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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24255/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12608/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Lazio n. 3211/2023 depositata il 30/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello del Ministero della Giustizia, rigettando l’originario ricorso del contribuente avverso l’invito al pagamento del contributo unificato (integrazione) per euro 49,00 in giudizio di opposizione a liquidazione onorari;

2. ricorre per cassazione il contribuente con due motivi di ricorso;

3. il Ministero della Giustizia ha depositato atto di controdeduzioni al solo fine di partecipare alla discussione orale;

4. il Tribunale di Roma ed Equitalia sono rimasti intimati;

5. il contribuente ha depositato memoria nella quale rappresenta l’annullamento della pretesa in autotutela e chiede di dichiarare l’estinzione del processo con la condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’annullamento della pretesa in autotutela da parte di Equitalia (provvedimento del 3 maggio 2024) comporta la dichiarazione di estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza , virtuale, a favore del contribuente ricorrente atteso che la determinazione di auto-annullamento dell’imposizione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione .

R icorso il cui fondamento è attestato, ex art. 13 co. 3^ d.P.R. n. 115/02, dalla natura contenziosa su diritti soggettivi del procedimento d’origine (Cass. n. 4082/24; Cass.

SU n. 19161/09) e sull’avvenuta trattazione di questo (ammessa ex lege al dimezzamento del contributo) nelle forme di cui agliartt. 702 segg cod.proc.civ. (Libro IV Titolo I).

Le spese dei giudizi di merito, in una valutazione complessiva del procedimento,possono compensarsi interamente.

Spese liquidate prossime al minimo , stante l’importo in contestazione,di soli euro 49,00.

P.Q.M Dichiara l’estinzionedel processo; condanna il resistente Ministero della Giustizia oltre agli intimati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; spese dei giudizi di me

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12608/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 3211/2023 depositata il 30/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello del Ministero della Giustizia, rigettando l’originario ricorso del contribuente avverso l’invito al pagamento del contributo unificato (integrazione) per euro 49,00 in giudizio di opposizione a liquidazione onorari; 2. ricorre per cassazione il contribuente con due motivi di ricorso; 3. il Ministero della Giustizia ha depositato atto di controdeduzioni al solo fine di partecipare alla discussione orale; 4. il Tribunale di Roma ed Equitalia sono rimasti intimati; 5. il contribuente ha depositato memoria nella quale rappresenta l’annullamento della pretesa in autotutela e chiede di dichiarare l’estinzione del processo con la condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’annullamento della pretesa in autotutela da parte di Equitalia (provvedimento del 3 maggio 2024) comporta la dichiarazione di estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza , virtuale, a favore del contribuente ricorrente atteso che la determinazione di auto-annullamento dell’imposizione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione . R icorso il cui fondamento è attestato, ex art. 13 co. 3^ d.P.R. n. 115/02, dalla natura contenziosa su diritti soggettivi del procedimento d’origine (Cass. n. 4082/24; Cass. SU n. 19161/09) e sull’avvenuta trattazione di questo (ammessa ex lege al dimezzamento del contributo) nelle forme di cui agliartt. 702 segg cod.proc.civ. (Libro IV Titolo I). Le spese dei giudizi di merito, in una valutazione complessiva del procedimento,possono compensarsi interamente. Spese liquidate prossime al minimo , stante l’importo in contestazione,di soli euro 49,00. P.Q.M Dichiara l’estinzionedel processo; condanna il resistente Ministero della Giustizia oltre agli intimati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; spese dei giudizi di me
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