CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13746/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Pa-lermo n. 1134/2023, pubblicata in data 13 giugno 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del6 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].zione avverso alcune cartelle di pagamento loro notificate dallocale agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oggiAgenzia delle Entrate – Riscossione) per crediti iscritti a ruolo,aventi ad oggetto sanzioni amministrative.Ric. n. 25611/2023 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 10Numero registro generale 25611/2023Numero sezionale 1641/2026L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale diNumero di raccolta generale 13746/2026Trapani. Data pubblicazione 11/05/2026La Corte d’appello di Palermo ha dichiarato la nullità della sen-tenza di primo grado ma, decidendo nuovamente sull’opposi-zione, l’ha dichiarata a sua volta inammissibile.[OSCURATO:PERSONA], Salvatore ed [OSCURATO:PERSONA], sulla base diquattro motivi.Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato.È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli-cazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1. Si premette che non pare correttamente evocata, nella pre-sente fase del giudizio, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione,non essendo stato notificato il ricorso all’[OSCURATO:PERSONA], ma al procuratore costituito per Riscossione SiciliaS.p.A. in grado di appello (cfr., in proposito: Cass., Sez. U, n.15911 del 08/06/2021).Non ha, comunque, rilievo la verifica della corretta instaura-zione del contraddittorio nella presente fase del giudizio, inquanto il ricorso (per le ragioni che saranno di seguito illustrate)risulta prima facie infondato e va, quindi, applicato il principiocostantemente affermato da questa Corte, per cui «nel giudiziodi cassazione, il rispetto del principio della ragionevole duratadel processo impone, in presenza di un’evidente ragioned’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia “prima facie”infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senzala preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti deilitisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattan-dosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito delRic. n. 25611/2023 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 10Numero registro generale 25611/2023Numero sezionale 1641/2026giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela delNumero di raccolta generale 13746/2026contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla parte- Data pubblicazione 11/05/2026cipazione al processo in condizioni di parità» (cfr. Cass., Sez.U, n. 6826 del 22/03/2010, e successive conformi; ex multis:Cass., Sez. 3, n. 690 del 18/01/2012; Sez. 3, n. 15106 del17/06/2013; Sez. 2, n. 12515 del 21/05/2018; Sez. 2, n.11287 del 10/05/2018; Sez. 6 - 3, n. 16141 del 17/06/2019;Sez. 6 - 3, n. 8980 del 15/05/2020).2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per illogicità della sen-tenza impugnata per omessa e/o contraddittoria motivazione inrelazione agli artt. 354 c.p.c. in combinato disposto con l’art.161 c.p.c. – palese violazione del diritto di difesa».Secondo i ricorrenti, «la sentenza gravata merita censura inquanto la Corte di Appello nonostante ha accolto il primo motivopreliminare e pregiudiziale di impugnazione proposto dichia-rando la nullità della sentenza di primo grado non ha rimessogli atti al Giudice di Prime cure in diversa composizione, comeavrebbe dovuto fare, ciò in palese violazione dell’art. 354 c.p.c.in combinato disposto con l’art. 161 c.p.c.».Il motivo è manifestamente infondato.2.1 Si premette che la corte d’appello, nel decidere sul gravameproposto dai ricorrenti avverso la sentenza di primo grado, neha rilevato l’inammissibilità, con riguardo ai motivi della loroopposizione qualificabili in termini di opposizione agli atti ese-cutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (segnatamente: «stando allanumerazione proposta dagli appellanti, in rapporto ai motivi dicui ai nn. 1 di pag. 5 e 2 di pag. 7 dell’atto di appello»).In relazione agli altri motivi di opposizione, in accoglimento delsuddetto gravame, ha dichiarato la nullità della sentenza stessaper violazione del diritto di difesa, essendo stata assunta la de-cisione senza la regolare assegnazione alle parti dei termini perRic. n. 25611/2023 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 10Numero registro generale 25611/2023Numero sezionale 1641/2026lo svolgimento delle proprie difese finali scritte, ai sensi dell’art.Numero di raccolta generale 13746/2026190 c.p.c.. Data pubblicazione 11/05/2026Non ravvisando nella specie, peraltro, una delle tassative ipo-tesi di rimessione della causa al giudice di primo grado, la corteterritoriale ha, comunque, deciso la controversia.Ha, quindi, qualificato l’azione proposta come opposizione cd.«recuperatoria» alla sanzione amministrativa, ai sensi dell’art.22 della legge n. 689 del 1981, in quanto gli opponenti avevanocontestato l’omessa notificazione del verbale di accertamentodella sottostante infrazione al codice della strada.Poiché, peraltro, tale opposizione non era stata proposta nelprescritto termine perentorio di trenta giorni dalla notificazionedel primo atto con il quale gli intimati erano venuti a cono-scenza della pretesa sanzionatoria e, cioè, delle cartelle di pa-gamento, ne ha rilevato la tardività e, quindi, l’ha dichiaratainammissibile.2.2 La decisione impugnata, sotto il profilo oggetto delle cen-sure di cui al motivo di ricorso in esame, contrariamente aquanto sostengono i ricorrenti, è conforme, in diritto, agli artt.161 e 354 c.p.c., nonché ai consolidati principi di diritto enun-ciati in proposito da questa Corte, che il ricorso non offre argo-menti idonei ad indurre a rimeditare, secondo i quali le sentenzepronunciate in violazione del diritto di difesa delle parti e, inparticolare, del loro diritto di depositare, ai sensi dell’art. 190c.p.c., gli scritti conclusionali, sono senz’altro viziate da «nul-lità, senza che la parte debba indicare, al momento dell’impu-gnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti attidifensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fossestato consentito; tuttavia, il giudice di appello, una volta con-statata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice,ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nelmerito, nei limiti delle doglianze prospettate» (Cass., Sez. 1, n.Ric. n. 25611/2023 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 10Numero registro generale 25611/2023Numero sezionale 1641/202611949 del 08/08/2003; Sez. 3, n. 5590 del 09/03/2011; Sez. 6Numero di raccolta generale 13746/2026- 3, n. 4125 del 18/02/2020; Sez. U, n. 36596 del 25/11/2021). Data pubblicazione 11/05/2026Le censure formulate con il motivo di ricorso in esame sono,pertanto, manifestamente infondate in diritto.3. Con il secondo motivo si denunzia «violazione e/o falsa ap-plicazione dell’art. 360 n. 3 e 5 per illogicità della sentenza im-pugnata per omessa e/o contraddittoria motivazione circa lanatura dell’opposizione – palese violazione degli artt. 615 -617c.p.c.».I ricorrenti contestano la dichiarazione di inammissibilità delloro appello con riguardo ai motivi di opposizione qualificabili intermini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617c.p.c..Sostengono, in particolare, che «avendo l’Ecc.ma Corte aditari-qualificato giuridicamente siffatta azione, la stessa ben potràessere nella presente sede oggetto di gravame di legittimità. Nederiva che, sul punto, dovrà considerarsi pienamente ammissi-bile il presente ricorso sul punto. Ed infatti tale determinazioneha comportato una palese violazione della sentenza di appellogravata, che ha cagionato l’impossibilità di avere una valuta-zione adeguata sulla censura avanzata in sede di gravame eche ha, giocoforza, avallato invece la ricostruzione illegittimaoperata dal Concessionario».Il motivo, per un verso, è inammissibile, mentre, per altroverso, è manifestamente infondato.3.1 È inammissibile nella parte in cui la censura, che difettacomunque di sufficiente specificità, non pare cogliere adegua-tamente il senso della decisione impugnata, che ha dichiaratol’appello degli opponenti inammissibile, in relazione ai motividell’originaria opposizione qualificabili in termini di opposizioneagli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non essendo ladecisione su siffatta opposizione suscettibile di appello, maRic. n. 25611/2023 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 10Numero registro generale 25611/2023Numero sezionale 1641/2026Numero di raccolta generale 13746/2026esclusivamente di diretto ricorso straordinario per cassazione,Data pubblicazione 11/05/2026ai sensi dell’art. 111 Cost..Va precisato che i giudici di appello, diversamente da quantoaffermano i ricorrenti, non hanno operato, in proposito, una «ri-qualificazione» dell’opposizione stessa, dal momento che nonrisulta in alcun modo che il giudice di primo grado avesse ope-rato una espressa ed intenzionale diversa qualificazione di dettimotivi di opposizione.Questi ultimi, avendo riguardo alla regolarità formale degli attidella riscossione, sono stati correttamente qualificati, per laprima volta, dai giudici di secondo grado, come motivi di oppo-sizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..3.2 Il motivo di ricorso in esame è manifestamente infondato,nella parte in cui i ricorrenti sembrano intendere sostenere, indiritto, che la qualificazione di alcuni dei motivi della loro oppo-sizione in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensidell’art. 617 c.p.c., da parte dei giudici di secondo grado, com-porterebbe l’ammissibilità del ricorso per cassazione in rela-zione al merito di detti motivi di opposizione e, in particolare,legittimerebbe «la riproposizione, in sede di legittimità, di tuttele circostanze, eccezioni e deduzioni difensive avanzate in sededi appello ed in primo grado ma disattese dal Tribunale e dallaEcc.ma Corte di Appello adita», in relazione a tali motivi.Al contrario, la dichiarazione di inammissibilità dell’appelloavanzato in relazione a tali motivi di opposizione (dichiarazioneconforme a diritto, per quanto sin qui osservato) determina ilpassaggio in giudicato della sentenza di primo grado che, nellaspecie, tali motivi aveva integralmente disatteso.Né potrebbe ipotizzarsi che, con la doglianza in esame, partericorrente abbia inteso invocare una conversione dell’inammis-sibile appello in ricorso per cassazione, ostandovi, comunque,elementari principi di diritto processuale e la specificaRic. n. 25611/2023 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 10Numero registro generale 25611/2023Numero sezionale 1641/2026giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 6 - 3, n. 25078 delNumero di raccolta generale 13746/202607/12/2016; Sez. 6 - 3, n. 10419 del 03/06/2020). Data pubblicazione 11/05/20264. Con il terzo motivo si denunzia «violazione e/o falsa applica-zione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per illogicità della sentenza impu-gnata per omessa e/o contraddittoria motivazione in relazioneall’art. 615 c.p.c. e sulla inesistenza del termine di decadenzaper la proposizione dell’opposizione».I ricorrenti deducono che «la Corte di Appello ha errato nel di-chiarare inammissibile l’opposizione per tardività della stessa,tralasciando che trattasi di opposizione all’esecuzione ex art.615 C.P.C., per la cui proposizione non è sussiste alcun terminedi decadenza».Anche questo motivo è, per un verso, inammissibile e, per altroverso, manifestamente infondato.4.1 La corte d’appello ha qualificato l’opposizione proposta dairicorrenti non come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., ma come opposizione cd. «recuperatoria» alla san-zione amministrativa, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del1981, nonché ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 150del 2011.Tale qualificazione è conforme al consolidato indirizzo di questaCorte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rime-ditare ed al quale intende darsi continuità, in base al quale«l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini dellariscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, commi-nata per violazione del codice della strada, ove la parte deducache essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a cono-scenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità odell’omissione della notificazione del processo verbale di accer-tamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art.7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizioneall’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giornidalla notificazione della cartella» (cfr. Cass., Sez. U, n. 22080Ric. n. 25611/2023 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 10Numero registro generale 25611/2023Numero sezionale 1641/2026del 22/09/2017: conf., ex multis: Sez. 2, n. 26843 delNumero di raccolta generale 13746/202623/10/2018; Sez. 3, n. 14266 del 25/05/2021). Data pubblicazione 11/05/2026Nella specie, infatti, i ricorrenti avevano contestato propriol’omessa notificazione del verbale di accertamento dell’infra-zione.Pertanto, l’opposizione è stata correttamente dichiarata inam-missibile, in quanto proposta tardivamente, dal momento chele cartelle di pagamento erano state notificate agli intimati indata 26 giugno 2019 e questi avevano proposto l’opposizionesolo in data 28 agosto 2019.4.2 Per un verso, quindi, la censura formulata con il motivo diricorso in esame non pare cogliere adeguatamente l’effettivaratio decidendi alla base della statuizione impugnata, mentre,per altro verso, essa è manifestamente infondata, in diritto, inquanto basata sull’assunto, erroneo, per quanto appena chia-rito, secondo il quale l’opposizione proposta andava qualificatacome opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..5. Con il quarto motivo si denunzia «violazione e/o falsa appli-cazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per illogicità della sentenza im-pugnata per omessa e/o contraddittoria motivazione in rela-zione all’eccessiva condanna alle spese in violazione dell’art. 91c.p.c.».5.1 I ricorrenti deducono, in primo luogo, che la corte d’appelloavrebbe omesso di esaminare il loro motivo di appello, aventead oggetto la statuizione sulle spese di lite emessa dal giudicedi primo grado, ritenuta ingiustificata ed eccessiva.Deducono, inoltre che la corte d’appello avrebbe commesso l’al-tro «gravissimo errore di ritenere soccombente pure nella fasedi appello gli odierni ricorrenti, sebbene accogliendo il primomotivo di appello veniva dichiarata la nullità della sentenza diprimo grado».Anche queste censure sono, per un verso, inammissibili e, peraltro verso, manifestamente infondate.Ric. n. 25611/2023 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 10Numero registro generale 25611/2023Numero sezionale 1641/20265.2 Secondo i consolidati principi di diritto enunciati da questaNumero di raccolta generale 13746/2026Corte, che il ricorso non offre motivi idonei ad indurre a rime- Data pubblicazione 11/05/2026ditare, «il giudice d’appello, in caso di riforma, totale o parziale,della sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale con-seguenza della pronunzia di merito adottata, a un nuovo rego-lamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito te-nendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valuta-zione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione dellespese, in base ad un criterio unitario e globale» (ex multis:Cass., Sez. 5, n. 27000 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 3, n. 33412 del19/12/2024; Sez. 6 - 3, n. 27056 del 6/10/2021; Sez. 3, n.27606 del 29/10/2019; Sez. 3, n. 9064 del 12/4/2018).Nella specie, la corte d’appello ha correttamente applicato taliprincipi, in quanto, avendo dichiarato la nullità della sentenzadi primo grado e deciso nuovamente nel merito la controversia,ha provveduto di ufficio ad una rinnovata regolamentazionedelle spese dell’intero giudizio, sulla base del suo esito finale,ponendole a carico degli opponenti, che sono risultati integral-mente soccombenti, essendo stata dichiarata inammissibile laloro opposizione, in applicazione del criterio previsto dall’art. 91c.p.c..5.3 Di conseguenza, oltre ad essere stato correttamente appli-cato il principio della soccombenza (che nella specie risulta in-tegrale per gli opponenti, in quanto la loro opposizione è statadichiarata integralmente inammissibile), lo stesso motivo di ap-pello relativo alla statuizione del giudice di primo grado sullespese di lite non poteva che restare assorbito e non vi era spa-zio alcuno per un suo esame nel merito.La censura di liquidazione delle spese per un importo eccessivonon è, comunque, sufficientemente specifica, non essendo so-stenuta da una adeguata illustrazione della ragione per cui sa-rebbero stati eventualmente violati i massimi tariffari.6. Il ricorso è rigettato.Ric. n. 25611/2023 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 10Numero registro generale 25611/2023Numero sezionale 1641/2026Numero di raccolta generale 13746/2026Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendoData pubblicazione 11/05/2026l’ente intimato svolto attività difensiva.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a ti-tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri-corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 6 maggio 2026.Il PresidenteRic. n. 25611/2023 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 10