse espressamente escluso la compensazione a mente dell'art. 1853 cod. civ. nella convinzione che «non è possibile compensare i saldi attivi di questi due conti con quelli passivi degli altri quattro conti, come pure sarebbe possibile ai sensi dell'art. 1853 cod. civ. sulla compensazione reciproca dei saldi di più conti correnti: quest'ultima norma è una forma di compensazione legale prevista dall'art. 1241 cc, per la quale l'art.1242 cc stabilisce che il Giudice non può rilevarla di Ufficio.

E in nessun punto della comparsa di risposta della Banca si eccepisce la RG 36235/19 Corim-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli compensazione dei saldi attivi (per il correntista) di alcuni conti con i saldi passivi degli altri».

Poiché la predetta statuizione non ha formato oggetto di impugnazione, sebbene, ove la banca avesse voluto che su di essa non scendesse il giudicato, sarebbe stato onere della stessa impugnarla con l'appello incidentale, secondo i noti insegnamenti di SS.UU. 11799/2017, ne discende l'intangibilità di essa per effetto del suo passaggio in cosa giudicata e, di conseguenza, la nullità della decisione qui impugnata che, disponendo, ex officio la compensazione ai sensi dell'art. 1853 cod. civ., in disparte da ogni altro rilievo, ha ignorato l'esistenza della relativa preclusione ed ha statuito su un punto della controversia non più sindacabile nelle forme ordinarie.

4. In accoglimento, perciò, del primo motivo di ricorso, la sentenza va conseguentemente cassata e la causa va rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno30.11.2023. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 36235/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente – RG 36235/19 Corim-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI 2293/2019 depositata il 26/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre a questa Corte con tre motivi, ai quali resiste la Banca intesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso e memoria, per sentire cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Napoli, pur accogliendone il gravame avverso la decisione che in primo grado aveva accolto solo parzialmente l'azione di ripetizione da essa intentata per la nullità delle clausole in materia di interessi, commissioni di massimo scoperto et similiaapplicate dalla banca, ha tuttavia ritenuto di dover regolare le reciproche partite di credito e di debito risultanti all'esito della CTU in applicazione del principio stabilito dall'art. 1853 cod. civ. operandone di conseguenza la compensazione; ciò sulla duplice considerazione , ha spiegato il decidente,che, «contrariamente a quanto dal primo giudice opinato, il disposto dell'articolo 1853 non impedisce affatto, rispetto a pluralità di conti intrattenuti dal medesimo soggetto presso unico istituto di credito, laddove ormai chiusi, di operare quella sorta di compensazione contabile, che consenta di appurare l'esito finale del rapporto svoltosi tra le medesime parti: banca e correntista; specie avendo riguardo all'ipotesi in esame, in cui, così come evidenziato dallo stesso CTU nella ridetta prima relazione, i vari conti correnti sonofunzionalmente e teleologicamente collegati, fungendo alcuni di essi da conti anticipi, rispetto a cui gli interessi e gli altri oneri applicati invece di essere ivi addebitati sono stati girocontati sul conto principale di riferimento»; e che «l'operazione contabile di RG 36235/19 Corim-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli compensazione di cui all'art. 1853 c.c., riguardo ai saldi dei vari conto correnti intrattenuti dall'appellante, è stata in sostanza, da essa stessa richiesta, laddove fin dal primo grado ha concluso affinché fosse determinato l'esatto dare avere tra le parti in lite, dopo aver espunto tutte le illegittime appostazioni denunciate». [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si addebita alla Corte d'Appello la violazione dell'art. 2909 cod. civ. per aver taciuto, nel ritenere di regolare la vicenda in disamina alla stregua del principio affermato dall'art. 1853 cod. civ., la preclusione pro iudicato formatasi al riguardo a seguito della statuizione in contrario adottata dal primo giudice, che ne aveva negato l'applicabilità nella convinzione, non oggetto di gravame, che la compensazione non era stata eccepita dalla banca e non era rilevabile neppure d'ufficio trattandosi di eccezione in senso stretto, è fondato e va pertanto accolto, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di gravame. 3. Consta per vero dall'illustrazione del motivo – che assolve in tal modo anche l'onere di autosufficienza gravante sul deducente –che, sebbene la circostanza della pluralità di saldi di conto corrente esistente tra le parti fosse stata accertata dal CTU, il Tribunale,nello scrutinarne la concludenza, ne avesse espressamente escluso la compensazione a mente dell'art. 1853 cod. civ. nella convinzione che «non è possibile compensare i saldi attivi di questi due conti con quelli passivi degli altri quattro conti, come pure sarebbe possibile ai sensi dell'art. 1853 cod. civ. sulla compensazione reciproca dei saldi di più conti correnti: quest'ultima norma è una forma di compensazione legale prevista dall'art. 1241 cc, per la quale l'art.1242 cc stabilisce che il Giudice non può rilevarla di Ufficio. E in nessun punto della comparsa di risposta della Banca si eccepisce la RG 36235/19 Corim-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli compensazione dei saldi attivi (per il correntista) di alcuni conti con i saldi passivi degli altri». Poiché la predetta statuizione non ha formato oggetto di impugnazione, sebbene, ove la banca avesse voluto che su di essa non scendesse il giudicato, sarebbe stato onere della stessa impugnarla con l'appello incidentale, secondo i noti insegnamenti di SS.UU. 11799/2017, ne discende l'intangibilità di essa per effetto del suo passaggio in cosa giudicata e, di conseguenza, la nullità della decisione qui impugnata che, disponendo, ex officio la compensazione ai sensi dell'art. 1853 cod. civ., in disparte da ogni altro rilievo, ha ignorato l'esistenza della relativa preclusione ed ha statuito su un punto della controversia non più sindacabile nelle forme ordinarie. 4. In accoglimento, perciò, del primo motivo di ricorso, la sentenza va conseguentemente cassata e la causa va rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno30.11.2023. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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