CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 36892/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del PG 6-(...5q)>0..juuk. c,„Lut. ( s i leit-f (4: 1/"..(2..., "iì ot c yt [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 12 dicembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto - in parte - il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare risulta confermato il diniego espresso dal MdS per due semestri (dal 17 novembre 2021 al 17 novembre 2022). 1.1 In motivazione si evidenzia che le condotte tenute - nel periodo indicato - dal [OSCURATO:PERSONA] durante la sottoposizione alla semilibertà (beneficio poi revocato) si erano caratterizzate negativamente (con più episodi di aggressività verbale) sino al tentativo di introdurre in istituto unD smartphone non autorizzato. Sul punto si valuta l'intervenuta archiviazione in sede penale ma si ritiene, in ogni caso, che la condotta sia espressiva di una mancata adesione al percorso rieducativo, tale da giustificare il diniego della liberazione anticipata. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 La difesa del ricorrente, in sintesi, si duole della mancata considerazione delle ragioni della archiviazione del procedimento penale correlato al possesso dello smartphone, lì dove lo stesso Pubblico Ministero ha ritenuto che la condotta fu imputabile a mera negligenza. Si sostiene, pertanto, che il comportamento non poteva essere posto a fondamento del diniego di liberazione anticipata per due semestri. 3 . Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La motivazione dell'ordinanza esprime in modo congruo le ragioni per cui le condotte (plurime) tenute durante il periodo di semilibertà rappresentano indici rivelatori della mancata adesione al percorso di risocializzazione, tali da legittimare il diniego del beneficio. 3.2 Non è fondato, in particolare, il rilievo difensivo in punto di omessa valutazione della archiviazione disposta in sede penale circa l'episodio dello smartphone. Il Tribunale ne tiene conto ma realizza - in autonomia - le proprie valutazioni, del tutto legittime data la diversità di ambiti e di valenza delle condotte. Ciò che rileva, a fini di conseguimento della liberazione anticipata è - infatti - l'adesione visibile al percorso di risocializzazione e dunque la messa in atto di condotte che rendano percepibile la revisione critica del proprio passato. 3.3 Peraltro, in presenza di episodi indicativi di un atteggiamento diverso da parte del richiedente, l' attribuzione di «valore» non solo rientra nei compiti normativamente assegnati all'organo giurisdizionale in virtù di quanto previsto dall'art. 54 ord. pen. (che richiede la prova della partecipazione all'opera di rieducazione) ma risulta insindacabile nella presente sede di legitimità, ove non risultino palesi vizi logici o travisamento degli elementi di prova. Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 13 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]